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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 21823/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16744/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] AGRICOLTURA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA TRIBUNALE ROMA n. 8405/2017 depositata i l 28/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di € 50,47, dalla convenuta trattenuto sull'ammontare dell'aiuto della produzione corrisposto all'attore per l'annata olearia 2003/2004, oltre interessi legali, interessi anatocistici e maggior danno per svalutazione monetaria da calcolare sulla base degli indici I.S.T.A.T, nonché spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza del Giudice nazionale a conoscere della controversia ed il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, nonché preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea e spiegando, infine, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno all'immagine della convenuta nella misura di 1.500,00 euro.

Con sentenza n.1851 del 7.4.2011, il Giudice di pace di Roma accolse la domanda di pagamento dell'ammontare di € 50,47, oltre interessi legali dalla domanda, e respinse la domanda riconvenzionale con compensazione delle spese processuali.

Il Tribunale di Roma in secondo grado dichiarò inammissibile l’appello per ottenere il pagamento degli interessi anatocistici e della rivalutazione monetaria avverso la predetta sentenza, avendo il Tribunale ritenuto trattarsi di causa decisa secondo equità, per essere il valore ricompreso nel limite dell'art. 113, comma 2, c.p.c.

Avverso la sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi e memoria.

L’AGEA si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primomotivo di ricorso il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 36, 113 e 339 c.p.c. e difetto di motivazione, per avere il tribunale ritenuto trattarsi di causa decisa dal giudice di pace secondo equità anziché secondo diritto ed essendo quindi la sentenza appellabile, poiché l'Agea aveva proposto domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 1500,00.

Il primo motivo è fondato e deve essere accolto, assorbiti gli altri motivi..

La sentenza diprimo grado è stata pronunciata secondo diritto e quindi l'appello era ammissibile.

Il Tribunale ha tenuto conto solo del valore della domanda della Sclafani, ricompreso nel limite della competenza del giudice di pace, e non della domanda riconvenzionale dell'Agea.

E tuttavia, nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decidere secondo equità ed una riconvenzionale da decidere secondo diritto dallo stesso giudice di pace, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c.,se rientrante nella sua competenza (come nella specie), la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione sia impugnabile con l'appello (Cass. n. 26017/2011, n. 15338/2012).

La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese, restando assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16744/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] AGRICOLTURA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA TRIBUNALE ROMA n. 8405/2017 depositata i l 28/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per ottenerne la condanna al pagamento dell'importo di € 50,47, dalla convenuta trattenuto sull'ammontare dell'aiuto della produzione corrisposto all'attore per l'annata olearia 2003/2004, oltre interessi legali, interessi anatocistici e maggior danno per svalutazione monetaria da calcolare sulla base degli indici I.S.T.A.T, nonché spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l'Agenzia, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza del Giudice nazionale a conoscere della controversia ed il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, nonché preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea e spiegando, infine, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno all'immagine della convenuta nella misura di 1.500,00 euro. Con sentenza n.1851 del 7.4.2011, il Giudice di pace di Roma accolse la domanda di pagamento dell'ammontare di € 50,47, oltre interessi legali dalla domanda, e respinse la domanda riconvenzionale con compensazione delle spese processuali. Il Tribunale di Roma in secondo grado dichiarò inammissibile l’appello per ottenere il pagamento degli interessi anatocistici e della rivalutazione monetaria avverso la predetta sentenza, avendo il Tribunale ritenuto trattarsi di causa decisa secondo equità, per essere il valore ricompreso nel limite dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi e memoria. L’AGEA si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primomotivo di ricorso il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 36, 113 e 339 c.p.c. e difetto di motivazione, per avere il tribunale ritenuto trattarsi di causa decisa dal giudice di pace secondo equità anziché secondo diritto ed essendo quindi la sentenza appellabile, poiché l'Agea aveva proposto domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 1500,00. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto, assorbiti gli altri motivi.. La sentenza diprimo grado è stata pronunciata secondo diritto e quindi l'appello era ammissibile. Il Tribunale ha tenuto conto solo del valore della domanda della Sclafani, ricompreso nel limite della competenza del giudice di pace, e non della domanda riconvenzionale dell'Agea. E tuttavia, nell'ipotesi di connessione tra una domanda principale da decidere secondo equità ed una riconvenzionale da decidere secondo diritto dallo stesso giudice di pace, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c.,se rientrante nella sua competenza (come nella specie), la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto e la relativa decisione sia impugnabile con l'appello (Cass. n. 26017/2011, n. 15338/2012). La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese, restando assorbiti gli altri motivi. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,
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