Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23974/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

llo Stato;-ricorrente -controI.T.N. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 1054/2019, depositata il 17/9/2019;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10702/2020Numero sezionale 5462/2026Numero di raccolta generale 23974/2026Data pubblicazione 23/07/2026Con sentenza n. 1054/2019, depositata il 17/9/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Liguria, in controversia su impugnazione diavviso di attribuzione in surroga di rendita catastale ad immobilidemaniali, ex art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, oltre sanzioni,emesso a seguito di accatastamento di una serie di unità immobiliarifacenti parte del complesso "[OSCURATO:PERSONA]", ha rigettato l'appellodell'Agenzia delle Entrate.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituisce mediante controricorso e l’Agenzia delDemanio rimane intimata.Entrambe le parti costituite depositano memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso, l’amministrazione censura, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 8d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. erroneamente applicato d'ufficiol'esimente dell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni pecuniarieper omessa presentazione della denuncia di accatastamento, prescindendoda una specifica domanda del contribuente in sede di ricorso introduttivo.2.

Col secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’ art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 1, comma 336, leggen. 311/2004, per aver la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza deipresupposti dell'incertezza normativa oggettiva ai fini dell'esenzione dallesanzioni pecuniarie.3.

Osserva il Collegio che sulla questione controversa, in datasuccessiva alla sentenza impugnata, si è formato il giudicato.3.1.

Con ordinanza n. 9552/2002, infatti, questa Corte ha deciso sulricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR LiguriaNumero registro generale 10702/2020Numero sezionale 5462/2026Numero di raccolta generale 23974/2026Data pubblicazione 23/07/2026(n. 1062/2019 del 17 settembre 2019) emessa a definizione di un giudiziodi appello promosso contro la medesima sentenza (n. 88/2015 della CTPdi [OSCURATO:PERSONA]) oggetto dell’appello deciso con la sentenza n. 1054/2019(sempre del 17 settembre 2019) per cui è il presente giudizio dilegittimità.3.2.

La sentenza di primo grado che ha deciso sull’opposizione avversol’avviso di accertamento emesso nei confronti della I.T.N. ha cioè formatooggetto di due autonomi appelli, i quali, anziché essere riuniti ex art. 335cod. proc. civ., sono stati decisi con due distinte sentenze, ciascunaautonomamente impugnata per cassazione dall’Agenzia per gli stessimotivi.Dei due giudizi per cassazione, quello avverso la sentenza della CTRLiguria n. 1062/2019 si è già definito con la menzionata ordinanza n.9552/2002, che, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, hacassato senza rinvio la sentenza impugnata e rigettato il ricorso originariodella ITN in base al principio secondo cui la disapplicazione da parte delgiudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora si accertiche le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con unasituazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, èpossibile solo su domanda del contribuente nei modi e nei terminiprocessuali appropriati.3.3.

Ebbene, il giudicato sulla medesima questione controversa,successivo alla sentenza impugnata, preclude l’esame del ricorso oggettodel presente giudizio, che diventa perciò improcedibile.3.4.

Il principio di economia dei mezzi processuali e quello di certezzadei rapporti giuridici come definiti dai giudicati impongono alla Corte dicassazione di verificare anche di ufficio, in relazione alla causa sottopostaal suo esame, la esistenza di precedenti sentenze emesse dalla stessaCorte, che precludano l'accesso del ricorso al sindacato di legittimità̀, inNumero registro generale 10702/2020Numero sezionale 5462/2026Numero di raccolta generale 23974/2026Data pubblicazione 23/07/2026applicazione del principio del "ne bis in idem", per avere già deciso lamedesima controversia.3.5.

Nel giudizio di cassazione, infatti, l'esistenza del giudicato esternoè, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quandoil giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenzaimpugnata, e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte dicassazione, la cognizione di quest'ultima può ̀ avvenire pure mediantequell'attività̀ di istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione CED)che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal sensodeponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire ilcontrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del "ne bis in idem", e diconoscere i propri precedenti, nell'adempimento del dovere istituzionalederivante dall'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'art. 65dell'ordinamento giudiziario (cfr. Cass. 13849/2020 ed i precedenti ivirichiamati).3.6.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, stantel'impossibilità di giungere a una pronuncia di merito in ragione del rilevatogiudicato sopravvenuto.4.

Resta assorbita l’eccezione di estinzione del giudizio formulata daI.T.N., deducendo di aver ricevuto, nelle more del giudizio di legittimità, lanotifica della cartella di pagamento n. 095 2022 00092320 15 000, con cuil’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe “portato a riscossione il ruolooggetto dell’atto presupposto della sentenza impugnata (provvedimento diSP SP102640/2013)”, per cui la I.T.N. assume di aver presentato — indata 20 aprile 2023 (prot. n.

