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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 14096/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 17/05/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Aosta, in data 11/03/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 494, 640 cod. pen. a lui ascritti.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, al diniego del termine a difesa richiesto dal difensore di ufficio, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.

Pen., al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod.

Pen.

E alla misura del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, il ricorso appare privo della necessaria specificità, nella parte in cui non confuta adeguatamente l'assunto della Corte territoriale in ordine al fatto che l'impedimento dedotto non aveva carattere assoluto: non potendo ritenersi idonea, ai fini che qui interessano, il mero richiamo alla certificazione attestante la prescrizione di proseguire le ulteriori cure a domicilio.

Quanto al secondo motivo, assume rilievo assorbente il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (così da ultimo Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282324).

Per ciò che riguarda le residue censure, deve anzitutto qui richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, risulta immune da censure la motivazione in ordine al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. (imperniato sulle modalità della condotta, l'entità non minimale del pregiudizio arrecato, l'impossibilità di ritenerlo episodico alla luce dei precedenti); per ciò che riguarda le altre attenuanti, la mancata applicazione della speciale tenuità risulta implicitamente motivata dalle osservazioni svolte sulla complessiva entità del fatto e sull'impossibilità di considerare "minimale" il profitto di 300 euro, mentre il diniego delle attenuanti generiche per insussistenza di elementi positivamente valutabili non risulta confutato attraverso concrete allegazioni di segno contrario.

Ampiamente motivata, infine, risulta la valutazione di congruità della pena applicata, in misura tra l'altro ampiamente inferiore al medio edittale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. l P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] P esidente [OSCURATO:PERSONA] 5 'AGOSTINI /4--/ DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 17/05/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Aosta, in data 11/03/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 494, 640 cod. pen. a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, al diniego del termine a difesa richiesto dal difensore di ufficio, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. Pen., al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. Pen. E alla misura del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, il ricorso appare privo della necessaria specificità, nella parte in cui non confuta adeguatamente l'assunto della Corte territoriale in ordine al fatto che l'impedimento dedotto non aveva carattere assoluto: non potendo ritenersi idonea, ai fini che qui interessano, il mero richiamo alla certificazione attestante la prescrizione di proseguire le ulteriori cure a domicilio. Quanto al secondo motivo, assume rilievo assorbente il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (così da ultimo Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282324). Per ciò che riguarda le residue censure, deve anzitutto qui richiamarsi l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, risulta immune da censure la motivazione in ordine al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. (imperniato sulle modalità della condotta, l'entità non minimale del pregiudizio arrecato, l'impossibilità di ritenerlo episodico alla luce dei precedenti); per ciò che riguarda le altre attenuanti, la mancata applicazione della speciale tenuità risulta implicitamente motivata dalle osservazioni svolte sulla complessiva entità del fatto e sull'impossibilità di considerare "minimale" il profitto di 300 euro, mentre il diniego delle attenuanti generiche per insussistenza di elementi positivamente valutabili non risulta confutato attraverso concrete allegazioni di segno contrario. Ampiamente motivata, infine, risulta la valutazione di congruità della pena applicata, in misura tra l'altro ampiamente inferiore al medio edittale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. l P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] P esidente [OSCURATO:PERSONA] 5 'AGOSTINI /4--/ DEPOSI
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