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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 07866/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 6145/2024 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato.– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore.– intimata –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n.4944/2022, depositata in data 7 novembre 2022.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6145/2024Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 7866/2026Data pubblicazione 31/03/2026Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per l’accoglimento del ricorso.Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona della dr.ssa FrancescaD’Ambrosio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.1.

In data 22.03.2019, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava allasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. la cartella di pagamento portante la pretesaerariale dovuta a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione (exart. 36 bis d.P.R. n. 600/1973) ed emessa a seguito della decadenza dallarateizzazione di somme iscritte ai relativi ruoli per gli anni d’imposta 2010,2011 e 2013.2.

Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. di Roma, contestando l’erroneo calcolo dellesanzioni e degli interessi effettuato sulla base dell’originario importodovuto a titolo di imposta e non sul residuo non pagato, come previstodall’art. 15 ter d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal D. Lgs. n. 159/2015; sicostituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del propriooperato.3.

La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 4550/2021, accoglieva il ricorsodella società contribuente, aderendo alle sue prospettazioni e ritenendoapplicabile la novella del D. Lgs. n. 159/2015 anche in virtù del principiodel “favor rei”.4.

Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. disecondo grado del Lazio; si costituiva in giudizio la società contribuente,chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione di primogrado.5.

La C.g.t. di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 4944/2022,depositata in data 7 novembre 2022, rigettava l’appello dell’Ufficio.Numero registro generale 6145/2024Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 7866/2026Data pubblicazione 31/03/20266.

Avverso la sentenza della C.g.t. di secondo grado del Lazio, l’Ufficio haproposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La societàcontribuente è rimasta intimata.7.

Con ordinanza interlocutoria n. 12547/2025, la Corte, in considerazionedella peculiarità delle questioni agitate, riteneva di rimettere la causa inpubblica udienza.La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 3 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 15 D. Lgs. n. 159/2015, dell’art. 3 D. Lgs. n.472/1997 e dell’art. 11 disp. prel. c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado, dopo aver ripercorsola relativa normativa e la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia(sulla cui base la novella dell’art. 15 ter d.P.R. n. 602/1973, introdotto dalD.

Lgs. n. 159/2015, non si applica retroattivamente), ha ugualmenteaderito alla tesi prospettata dalla società contribuente, applicando la dettanovella normativa (in applicazione del principio del “favor rei”) anche adannualità di imposta in cui la stessa non era applicabile in virtù dellanorma transitoria dettata dall’art. 15 D. Lgs. n. 159/2015.2.

Il motivo di ricorso proposto è fondato.La questione giuridica centrale attiene all’applicabilità temporale delregime sanzionatorio previsto in caso di decadenza dal beneficio dellarateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

Inparticolare, si tratta di stabilire se il più favorevole regime introdottodall’art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (ad opera del D.lgs.24 settembre 2015, n. 159), che prevede il calcolo delle sanzioni sul soloimporto residuo del debito, possa essere applicato retroattivamente aviolazioni relative ad annualità (nella specie, 2010, 2011 e 2013)Numero registro generale 6145/2024Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 7866/2026Data pubblicazione 31/03/2026antecedenti alla sua entrata in vigore, in virtù del principio del favor rei dicui all’art. 3 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.2.1.

Il D.lgs. n. 159/2015 ha introdotto, tramite l’art. 3, l’art. 15-ter neld.P.R. n. 602/1973, modificando la disciplina degli inadempimenti neipagamenti rateali.

Tuttavia, lo stesso decreto legislativo, all’art. 15, haprevisto una specifica norma transitoria che ne regola l’efficacia neltempo.

In particolare, il comma 4, lett. a), stabilisce che le disposizioni dicui all’articolo 2, comma 1 (che a sua volta richiama l’art. 15-ter per gliinadempimenti rateali derivanti da controlli automatizzati), “si applicano adecorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso [...] finoal 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462”.La presenza di una siffatta disposizione transitoria, chiara e inequivocabile,preclude l’applicazione retroattiva della nuova e più favorevole disciplina aperiodi d’imposta anteriori al 2014.2.2.

La norma transitoria, infatti, costituisce una disposizione speciale chederoga espressamente al principio generale del favor rei sancito dall’art. 3,comma 3, del D.lgs. n. 472/1997.

Tale principio generale opera solo inassenza di una diversa e specifica previsione del legislatore circa l’efficaciatemporale della nuova norma sanzionatoria.

Nel caso di specie, illegislatore ha manifestato la precisa volontà di limitare l’applicazione delnuovo regime sanzionatorio a partire da un determinato periodod’imposta, escludendo così la sua estensione a violazioni pregresse.Come correttamente evidenziato anche dalla Procura Generale nelle sueconclusioni, questa Corte ha, più volte e in modo consolidato, affermatotale principio: “L’art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,introdotto dall’art. 3 del D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159, vigente dal 22.10.2015,non è applicabile retroattivamente [...], come si evince dalla disposizionetransitoria dettata dall’art. 15, comma 4, del citato D.lgs. n. 159 del2015”.Numero registro generale 6145/2024Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 7866/2026Data pubblicazione 31/03/2026Questo orientamento è stato ribadito in numerose pronunce (cfr. Cass., 4giugno 2018, n. 14279; Cass., 1 dicembre 2020, n. 27440; Cass., 24dicembre 2020, n. 29512; Cass., 22 agosto 2023, n. 24999; Cass., 20dicembre 2023, n. 35582; Cass., 24 giugno 2024, n. 17362)2.3.

La sentenza impugnata, discostandosi da tale formantegiurisprudenziale senza addurre valide ragioni, ha violato le norme dilegge indicate nel motivo di ricorso.

Più in particolare, la sentenza, purdando atto dell’esistenza di un orientamento di legittimità contrario allaretroattività (citando Cass., n. 14279/2018), ha ritenuto di poter applicareugualmente il regime più favorevole, invocando il principio del favor rei eun’interpretazione logica della norma, che porterebbe a calcolare lesanzioni solo sulla parte di debito non pagata.

Tale interpretazione èerronea e si pone in contrasto con la corretta interpretazione del quadronormativo e con il consolidato orientamento di questa Corte.5.