W-2023042005890144) — dichiarazione diadesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231-252,della legge 29 dicembre 2022, n. 197, includendovi il carico di cui allacartella, ricevendo da ADER, in data 8 settembre 2023, la comunicazione(con documento n.

AD-09590202303277771280) di esito positivo dellaNumero registro generale 10702/2020Numero sezionale 5462/2026Numero di raccolta generale 23974/2026Data pubblicazione 23/07/2026domanda di definizione, con la contestuale attestazione che, per talecarico, il debito da pagare ai fini della definizione agevolata era “pari a€0,00, in quanto integralmente costituito da sanzioni non dovute pereffetto di legge”.4.1.

Peraltro, gli elementi dedotti dalla controricorrente o comunquerisultanti dagli atti prodotti non sono sufficienti a collegare la sanzione percui è causa a quella oggetto della cartella di pagamento interessata dalladomanda di definizione agevolata.4.2.

Al contrario, dall’estratto della cartella riprodotto nell’istanza diestinzione emerge che l’atto riscossivo si riferisce a “somme iscritte aruolo per sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 31 del regio Dl[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto1939, n. 1249 successive variazioni e integrazioni, nonché dell’art.8,comma 6, della legge 1 ottobre 1969, n. 679; oneri accessori; tributispeciali catastali.

Avviso di accertamento n.

SP0102640/2013.

Esitiordinanza Cassazione civile sez. 6 n. 9552/2022” , per un importo di euro7.200,00.4.3.

Dal ricorso per cassazione (pg. 1) risulta, invece, che ad essereimpugnato è un provvedimento di attribuzione in surroga di renditacatastale e di liquidazione di tributi interessi ed oneri nonché diirrogazione di sanzioni per un importo pari a euro 175.200 (prot. n.SP0095878), quindi un atto diverso da quello di cui alla cartella dipagamento.5.

