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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02390/2023

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a pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.12166/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresen- tati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] le 2 s.r.l.: -intimata - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.962/2019, depositata il 14/3/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; 2di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per la parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Roberto e [OSCURATO:PERSONA] impugnano in cassazione la sentenza che, in accoglimento dell’appello, ha ordinato a ciascuno di loro la re- stituzione dellasomma di denaro che costoro avevano versato , a titolo di deposito cauzionale(l’una di 4.890,00 Euro, l’altra di 3.400,00 Euro ) , all’atto del rilascio di due proposte di acquisto, ognuna delle quali avente ad oggetto un bene immobile da costruire, rivolte il 4/6/2013 dai Della Giorgia alla [OSCURATO:PERSONA], odierna intimata in cassa- zione.

I Della Giorgia avevano adito l’autorità giudiziaria in conseguenza della mancata stipula dei due preliminari di compravendita entro il ter- mine del31/12/2013.

I l 2/1/2014 i Della Giorgia ricevevano da Meri- dionale Fondiaria una richiesta datata 4/12/2013 di concordare - nei successivi 5 giorni – un incontro per la stipula del preliminare.

Con raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] i Della Giorgia contestavano l’ operato della società immobiliare, con particolare riferimento alla tardività dell’invito alla stipula, e chiedevano la restituzione delle somme.

Nel 2004, il Giudice di pace di Lecce emetteva due corrispondenti decreti ingiuntivi aventi ad oggetto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione.

I decreti ingiuntivi venivanoconfermati in sede di giudizio di opposi- zione nel 2015.

In secondo grado il Tribunale di Lecce revocavai decreti ingiuntivi, condannando i Della Giorgia ad un rinnovato pagamento delle somme in controversia.

Due sono i motivi che i Della Giorgia affidano al loro ricorso in cas- sazione. [OSCURATO:PERSONA] rimane intimata. 3di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Ragioni di priorità logica suggeriscono di invertire l ’esame dei due motivi e di anteporre una premessa.

Il testo delle due propostedi acquisto è redatto su formulari predi- sposti dalla [OSCURATO:PERSONA], nei quali, per quanto qui interessa, è prevista la stipula dei contratti preliminari di compravendita entro il 31/12/2013, oltre alla seguente clausola n. 3: «[…] In caso di revoca della presente proposta e/o di rinuncia all’acquisto dell’immobile in og- getto, il sottoscritto riconoscerà all’Agenzia, a titolo distinto di penale e di rimborso per le spese sostenute, la somma di Euro 3.400,00(Euro 4.890,00per [OSCURATO:PERSONA])».

Vi è infine una clausola aggiunta di pugno, secondo la quale: «Nel caso in cui non dovesse partire il cantiere le somme versate a titolo di deposito cauzionale saranno re- stituite».

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 1453 e 1457 c.c. per avere il giudice d'appelloritenuto che: (a) il termine del 31/12/2013 non fosse essenziale; (b) che la clausola aggiunta di pugnonon prevedesse alcun termine entro cui sarebbero dovuti iniziare i lavori; (c) il contratto non fosse da dichiarare risolto per inadempimento della Meridionale.

2. –Nei suoi vari profili, il secondo motivo esibisce ragioni d’inam- missibilità e d’infondatezza.

Nel complesso è infondato.

Iniziando la disamina dal primo profilo (sub a), occorre muovere dall’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, se- condo cui l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine perl'a- dempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, che esamina le espressioni adoperate dai con- traenti e,soprattutto, la natura e l’oggetto del contratto, al fine di ve- rificare se è manifesta la volontà delle parti di ritenere perdutal'utilità 4di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. economica dell’accordo dopo l'inutile decorso del termine.

Tale volontà non può essere desunta unicamentedall'uso di espressioni come «en- tro e non oltre» oppure «termine ultimo» (come parte ricorrente allega essere stato concordato nel caso di specie, cfr. ricorso, p. 9), riferiteal tempo di esecuzione della prestazione.

Infatti, deve profilarsi dall'og- getto del negozio o da indicazionispecifiche e circostanziate delle parti il fatto che costoro intendano considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità ripromessa (cfr. Cass. 10353/2020).

