CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 00853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) avverso la sentenza del 10/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MASSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.u.p. del Tribunale di Massa il 10 novembre 2020 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], imputato di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.), fatto contestato come commesso il 15 giugno 2018, la pena concordata con il Pubblico Ministero, condannando l'imputato, in solido con il responsabile civile s.p.a. "[OSCURATO:PERSONA] assicurazioni", alla rifusione delle spese processuali di costituzione di parte civile contestualmente liquidate. 2. Ricorre, tramite difensore di fiducia, il responsabile civile affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla condanna del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in solido con l'imputato. 3. L'8 giugno 2021 è pervenuta rinunzia al ricorso da parte della s.p.a. "[OSCURATO:PERSONA] assicurazioni". 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo pervenuta rituale rinunzia allo stesso (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 5. Nulla quanto alle spese, in conformità all'insegnamento di Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166, e di Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168. 6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte n. 84 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEF:071:70 CI 7,'A oggi,. 13