CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2023
Cassazione n. 30403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n.6488/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R oma, viale Medaglie d’Oro n. 169, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti -ricorrente - contro MINISTERO dell’INTERNO, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso l’ordinanza n.7270/2023 della Corte Suprema di Cassazione depositata il13/3/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Questa Corte, con ordinanza n. 7270/2023depositata il 13 marzo 2023, ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. 27124/2021 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero dell’Interno, accogliendo il ricorso, cassando senza rinvio il provvedimento impugnato e condannando l’amministrazioneintimata al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da richiesta formulata dal difensore nel ricorso. Il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese. Considerato che: 3. Il ricorso deve essere accolto. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. U., 16037/2010; nello stesso senso Cass.12437/2017). In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno dell’originarioricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore. P.Q.M. La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 7270del 2023, depositata il 13 marzo 2023, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 2, ultima riga, dopo le parole "seguono la soccombenza" e prima del punto e virgolasiano aggiunte le parole "e devono essere distratte in favore del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta"; nel dispositivo, a pag. 3 dell'ordinanza, riga 8, dopo l’interpunzione che segue alle parole “ed accessori di legge”, sia aggiunta la frase "Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]". Dispone che la correzione sia annotata s