Proseguendo sulla direttrice segnata dall’orientamento giurispruden- ziale sintetizzato nel capoverso precedente, con l’occhio rivolto al caso di specie, è appena il caso di precisare che l’apprezzamento riservato al giudice di merito è – per così dire - di secondo grado: accerta e ricostruisce il comune apprezzamento che, al tempodella conclusione del contratto, le parti hanno compiuto nel sensodel carattere essen- ziale che il rispetto tassativo del termine fissato per la prestazioneas- sume nell’interesse di una di esse.

Orbene, le pur perspicaci argomentazioni svolte dalla parte ricor- rente per contestare l’accertamento giudiziale (ricorso, p. 7-11) muo- vono integralmente da una logica di apprezzamento unilaterale ad opera della parte beneficiata dalla fissazione del termine e non scalfi- sconol’accertamento giudiziale che ha tratto correttamente ad oggetto la ricostruzione dell’apprezzamento comune delle parti al tempo della sottoscrizione della proposta irrevocabile, ricostruzione condotta attra- verso un buongoverno - sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - degli orientamenti della giurisprudenza di le- gittimità, appena richiamati.

Valga per tutte il richiamo alla seguente osservazione, svolta dal giudice di appello: «In particolare nella pre- sente fattispecie si deve escludere che il termine indicato nella proposta 5di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. fosse essenziale che, comunque, il suo decorso abbia fatto inesora- bilmente venir meno l'interesse delle parti all'utilità economica dell'o- perazione negoziale, in quanto in primis entro t ale termine le parti avrebbero dovuto stipulare un merocontratto preliminare, mentre solo con la successiva stipulazione del contratto di compravendita avreb- bero regolato in maniera definitiva i loro rapporti».

In conclusione, il primo profilo del secondo motivo è infondato.

3. –Passando ad esaminare il secondo profilo del secondo motivo, è sufficiente richiamare integralmente le considerazioni svolte nel para- grafo precedente, per attestare l’incensurabilità in questa sede del se- guente accertamento compiuto dal giudice d’appello sulla clausola ag- giunta in calce alla proposta di acquisto: «Innanzitutto si deve osser- vare l'assenza di qualsivoglia espresso riferimento nella clausola in esame ad un collegamento tra l'inizio delcantiere e la stipulazione del contratto preliminare, oltre che tanto meno qualsivoglia richiamo allo specifico termine del 31/12/2013 previsto per lastipulazione del preli- minare stesso, mentre, d’altrocanto, occorre invece rilevare come data la genericità del tenore letterale della clausola in questione non si può che ritenere che la stessa sia stata aggiunta in coda alla proposta irre- vocabile di acquisto come clausola di chiusura volta a garantire agli acquirenti che solo in caso di definitiva mancata attivazione del cantiere le somme corrisposte all'agenzia sarebbero state restituite».

È appena il caso di ribadire –proprio al cospetto di una citazione così ampiadella sentenza impugnata - che il compito di una co rte di legit- timità non è di condividere o fare proprio l’apprezzamento riservato al giudice di merito, ma unicamentedi controllare che esso sia immune da vizi logici e giuridici.

Un controllo che, nel caso di specie, si conclude nel senso della incensurabilità.

In conclusione, il secondo profilo del secondo motivo è infondato. 6di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA].

4. –Il terzo profilo del secondo motivo è articolato in questi termini: «comunque, ed anche indipendentemente dalla valutazione circa l'es- senzialità di quel termine, il Tribunale avrebbe dovuto accertare, ex art 1453 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento della Meri- dionale Fondiaria LE2, e ciòproprio per i rileva nti interessi economici in gioco e lo squilibrato sinallagma contrattuale».

A parte l’errore di qualificare come contratto una proposta irrevoca- bile, il profilo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c., perché privo di censure articolate e circostanziate con riferi- mento ai luoghi salienti della sentenza impugnata che si intendono ber- sagliare.

Anzi, esso è inserito in modo parentetico nel contesto di ar- gomentazioni rivolt e a censurare l a motivazione sull’essenzialità del termine, già esaminatanei due paragrafi precedenti.

In conclusione, il terzo profilo del secondo motivo è inammissibile.