In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio delgiudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delLazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 6145/2024 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato.– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore.– intimata –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n.4944/2022, depositata in data 7 novembre 2022.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6145/2024Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 7866/2026Data pubblicazione 31/03/2026Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per l’accoglimento del ricorso.Udita l’Avvocatura generale dello Stato, in persona della dr.ssa FrancescaD’Ambrosio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.1. In data 22.03.2019, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava allasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. la cartella di pagamento portante la pretesaerariale dovuta a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione (exart. 36 bis d.P.R. n. 600/1973) ed emessa a seguito della decadenza dallarateizzazione di somme iscritte ai relativi ruoli per gli anni d’imposta 2010,2011 e 2013.2. Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. di Roma, contestando l’erroneo calcolo dellesanzioni e degli interessi effettuato sulla base dell’originario importodovuto a titolo di imposta e non sul residuo non pagato, come previstodall’art. 15 ter d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal D. Lgs. n. 159/2015; sicostituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del propriooperato.3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 4550/2021, accoglieva il ricorsodella società contribuente, aderendo alle sue prospettazioni e ritenendoapplicabile la novella del D. Lgs. n. 159/2015 anche in virtù del principiodel “favor rei”.4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.g.t. disecondo grado del Lazio; si costituiva in giudizio la società contribuente,chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione di primogrado.5. La C.g.t. di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 4944/2022,depositata in data 7 novembre 2022, rigettava l’appello dell’Ufficio.Numero registro generale 6145/2024Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 7866/2026Data pubblicazione 31/03/20266. Avverso la sentenza della C.g.t. di secondo grado del Lazio, l’Ufficio haproposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La societàcontribuente è rimasta intimata.7. Con ordinanza interlocutoria n. 12547/2025, la Corte, in considerazionedella peculiarità delle questioni agitate, riteneva di rimettere la causa inpubblica udienza.La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 3 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 15 D. Lgs. n. 159/2015, dell’art. 3 D. Lgs. n.472/1997 e dell’art. 11 disp. prel. c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte incui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II grado, dopo aver ripercorsola relativa normativa e la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia(sulla cui base la novella dell’art. 15 ter d.P.R. n. 602/1973, introdotto dalD. Lgs. n. 159/2015, non si applica retroattivamente), ha ugualmenteaderito alla tesi prospettata dalla società contribuente, applicando la dettanovella normativa (in applicazione del principio del “favor rei”) anche adannualità di imposta in cui la stessa non era applicabile in virtù dellanorma transitoria dettata dall’art. 15 D. Lgs. n. 159/2015.2. Il motivo di ricorso proposto è fondato.La questione giuridica centrale attiene all’applicabilità temporale delregime sanzionatorio previsto in caso di decadenza dal beneficio dellarateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato. Inparticolare, si tratta di stabilire se il più favorevole regime introdottodall’art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (ad opera del D.lgs.24 settembre 2015, n. 159), che prevede il calcolo delle sanzioni sul soloimporto residuo del debito, possa essere applicato retroattivamente aviolazioni relative ad annualità (nella specie, 2010, 2011 e 2013)Numero registro generale 6145/2024Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 7866/2026Data pubblicazione 31/03/2026antecedenti alla sua entrata in vigore, in virtù del principio del favor rei dicui all’art. 3 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.2.1. Il D.lgs. n. 159/2015 ha introdotto, tramite l’art. 3, l’art. 15-ter neld.P.R. n. 602/1973, modificando la disciplina degli inadempimenti neipagamenti rateali. Tuttavia, lo stesso decreto legislativo, all’art. 15, haprevisto una specifica norma transitoria che ne regola l’efficacia neltempo. In particolare, il comma 4, lett. a), stabilisce che le disposizioni dicui all’articolo 2, comma 1 (che a sua volta richiama l’art. 15-ter per gliinadempimenti rateali derivanti da controlli automatizzati), “si applicano adecorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso [...] finoal 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462”.La presenza di una siffatta disposizione transitoria, chiara e inequivocabile,preclude l’applicazione retroattiva della nuova e più favorevole disciplina aperiodi d’imposta anteriori al 2014.2.2. La norma transitoria, infatti, costituisce una disposizione speciale chederoga espressamente al principio generale del favor rei sancito dall’art. 3,comma 3, del D.lgs. n. 472/1997. Tale principio generale opera solo inassenza di una diversa e specifica previsione del legislatore circa l’efficaciatemporale della nuova norma sanzionatoria. Nel caso di specie, illegislatore ha manifestato la precisa volontà di limitare l’applicazione delnuovo regime sanzionatorio a partire da un determinato periodod’imposta, escludendo così la sua estensione a violazioni pregresse.Come correttamente evidenziato anche dalla Procura Generale nelle sueconclusioni, questa Corte ha, più volte e in modo consolidato, affermatotale principio: “L’art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,introdotto dall’art. 3 del D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 159, vigente dal 22.10.2015,non è applicabile retroattivamente [...], come si evince dalla disposizionetransitoria dettata dall’art. 15, comma 4, del citato D.lgs. n. 159 del2015”.Numero registro generale 6145/2024Numero sezionale 141/2026Numero di raccolta generale 7866/2026Data pubblicazione 31/03/2026Questo orientamento è stato ribadito in numerose pronunce (cfr. Cass., 4giugno 2018, n. 14279; Cass., 1 dicembre 2020, n. 27440; Cass., 24dicembre 2020, n. 29512; Cass., 22 agosto 2023, n. 24999; Cass., 20dicembre 2023, n. 35582; Cass., 24 giugno 2024, n. 17362)2.3. La sentenza impugnata, discostandosi da tale formantegiurisprudenziale senza addurre valide ragioni, ha violato le norme dilegge indicate nel motivo di ricorso. Più in particolare, la sentenza, purdando atto dell’esistenza di un orientamento di legittimità contrario allaretroattività (citando Cass., n. 14279/2018), ha ritenuto di poter applicareugualmente il regime più favorevole, invocando il principio del favor rei eun’interpretazione logica della norma, che porterebbe a calcolare lesanzioni solo sulla parte di debito non pagata. Tale interpretazione èerronea e si pone in contrasto con la corretta interpretazione del quadronormativo e con il consolidato orientamento di questa Corte.5. In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassataed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio delgiudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delLazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivatoesame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 3 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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