La sopravvenienza tanto del giudicato quanto del consolidarsi incorso di causa dell’orientamento giurisprudenziale sulla questionecontroversa ed oggetto del rilevato giudicato (relativa alla necessità omeno di una domanda del contribuente al fine di attivare il potere delgiudice di disapplicazione delle sanzioni per l’obiettiva incertezzanormativa) giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.Numero registro generale 10702/2020Numero sezionale 5462/2026Numero di raccolta generale 23974/2026Data pubblicazione 23/07/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata; compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo Stato;-ricorrente -controI.T.N. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 1054/2019, depositata il 17/9/2019;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10702/2020Numero sezionale 5462/2026Numero di raccolta generale 23974/2026Data pubblicazione 23/07/2026Con sentenza n. 1054/2019, depositata il 17/9/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Liguria, in controversia su impugnazione diavviso di attribuzione in surroga di rendita catastale ad immobilidemaniali, ex art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, oltre sanzioni,emesso a seguito di accatastamento di una serie di unità immobiliarifacenti parte del complesso "[OSCURATO:PERSONA]", ha rigettato l'appellodell'Agenzia delle Entrate.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di due motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituisce mediante controricorso e l’Agenzia delDemanio rimane intimata.Entrambe le parti costituite depositano memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso, l’amministrazione censura, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 8d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. erroneamente applicato d'ufficiol'esimente dell'incertezza normativa oggettiva per le sanzioni pecuniarieper omessa presentazione della denuncia di accatastamento, prescindendoda una specifica domanda del contribuente in sede di ricorso introduttivo.2. Col secondo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’ art. 360,primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 1, comma 336, leggen. 311/2004, per aver la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza deipresupposti dell'incertezza normativa oggettiva ai fini dell'esenzione dallesanzioni pecuniarie.3. Osserva il Collegio che sulla questione controversa, in datasuccessiva alla sentenza impugnata, si è formato il giudicato.3.1. Con ordinanza n. 9552/2002, infatti, questa Corte ha deciso sulricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR LiguriaNumero registro generale 10702/2020Numero sezionale 5462/2026Numero di raccolta generale 23974/2026Data pubblicazione 23/07/2026(n. 1062/2019 del 17 settembre 2019) emessa a definizione di un giudiziodi appello promosso contro la medesima sentenza (n. 88/2015 della CTPdi [OSCURATO:PERSONA]) oggetto dell’appello deciso con la sentenza n. 1054/2019(sempre del 17 settembre 2019) per cui è il presente giudizio dilegittimità.3.2. La sentenza di primo grado che ha deciso sull’opposizione avversol’avviso di accertamento emesso nei confronti della I.T.N. ha cioè formatooggetto di due autonomi appelli, i quali, anziché essere riuniti ex art. 335cod. proc. civ., sono stati decisi con due distinte sentenze, ciascunaautonomamente impugnata per cassazione dall’Agenzia per gli stessimotivi.Dei due giudizi per cassazione, quello avverso la sentenza della CTRLiguria n. 1062/2019 si è già definito con la menzionata ordinanza n.9552/2002, che, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, hacassato senza rinvio la sentenza impugnata e rigettato il ricorso originariodella ITN in base al principio secondo cui la disapplicazione da parte delgiudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora si accertiche le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con unasituazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, èpossibile solo su domanda del contribuente nei modi e nei terminiprocessuali appropriati.3.3. Ebbene, il giudicato sulla medesima questione controversa,successivo alla sentenza impugnata, preclude l’esame del ricorso oggettodel presente giudizio, che diventa perciò improcedibile.3.4. Il principio di economia dei mezzi processuali e quello di certezzadei rapporti giuridici come definiti dai giudicati impongono alla Corte dicassazione di verificare anche di ufficio, in relazione alla causa sottopostaal suo esame, la esistenza di precedenti sentenze emesse dalla stessaCorte, che precludano l'accesso del ricorso al sindacato di legittimità̀, inNumero registro generale 10702/2020Numero sezionale 5462/2026Numero di raccolta generale 23974/2026Data pubblicazione 23/07/2026applicazione del principio del "ne bis in idem", per avere già deciso lamedesima controversia.3.5. Nel giudizio di cassazione, infatti, l'esistenza del giudicato esternoè, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quandoil giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenzaimpugnata, e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte dicassazione, la cognizione di quest'ultima può ̀ avvenire pure mediantequell'attività̀ di istituto (relazioni, massime ufficiali, consultazione CED)che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal sensodeponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire ilcontrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del "ne bis in idem", e diconoscere i propri precedenti, nell'adempimento del dovere istituzionalederivante dall'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'art. 65dell'ordinamento giudiziario (cfr. Cass. 13849/2020 ed i precedenti ivirichiamati).3.6. La sentenza impugnata va, dunque, cassata senza rinvio, stantel'impossibilità di giungere a una pronuncia di merito in ragione del rilevatogiudicato sopravvenuto.4. Resta assorbita l’eccezione di estinzione del giudizio formulata daI.T.N., deducendo di aver ricevuto, nelle more del giudizio di legittimità, lanotifica della cartella di pagamento n. 095 2022 00092320 15 000, con cuil’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe “portato a riscossione il ruolooggetto dell’atto presupposto della sentenza impugnata (provvedimento diSP SP102640/2013)”, per cui la I.T.N. assume di aver presentato — indata 20 aprile 2023 (prot. n. W-2023042005890144) — dichiarazione diadesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231-252,della legge 29 dicembre 2022, n. 197, includendovi il carico di cui allacartella, ricevendo da ADER, in data 8 settembre 2023, la comunicazione(con documento n. AD-09590202303277771280) di esito positivo dellaNumero registro generale 10702/2020Numero sezionale 5462/2026Numero di raccolta generale 23974/2026Data pubblicazione 23/07/2026domanda di definizione, con la contestuale attestazione che, per talecarico, il debito da pagare ai fini della definizione agevolata era “pari a€0,00, in quanto integralmente costituito da sanzioni non dovute pereffetto di legge”.4.1. Peraltro, gli elementi dedotti dalla controricorrente o comunquerisultanti dagli atti prodotti non sono sufficienti a collegare la sanzione percui è causa a quella oggetto della cartella di pagamento interessata dalladomanda di definizione agevolata.4.2. Al contrario, dall’estratto della cartella riprodotto nell’istanza diestinzione emerge che l’atto riscossivo si riferisce a “somme iscritte aruolo per sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 31 del regio Dl[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto1939, n. 1249 successive variazioni e integrazioni, nonché dell’art.8,comma 6, della legge 1 ottobre 1969, n. 679; oneri accessori; tributispeciali catastali. Avviso di accertamento n. SP0102640/2013. Esitiordinanza Cassazione civile sez. 6 n. 9552/2022” , per un importo di euro7.200,00.4.3. Dal ricorso per cassazione (pg. 1) risulta, invece, che ad essereimpugnato è un provvedimento di attribuzione in surroga di renditacatastale e di liquidazione di tributi interessi ed oneri nonché diirrogazione di sanzioni per un importo pari a euro 175.200 (prot. n.SP0095878), quindi un atto diverso da quello di cui alla cartella dipagamento.5. La sopravvenienza tanto del giudicato quanto del consolidarsi incorso di causa dell’orientamento giurisprudenziale sulla questionecontroversa ed oggetto del rilevato giudicato (relativa alla necessità omeno di una domanda del contribuente al fine di attivare il potere delgiudice di disapplicazione delle sanzioni per l’obiettiva incertezzanormativa) giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.Numero registro generale 10702/2020Numero sezionale 5462/2026Numero di raccolta generale 23974/2026Data pubblicazione 23/07/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata; compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 23974/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris