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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 07586/2023

Testo disponibile della fonte

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ente _ ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.123996/20151R.G., proposto [OSCURATO:PERSONA] in liq., in persona dell'amm. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Benevento, Via E, Marmorale n. 6, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 43; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 2662/2015 dep. il 18.03.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 febbraio 2023 dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] srl aveva proposto ricorso per cassazione contro l'Agenzia delle entrate per l'annullamento della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, relativa a impugnazione di avviso di accertamento anno 2007 per presunte operazioni inesistenti con la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente recupero a tassazione ai fini Ires, Iva e Irap, oltre sanzioni.

L'Agenzia delle entrate resisteva ex art. 370 c.p.c..

Successivamente la ricorrente presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 dl 119/2018 conv. in I. 136/2018 e con istanza del 19 luglio 2019, dichiarando di avere versato in data 23.5.2019 la prima rata delle otto previste in relazione alla indicata definizione agevolata, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

In data 7 febbraio 2023 presentava successiva memoria, con allegata documentazione.

Considerato che: in relazione alla indicata istanza, preso atto che è stata allegata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, come previsto dall'art. 6 comma 10 dl 119/2018, trattandosi di controversia definibile ex art. 6 dl. 119/2018, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'Agenzia delle entrate.

L'estinzione del giudizio sul ricorso principale per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ex art. 6 comma lffdl. 119/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente _ ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.123996/20151R.G., proposto [OSCURATO:PERSONA] in liq., in persona dell'amm. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Benevento, Via E, Marmorale n. 6, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 43; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 2662/2015 dep. il 18.03.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 febbraio 2023 dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] srl aveva proposto ricorso per cassazione contro l'Agenzia delle entrate per l'annullamento della sentenza della CTR della Campania, indicata in epigrafe, relativa a impugnazione di avviso di accertamento anno 2007 per presunte operazioni inesistenti con la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente recupero a tassazione ai fini Ires, Iva e Irap, oltre sanzioni. L'Agenzia delle entrate resisteva ex art. 370 c.p.c.. Successivamente la ricorrente presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 dl 119/2018 conv. in I. 136/2018 e con istanza del 19 luglio 2019, dichiarando di avere versato in data 23.5.2019 la prima rata delle otto previste in relazione alla indicata definizione agevolata, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. In data 7 febbraio 2023 presentava successiva memoria, con allegata documentazione. Considerato che: in relazione alla indicata istanza, preso atto che è stata allegata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, come previsto dall'art. 6 comma 10 dl 119/2018, trattandosi di controversia definibile ex art. 6 dl. 119/2018, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'Agenzia delle entrate. L'estinzione del giudizio sul ricorso principale per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ex art. 6 comma lffdl. 119/20
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