Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2025
ECLI:EU:T:2025:891
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0196_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 settembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑196/24)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Difetto o insufficienza di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice – Rispetto del principio del contraddittorio
(Artt. 263 e 296 TFUE)
(v. punti 20‑22)
2.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punti 25‑27)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità
(Art. 296 TFUE)
(v. punto 40)
4.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, §§ 2 e 3)
(v. punto 54)
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 31 gennaio 2024 (procedimento R 1906/2022‑1) è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’EUIPO è condannato alle spese.