5. -Dalla infondatezza o inammissibilità di ogni profilio di cui con sta il secondo motivo segue il rigetto di quest’ultimo nel suo complesso. 6.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deducono la violazione degli artt. 33, lett. e), 18 co. 1, 34 co. 5 d.lgs. 206/2005, nonché omesso e/o insufficiente esame di fatti oggetto di discussione tra le parti per avere il giudice d'appello omesso di applicare alle proposte di acquisto de quibus la disciplina delle clausole vessatorie prevista dal codice del consumo.

In particolare, la parte ricorrente censura la mancata applicazione delle seguenti previsioni: «[Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di]: […] e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a 7di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. non concludere il contratto oppure a recedere» (art. 33, lett. e); « Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore».

Il primo motivo è da dichiarare inammi ssibile poiché non bersaglia la ratio sottostante alla decisione del giudice d’appello, che si coglie invece con chiarezza nel brano seguente: «Si deve escludere che la mancata stipulazione del contratto preliminare entro il termine del 31/12/2013 ed anche il mancato avvio del cantiere dei lavori nello stesso termine possano giustificare la restituzione delle somme di Euro 4.890 ed Euro 3.400,00, atteso che il termine del 31/12/2013 non può ritenersi essenziale, la società immobiliare ha effettivamente invitato gli odierni opposti a procedere alla stipulazione del contratto prelimi- nare proprio a ridosso della scadenza del termine e comunque non era stato previsto alcun specifico termine per l’attivazione del cantiere».

Pertanto, il fondamentodella condanna alla restituzione delle somme non è l’accertamento del diritto a trattenerle definitivamente sulla base della clausola n. 3 delle proposte irrevocabili d’acquisto di cui è lamen- tato il carattere vessatorio, bensì l’accertamento che la restituzione delle somme ordinata da l giudice di primo grado è priva di ragioni , poiché il termine del 31/12/2013 non riveste carattere essenziale (come si è avuto modo di constatare anteponendo l’esame del secondo motivo)e nessun termine è stato pr evisto per l’avvio del cantiere.

Detto altrimenti: alla stregua dell’apprezzamento del giudice d’ap- pello, permangono le ragioni del versamento delle somme a titolo di 8di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. deposito cauzionale concordato e attuatoal momento della sottoscri- zione delle due proposte irrevocabili di acquisto.

Infatti,a fondamento della propria decisione, il Tribunale ha accertato che il termine del 31/12/2013 non riveste carattere essenziale e che nessun termine è stato previsto per l’avvio del cantiere.

Ancora inaltri termini: secondo il giudice d’appelloè giuridicamente ancora in essere il rapporto che ha preso a svolgersi tra le parti sulla base della sottoscrizione delle pro- poste irrevocabili di acquisto.

7. - Se ne fosse bisogno, una conferma che è questa la ratio deci- dendidella condanna alla restituzione e non già l’irrilevante clausola di cui i ricorrenti lamentano la vessatorietà, lo si desume dall’articolazione dei motivi d’appello.

Infatti, la decisione del giudice d’appellosi basa sull’esplicito accoglimento del secondo e terzo motivo d’appello, esa- minati congiuntamente, mentre il quarto è rimasto assorbito.Orbene, con il secondo motivo d’appello la [OSCURATO:PERSONA] deduceva che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la clausola ag- giunta in calce alla proposta d’acquisto ponesse a carico della società immobiliare l’obbligo di restituire le somme già percepite nel caso in cui il cantiere non fosse partito entro il termine del 31/12/2013.

Con il terzo motivo, l’appellante contestava che il predetto termine , fissato per la stipulazione del preliminare, fosseessenziale.

Solo con il quarto motivo, in via subordinata, la società immobiliare deduceva che il giu- dice di primo grado avesse mancato di riconoscere in ogni caso il suo diritto a trattenere le sommein causa a titolo di penale e di rimborso spese ai sensi della clausola n. 3 delle proposte irrevocabili d’acquisto.

Pertanto il primo motivo del ricorso in cassazione cade nel vuoto di decisione perimetrato dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo d’appello e dall’implicito assorbimento del quarto motivo.

In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 9di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. 8.- L’inammissibilità ovvero l’infondatezza di ciascuno dei due m otivi su cui è fondato il ricorsodetermina il rigetto del ricorso nel suo com- plesso.

Poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva nel pre- sente giudizio, non vi è luogo a provvedere su spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r . 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ri- corrente, dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.12166/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresen- tati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] le 2 s.r.l.: -intimata - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.962/2019, depositata il 14/3/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; 2di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per la parte ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Roberto e [OSCURATO:PERSONA] impugnano in cassazione la sentenza che, in accoglimento dell’appello, ha ordinato a ciascuno di loro la re- stituzione dellasomma di denaro che costoro avevano versato , a titolo di deposito cauzionale(l’una di 4.890,00 Euro, l’altra di 3.400,00 Euro ) , all’atto del rilascio di due proposte di acquisto, ognuna delle quali avente ad oggetto un bene immobile da costruire, rivolte il 4/6/2013 dai Della Giorgia alla [OSCURATO:PERSONA], odierna intimata in cassa- zione. I Della Giorgia avevano adito l’autorità giudiziaria in conseguenza della mancata stipula dei due preliminari di compravendita entro il ter- mine del31/12/2013. I l 2/1/2014 i Della Giorgia ricevevano da Meri- dionale Fondiaria una richiesta datata 4/12/2013 di concordare - nei successivi 5 giorni – un incontro per la stipula del preliminare. Con raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] i Della Giorgia contestavano l’ operato della società immobiliare, con particolare riferimento alla tardività dell’invito alla stipula, e chiedevano la restituzione delle somme. Nel 2004, il Giudice di pace di Lecce emetteva due corrispondenti decreti ingiuntivi aventi ad oggetto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione. I decreti ingiuntivi venivanoconfermati in sede di giudizio di opposi- zione nel 2015. In secondo grado il Tribunale di Lecce revocavai decreti ingiuntivi, condannando i Della Giorgia ad un rinnovato pagamento delle somme in controversia. Due sono i motivi che i Della Giorgia affidano al loro ricorso in cas- sazione. [OSCURATO:PERSONA] rimane intimata. 3di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Ragioni di priorità logica suggeriscono di invertire l ’esame dei due motivi e di anteporre una premessa. Il testo delle due propostedi acquisto è redatto su formulari predi- sposti dalla [OSCURATO:PERSONA], nei quali, per quanto qui interessa, è prevista la stipula dei contratti preliminari di compravendita entro il 31/12/2013, oltre alla seguente clausola n. 3: «[…] In caso di revoca della presente proposta e/o di rinuncia all’acquisto dell’immobile in og- getto, il sottoscritto riconoscerà all’Agenzia, a titolo distinto di penale e di rimborso per le spese sostenute, la somma di Euro 3.400,00(Euro 4.890,00per [OSCURATO:PERSONA])». Vi è infine una clausola aggiunta di pugno, secondo la quale: «Nel caso in cui non dovesse partire il cantiere le somme versate a titolo di deposito cauzionale saranno re- stituite». Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce violazione degli artt. 1453 e 1457 c.c. per avere il giudice d'appelloritenuto che: (a) il termine del 31/12/2013 non fosse essenziale; (b) che la clausola aggiunta di pugnonon prevedesse alcun termine entro cui sarebbero dovuti iniziare i lavori; (c) il contratto non fosse da dichiarare risolto per inadempimento della Meridionale. 2. –Nei suoi vari profili, il secondo motivo esibisce ragioni d’inam- missibilità e d’infondatezza. Nel complesso è infondato. Iniziando la disamina dal primo profilo (sub a), occorre muovere dall’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, se- condo cui l'accertamento in ordine alla essenzialità del termine perl'a- dempimento, ex art. 1457 c.c., è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito, che esamina le espressioni adoperate dai con- traenti e,soprattutto, la natura e l’oggetto del contratto, al fine di ve- rificare se è manifesta la volontà delle parti di ritenere perdutal'utilità 4di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. economica dell’accordo dopo l'inutile decorso del termine. Tale volontà non può essere desunta unicamentedall'uso di espressioni come «en- tro e non oltre» oppure «termine ultimo» (come parte ricorrente allega essere stato concordato nel caso di specie, cfr. ricorso, p. 9), riferiteal tempo di esecuzione della prestazione. Infatti, deve profilarsi dall'og- getto del negozio o da indicazionispecifiche e circostanziate delle parti il fatto che costoro intendano considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità ripromessa (cfr. Cass. 10353/2020). Proseguendo sulla direttrice segnata dall’orientamento giurispruden- ziale sintetizzato nel capoverso precedente, con l’occhio rivolto al caso di specie, è appena il caso di precisare che l’apprezzamento riservato al giudice di merito è – per così dire - di secondo grado: accerta e ricostruisce il comune apprezzamento che, al tempodella conclusione del contratto, le parti hanno compiuto nel sensodel carattere essen- ziale che il rispetto tassativo del termine fissato per la prestazioneas- sume nell’interesse di una di esse. Orbene, le pur perspicaci argomentazioni svolte dalla parte ricor- rente per contestare l’accertamento giudiziale (ricorso, p. 7-11) muo- vono integralmente da una logica di apprezzamento unilaterale ad opera della parte beneficiata dalla fissazione del termine e non scalfi- sconol’accertamento giudiziale che ha tratto correttamente ad oggetto la ricostruzione dell’apprezzamento comune delle parti al tempo della sottoscrizione della proposta irrevocabile, ricostruzione condotta attra- verso un buongoverno - sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - degli orientamenti della giurisprudenza di le- gittimità, appena richiamati. Valga per tutte il richiamo alla seguente osservazione, svolta dal giudice di appello: «In particolare nella pre- sente fattispecie si deve escludere che il termine indicato nella proposta 5di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. fosse essenziale che, comunque, il suo decorso abbia fatto inesora- bilmente venir meno l'interesse delle parti all'utilità economica dell'o- perazione negoziale, in quanto in primis entro t ale termine le parti avrebbero dovuto stipulare un merocontratto preliminare, mentre solo con la successiva stipulazione del contratto di compravendita avreb- bero regolato in maniera definitiva i loro rapporti». In conclusione, il primo profilo del secondo motivo è infondato. 3. –Passando ad esaminare il secondo profilo del secondo motivo, è sufficiente richiamare integralmente le considerazioni svolte nel para- grafo precedente, per attestare l’incensurabilità in questa sede del se- guente accertamento compiuto dal giudice d’appello sulla clausola ag- giunta in calce alla proposta di acquisto: «Innanzitutto si deve osser- vare l'assenza di qualsivoglia espresso riferimento nella clausola in esame ad un collegamento tra l'inizio delcantiere e la stipulazione del contratto preliminare, oltre che tanto meno qualsivoglia richiamo allo specifico termine del 31/12/2013 previsto per lastipulazione del preli- minare stesso, mentre, d’altrocanto, occorre invece rilevare come data la genericità del tenore letterale della clausola in questione non si può che ritenere che la stessa sia stata aggiunta in coda alla proposta irre- vocabile di acquisto come clausola di chiusura volta a garantire agli acquirenti che solo in caso di definitiva mancata attivazione del cantiere le somme corrisposte all'agenzia sarebbero state restituite». È appena il caso di ribadire –proprio al cospetto di una citazione così ampiadella sentenza impugnata - che il compito di una co rte di legit- timità non è di condividere o fare proprio l’apprezzamento riservato al giudice di merito, ma unicamentedi controllare che esso sia immune da vizi logici e giuridici. Un controllo che, nel caso di specie, si conclude nel senso della incensurabilità. In conclusione, il secondo profilo del secondo motivo è infondato. 6di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. 4. –Il terzo profilo del secondo motivo è articolato in questi termini: «comunque, ed anche indipendentemente dalla valutazione circa l'es- senzialità di quel termine, il Tribunale avrebbe dovuto accertare, ex art 1453 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento della Meri- dionale Fondiaria LE2, e ciòproprio per i rileva nti interessi economici in gioco e lo squilibrato sinallagma contrattuale». A parte l’errore di qualificare come contratto una proposta irrevoca- bile, il profilo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c., perché privo di censure articolate e circostanziate con riferi- mento ai luoghi salienti della sentenza impugnata che si intendono ber- sagliare. Anzi, esso è inserito in modo parentetico nel contesto di ar- gomentazioni rivolt e a censurare l a motivazione sull’essenzialità del termine, già esaminatanei due paragrafi precedenti. In conclusione, il terzo profilo del secondo motivo è inammissibile. 5. -Dalla infondatezza o inammissibilità di ogni profilio di cui con sta il secondo motivo segue il rigetto di quest’ultimo nel suo complesso. 6.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deducono la violazione degli artt. 33, lett. e), 18 co. 1, 34 co. 5 d.lgs. 206/2005, nonché omesso e/o insufficiente esame di fatti oggetto di discussione tra le parti per avere il giudice d'appello omesso di applicare alle proposte di acquisto de quibus la disciplina delle clausole vessatorie prevista dal codice del consumo. In particolare, la parte ricorrente censura la mancata applicazione delle seguenti previsioni: «[Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di]: […] e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a 7di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. non concludere il contratto oppure a recedere» (art. 33, lett. e); « Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore». Il primo motivo è da dichiarare inammi ssibile poiché non bersaglia la ratio sottostante alla decisione del giudice d’appello, che si coglie invece con chiarezza nel brano seguente: «Si deve escludere che la mancata stipulazione del contratto preliminare entro il termine del 31/12/2013 ed anche il mancato avvio del cantiere dei lavori nello stesso termine possano giustificare la restituzione delle somme di Euro 4.890 ed Euro 3.400,00, atteso che il termine del 31/12/2013 non può ritenersi essenziale, la società immobiliare ha effettivamente invitato gli odierni opposti a procedere alla stipulazione del contratto prelimi- nare proprio a ridosso della scadenza del termine e comunque non era stato previsto alcun specifico termine per l’attivazione del cantiere». Pertanto, il fondamentodella condanna alla restituzione delle somme non è l’accertamento del diritto a trattenerle definitivamente sulla base della clausola n. 3 delle proposte irrevocabili d’acquisto di cui è lamen- tato il carattere vessatorio, bensì l’accertamento che la restituzione delle somme ordinata da l giudice di primo grado è priva di ragioni , poiché il termine del 31/12/2013 non riveste carattere essenziale (come si è avuto modo di constatare anteponendo l’esame del secondo motivo)e nessun termine è stato pr evisto per l’avvio del cantiere. Detto altrimenti: alla stregua dell’apprezzamento del giudice d’ap- pello, permangono le ragioni del versamento delle somme a titolo di 8di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. deposito cauzionale concordato e attuatoal momento della sottoscri- zione delle due proposte irrevocabili di acquisto. Infatti,a fondamento della propria decisione, il Tribunale ha accertato che il termine del 31/12/2013 non riveste carattere essenziale e che nessun termine è stato previsto per l’avvio del cantiere. Ancora inaltri termini: secondo il giudice d’appelloè giuridicamente ancora in essere il rapporto che ha preso a svolgersi tra le parti sulla base della sottoscrizione delle pro- poste irrevocabili di acquisto. 7. - Se ne fosse bisogno, una conferma che è questa la ratio deci- dendidella condanna alla restituzione e non già l’irrilevante clausola di cui i ricorrenti lamentano la vessatorietà, lo si desume dall’articolazione dei motivi d’appello. Infatti, la decisione del giudice d’appellosi basa sull’esplicito accoglimento del secondo e terzo motivo d’appello, esa- minati congiuntamente, mentre il quarto è rimasto assorbito.Orbene, con il secondo motivo d’appello la [OSCURATO:PERSONA] deduceva che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la clausola ag- giunta in calce alla proposta d’acquisto ponesse a carico della società immobiliare l’obbligo di restituire le somme già percepite nel caso in cui il cantiere non fosse partito entro il termine del 31/12/2013. Con il terzo motivo, l’appellante contestava che il predetto termine , fissato per la stipulazione del preliminare, fosseessenziale. Solo con il quarto motivo, in via subordinata, la società immobiliare deduceva che il giu- dice di primo grado avesse mancato di riconoscere in ogni caso il suo diritto a trattenere le sommein causa a titolo di penale e di rimborso spese ai sensi della clausola n. 3 delle proposte irrevocabili d’acquisto. Pertanto il primo motivo del ricorso in cassazione cade nel vuoto di decisione perimetrato dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo d’appello e dall’implicito assorbimento del quarto motivo. In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 9di 9 – RG 12166/2919 – S2 - PU 30/6/2022 (n. 12) – [OSCURATO:PERSONA]. 8.- L’inammissibilità ovvero l’infondatezza di ciascuno dei due m otivi su cui è fondato il ricorsodetermina il rigetto del ricorso nel suo com- plesso. Poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva nel pre- sente giudizio, non vi è luogo a provvedere su spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r . 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ri- corrente, dell’