CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il Difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha parzialmente riformato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di partecipazione ad associazione dedita al traffico di cocaina (capo 1) e di detenzione e cessione di vari quantitativi della medesima sostanza (capi 25, 27 e 28), riconoscendo la sussistenza del quadro gravemente indiziario unicamente in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, contestato al capo 25. Secondo il Tribunale risultava accertata, anche alla stregua degli esiti delle operazioni intercettative, l'esistenza di un'associazione stabilmente operante nei territori di Soverato e Guardavalle, dedita alla pianificazione e all'esecuzione di una indeterminata serie di cessioni di stupefacente, i cui proventi erano destinati ad una cassa comune della struttura, gestita da sodali di grado apicale, che, a loro volta, attraverso l'utilizzo di figure intermedie, si occupavano di riscuotere i crediti dai vari pusher sottoposti. La consorteria era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], al cui fianco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controllavano l'attività rispettivamente nelle due articolazioni territoriali di Guardavalle (prevalentemente dedita all'approvvigionamento di sostanza) e Soverato (volta soprattutto a spacciare); i due gruppi corrispondevano a Campagna una "tassa" mensile. Emergevano dunque: la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio; i frequenti contatti intrattenuti dai vari sodali; l'interdipendenza delle condotte; un collaudato modus operandi. Non era tuttavia raggiunta la soglia della gravità indiziaria circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a detta compagine. Quanto alle singole condotte di cessione, il Tribunale riteneva configurabile il quadro gravemente indiziante unicamente in relazione all'episodio di cui al capo 25, desumendolo principalmente dal tenore di una conversazione intercettata il 6 giugno 2020 fra [OSCURATO:PERSONA] ("controllore" dell'attività di spaccio dell'associazione criminale nel territorio di Soverato) e il sodale [OSCURATO:PERSONA], che si occupava della "contabilità" del gruppo. Nel corso della conversazione i due, con linguaggio criptico ma facilmente decifrabile, si riferivano a sostanza stupefacente (probabilmente cocaina) da consegnare a [OSCURATO:PERSONA] per il successivo spaccio (il riferimento è ai "cinque pallini"). Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava la "spiccata pericolosità" dell'indagato, in collegamento con soggetti inseriti in un più ampio contesto criminale organizzato, e quindi la adeguatezza del disposto presidio cautelare, anche alla luce della personalità "negativamente lumeggiata da un precedente penale per guida in stato di ebbrezza". 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione quanto al profilo della gravità indiziaria per il delitto contestato. La conversazione intercettata avrebbe un significato generico ed equivoco quanto alla prova di una effettiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla illecita cessione progettata da Gagliardi e Cosentino, che sarebbe desunta indirettamente solo dalle aspettative dei due coindagati, peraltro deluse. Dalla conversazione registrata il giorno successivo (7 giugno 2020) si evince infatti che Cosentino si è recato da [OSCURATO:PERSONA] che tuttavia non ha aderito alla proposta o non si è fatto trovare (..."ha chiuso"), provocando la reazione stizzita di Gagliardi (.."sto cane di merda"): condotta, questa, indicativa di una netta presa di distanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il motivo di ricorso, concernente il vizio motivazionale quanto al quadro indiziario in ordine alla commissione dell'unico reato residuato dall'originaria più ampia contestazione, enuncia la necessità, in caso di "droga parlata", di evidenziare gli elementi che depongono in maniera certa circa la detenzione o cessione di sostanze stupefacenti. Il Tribunale del riesame ha sottolineato il tenore della conversazione intercorsa fra Gagliardi e Cosentino il 6 giugno 2020, ove è esplicito il riferimento a un progettato coinvolgimento nell'attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta abituale acquirente di sostanza dai due coindagati per utilizzo personale. Tuttavia, ciò che non emerge dal contenuto del colloquio -e che anzi risulta contraddetto dalle emergenze della conversazione del giorno successivo- è l'adesione effettiva di [OSCURATO:PERSONA] al programma delittuoso ideato dai due sodali. In sostanza, la laconica motivazione del provvedimento impugnato, che fa perno esclusivamente sul tenore di un colloquio fra terze persone -a fronte peraltro delle opposte risultanze del dialogo registrato fra le stesse il giorno successivo- circa l'ipotetico e futuro coinvolgimento dell'indagato in un episodio di cessione di cocaina, appare logicamente e giuridicamente inadeguata nel delineare, per il profilo della gravità indiziaria, l'effettivo ruolo concorsuale attribuito all'odierno ricorrente con riferimento al reato di cui al capo 25. 3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere