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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 21896/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21459-2020 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - Ric. 2020 n. 21459 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -2- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 21/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione averso il decreto del 30 ottobre 2019 con il quale era stata revocata dal Tribunale di Torino la sua ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in una causa civile pendente dinanzi al medesimo ufficio.

Il Tribunale adito, con ordinanza del 21/5/2020 ha dichiarato inammissibile l’opposizione.

Rilevava che in realtà il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio, causalmente riconducibile ad una comunicazione dell’Agenzia delle entrate del 12/12/2018, attestante che l’opponente nel 2016 aveva percepito un reddito superiore al limite previsto per legge per il beneficio concesso, risaliva ad un decreto dell’11 febbraio 2019, nel quale si dava appunto atto dell’avvenuto superamento del tetto reddituale, provvedimento che era stato quindi comunicato alle parti nel febbraio del 2019, il che rendeva l’opposizione inammissibile.

In ogni caso, e ad abundantiam, l’opposizione era infondata, in quanto ai fini reddituali, si tiene conto anche dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte, sicché per l’anno 2016 il D’Agata non poteva fruire del patrocinio a spese dello Stato, in quanto il presupposto reddituale deve essere sussistente per l’ultima Ric. 2020 n. 21459 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -3- dichiarazione dei redditi presentata rispetto alla data di deposito della domanda di ammissione al patrocinio.

La carenza perl’anno 2016 del requisito reddituale determinava il venir meno della legittimità della delibera di ammissione provvisoria, sicché si palesava corretta anche la decisione di revoca emessa dal Tribunale.

Inoltre, il fatto che l’opponente avesse per gli annisuccessivi un reddito che permetteva la concessione del beneficio non induceva a ritenere erronea la decisione opposta, che aveva preso atto della insussistenza ab origine dei requisiti richiesti dalla legge.

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso D’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione ai principi generali dell’ordinamento processualcivilistico, in quanto il giudice dell’opposizione avrebbe emesso un provvedimento abnorme, ritenendo che il decreto opposto fosse stato erroneamente emesso, e ciò sebbene il giudice dell’opposizione non abbia il potere di dichiarare tale erroneità.

Si rileva che il Tribunale ha rilevato l‘inammissibilità dell’opposizione in quanto a suo dire la revoca dell’ammissione sarebbe da attribuire ad un precedente decreto dello stesso Tribunale, ma emesso da diverso giudice, che era stato anche comunicato senza essere però opposto nel termine di legge.

Ric. 2020 n. 21459 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -4- Ma il giudice dell’opposizione non avrebbe potuto sindacare l’eventuale errore commesso nel provvedimento oggetto di opposizione, sicché, in assenza di contestazione, non poteva rilevarsi l’esistenza di un preteso errore.

In sostanza non è dato al giudice di un altro procedimento dichiarare l’erroneità dell’emissione di un provvedimento emesso da altro giudice.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed errore di percezione in relazione ai principi generali dell’ordinamento processualcivilistico, in quanto il giudice dell’opposizione non ha considerato che il primo provvedimento dell’11 febbraio 2019 - che si ritiene abbia già determinato la revoca dell’ammissione al patrocinio - aveva però limitato tale effetto al solo anno 2016, mentre il decreto opposto aveva poi esteso la revoca anche alle annualità successive, il che conferma che si tratta di un provvedimento dotato di una sua autonomia, e come tale autonomamente impugnabile ex art. 170 del PDR n. 115/2002.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.

Infatti, in primo luogo si rileva che risulta denunciata la violazione di legge senza però la necessaria indicazione delle norme asseritamente violate, in contrasto con il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della Ric. 2020 n. 21459 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -5- censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. (Cass. Sez.

U n. 23745 del 28/10/2020).

La doglianza è in ogni caso priva di fondamento, in quanto l’ordinanza gravata ha, una volta investita dell’opposizione avverso un provvedimento che si assume disponesse la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, rilevato che in realtà la revoca era da individuare in un precedente provvedimento di analogo contenuto, che pur essendo stato ritualmente comunicato al ricorrente, non era stato opposto nel termine di legge.

Il carattere meramente confermativo del secondo provvedimento, volto a ribadire, in occasione della richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore della parte ammessa al patrocinio, la già intervenuta revoca, comporta che il Tribunale, chiamato in sede di opposizione a decidere sulla legittimità del provvedimento di revoca non potesse che riscontrare la tardività dell’opposizione stessa, non avendo il ricorrente a suo tempo opposto il provvedimento che aveva in tal senso disposto, profittando, al fine di conseguire un’indebita Ric. 2020 n. 21459 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -6- rimessione in termini, di un successivo provvedimento che, come esposto dallo stesso ricorrente, era stato occasionato dalla richiesta di liquidazione dei compensi, richiesta che però non è stata assecondata proprio in ragione del riscontro della carenza dei presupposti ab origine per l’ammissione, che aveva già comportato l’adozione di un provvedimento di revoca.

Avendo il Tribunale già esaurito il potere di disporre la revoca con il primo provvedimento non opposto, correttamente il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul successivo decreto ha ritenuto che quest’ultimo fosse stato erroneamente emesso, in quanto adottato allorché il potere decisionale si era già consumato, il che esclude che possa ritenersi abnorme la decisione resa sul punto dall’ordinanza in questa sede gravata, che ha appunto valutato la legittimità del provvedimento sul quale era chiamata a pronunciarsi.

Peraltro si palesa infondata anche la seconda censura, posto che, come si ricava dal tenore del provvedimento, nella parte in cui è riportato in ricorso, il riferimento all’anno 2016 lungi dal costituire una limitazione dell’efficacia della revoca sul profilo cronologico, intende piuttosto segnalare che il superamento dei limiti reddituali, che determinava la revoca, era espressamente riferita all’anno 2016, ma senza quindi poter inferire da tale indicazione cronologica, anche una limitazione di efficacia.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c. in quanto il Tribunale di Torino nel decreto opposto, decidendo nel merito l’istanza di liquidazione dei compensi richiesti dal difensore del ricorrente, rigettandola per Ric. 2020 n. 21459 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -7- la revoca dell’ammissione, ha implicitamente rimesso in termini il ricorrente.

Il motivo è inammissibile in quanto pretende di ascrivere al secondo decreto di revoca, unico in concreto opposto, anche una volontà del giudice di rimettere in termini la parte, che non si desume dal provvedimento e che non può in ogni caso ravvisarsi, a fronte della mera reiterazione della revoca dell’ammissione, che non ha però impedito l’intervenuta decadenza della parte dal potere di opporsi.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 82, 83 del DPR n. 115/2002 e degli artt. 2, 3 e 24 Cost., in quanto il Tribunale nel provvedimento impugnato, non ha ritenuto che, avendo l’Agenzia delle Entrate segnalato il superamento dei limiti reddituali solo per il 2016, la revoca dovesse essere limitata al solo anno 2016, anche alla luce del fatto che il D’Agata era munito dei presupposti di legge reddituali per gli anni dal 2017 al2020.

In subordine chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale delle dette norme del DPR n. 115/2002 per la violazione degli articoli 2, 3 e 24 Cost. per disparità di trattamento rispetto a chi non avendo nel 2016 i requisiti reddituali, abbia però avanzato la richiesta di ammissione al beneficio solo dal 1 gennaio 2018, con la conseguente violazione del diritto di difesa dei non abbienti.

Il motivo è inammissibile in quanto mira a contestare la correttezza delle valutazioni di merito spese ad abundantiamdal Tribunale, in presenza però di una decisione che si è arrestata al Ric. 2020 n. 21459 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -8- rilievo dell’inammissibilità dell’opposizione per la sua tardiva proposizione, la quale precludeva la stessa possibilità di riscontrare la ricorrenza dei presupposti per una revoca limitata solo ad alcuni anni, e non anche per l’intero procedimento per il quale il ricorrente aspira ad ottenere il beneficio.

Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. ovvero omessa pronuncia nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 77 ed 83 del DPR n. 115/2002 per non avere il Tribunale deciso sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nello stesso procedimento, avendo l’attore prodotto la documentazione richiesta da cui risultava la sussistenza dei presupposti per il beneficio per gli anni 2019 e 2020.

Il motivo è inammissibile per assoluto difetto di specificità.

Infatti, si fa generico riferimento ad una richiesta di ammissione al patrocinio (evidentemente ulteriore rispetto a quella per la quale era intervenuta la revoca), accompagnata dalla relativa autocertificazione reddituale.

Tuttavia, in palese violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. non risulta riportato in ricorso il contenuto di tale istanza né si specifica in quale fase del procedimento la richiesta sia stata avanzata ed a quale specifico procedimento la stessa faccia riferimento (se cioè sia ancora riferita al procedimento presupposto ovvero al procedimento di opposizione).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ric. 2020 n. 21459 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -9- Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 co. 1 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – a i sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21459-2020 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - Ric. 2020 n. 21459 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 21/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione averso il decreto del 30 ottobre 2019 con il quale era stata revocata dal Tribunale di Torino la sua ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in una causa civile pendente dinanzi al medesimo ufficio. Il Tribunale adito, con ordinanza del 21/5/2020 ha dichiarato inammissibile l’opposizione. Rilevava che in realtà il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio, causalmente riconducibile ad una comunicazione dell’Agenzia delle entrate del 12/12/2018, attestante che l’opponente nel 2016 aveva percepito un reddito superiore al limite previsto per legge per il beneficio concesso, risaliva ad un decreto dell’11 febbraio 2019, nel quale si dava appunto atto dell’avvenuto superamento del tetto reddituale, provvedimento che era stato quindi comunicato alle parti nel febbraio del 2019, il che rendeva l’opposizione inammissibile. In ogni caso, e ad abundantiam, l’opposizione era infondata, in quanto ai fini reddituali, si tiene conto anche dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte, sicché per l’anno 2016 il D’Agata non poteva fruire del patrocinio a spese dello Stato, in quanto il presupposto reddituale deve essere sussistente per l’ultima Ric. 2020 n. 21459 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- dichiarazione dei redditi presentata rispetto alla data di deposito della domanda di ammissione al patrocinio. La carenza perl’anno 2016 del requisito reddituale determinava il venir meno della legittimità della delibera di ammissione provvisoria, sicché si palesava corretta anche la decisione di revoca emessa dal Tribunale. Inoltre, il fatto che l’opponente avesse per gli annisuccessivi un reddito che permetteva la concessione del beneficio non induceva a ritenere erronea la decisione opposta, che aveva preso atto della insussistenza ab origine dei requisiti richiesti dalla legge. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso D’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione ai principi generali dell’ordinamento processualcivilistico, in quanto il giudice dell’opposizione avrebbe emesso un provvedimento abnorme, ritenendo che il decreto opposto fosse stato erroneamente emesso, e ciò sebbene il giudice dell’opposizione non abbia il potere di dichiarare tale erroneità. Si rileva che il Tribunale ha rilevato l‘inammissibilità dell’opposizione in quanto a suo dire la revoca dell’ammissione sarebbe da attribuire ad un precedente decreto dello stesso Tribunale, ma emesso da diverso giudice, che era stato anche comunicato senza essere però opposto nel termine di legge. Ric. 2020 n. 21459 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- Ma il giudice dell’opposizione non avrebbe potuto sindacare l’eventuale errore commesso nel provvedimento oggetto di opposizione, sicché, in assenza di contestazione, non poteva rilevarsi l’esistenza di un preteso errore. In sostanza non è dato al giudice di un altro procedimento dichiarare l’erroneità dell’emissione di un provvedimento emesso da altro giudice. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed errore di percezione in relazione ai principi generali dell’ordinamento processualcivilistico, in quanto il giudice dell’opposizione non ha considerato che il primo provvedimento dell’11 febbraio 2019 - che si ritiene abbia già determinato la revoca dell’ammissione al patrocinio - aveva però limitato tale effetto al solo anno 2016, mentre il decreto opposto aveva poi esteso la revoca anche alle annualità successive, il che conferma che si tratta di un provvedimento dotato di una sua autonomia, e come tale autonomamente impugnabile ex art. 170 del PDR n. 115/2002. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili. Infatti, in primo luogo si rileva che risulta denunciata la violazione di legge senza però la necessaria indicazione delle norme asseritamente violate, in contrasto con il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della Ric. 2020 n. 21459 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -5- censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. (Cass. Sez. U n. 23745 del 28/10/2020). La doglianza è in ogni caso priva di fondamento, in quanto l’ordinanza gravata ha, una volta investita dell’opposizione avverso un provvedimento che si assume disponesse la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato, rilevato che in realtà la revoca era da individuare in un precedente provvedimento di analogo contenuto, che pur essendo stato ritualmente comunicato al ricorrente, non era stato opposto nel termine di legge. Il carattere meramente confermativo del secondo provvedimento, volto a ribadire, in occasione della richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore della parte ammessa al patrocinio, la già intervenuta revoca, comporta che il Tribunale, chiamato in sede di opposizione a decidere sulla legittimità del provvedimento di revoca non potesse che riscontrare la tardività dell’opposizione stessa, non avendo il ricorrente a suo tempo opposto il provvedimento che aveva in tal senso disposto, profittando, al fine di conseguire un’indebita Ric. 2020 n. 21459 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -6- rimessione in termini, di un successivo provvedimento che, come esposto dallo stesso ricorrente, era stato occasionato dalla richiesta di liquidazione dei compensi, richiesta che però non è stata assecondata proprio in ragione del riscontro della carenza dei presupposti ab origine per l’ammissione, che aveva già comportato l’adozione di un provvedimento di revoca. Avendo il Tribunale già esaurito il potere di disporre la revoca con il primo provvedimento non opposto, correttamente il Tribunale chiamato a pronunciarsi sul successivo decreto ha ritenuto che quest’ultimo fosse stato erroneamente emesso, in quanto adottato allorché il potere decisionale si era già consumato, il che esclude che possa ritenersi abnorme la decisione resa sul punto dall’ordinanza in questa sede gravata, che ha appunto valutato la legittimità del provvedimento sul quale era chiamata a pronunciarsi. Peraltro si palesa infondata anche la seconda censura, posto che, come si ricava dal tenore del provvedimento, nella parte in cui è riportato in ricorso, il riferimento all’anno 2016 lungi dal costituire una limitazione dell’efficacia della revoca sul profilo cronologico, intende piuttosto segnalare che il superamento dei limiti reddituali, che determinava la revoca, era espressamente riferita all’anno 2016, ma senza quindi poter inferire da tale indicazione cronologica, anche una limitazione di efficacia. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c. in quanto il Tribunale di Torino nel decreto opposto, decidendo nel merito l’istanza di liquidazione dei compensi richiesti dal difensore del ricorrente, rigettandola per Ric. 2020 n. 21459 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -7- la revoca dell’ammissione, ha implicitamente rimesso in termini il ricorrente. Il motivo è inammissibile in quanto pretende di ascrivere al secondo decreto di revoca, unico in concreto opposto, anche una volontà del giudice di rimettere in termini la parte, che non si desume dal provvedimento e che non può in ogni caso ravvisarsi, a fronte della mera reiterazione della revoca dell’ammissione, che non ha però impedito l’intervenuta decadenza della parte dal potere di opporsi. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 82, 83 del DPR n. 115/2002 e degli artt. 2, 3 e 24 Cost., in quanto il Tribunale nel provvedimento impugnato, non ha ritenuto che, avendo l’Agenzia delle Entrate segnalato il superamento dei limiti reddituali solo per il 2016, la revoca dovesse essere limitata al solo anno 2016, anche alla luce del fatto che il D’Agata era munito dei presupposti di legge reddituali per gli anni dal 2017 al2020. In subordine chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale delle dette norme del DPR n. 115/2002 per la violazione degli articoli 2, 3 e 24 Cost. per disparità di trattamento rispetto a chi non avendo nel 2016 i requisiti reddituali, abbia però avanzato la richiesta di ammissione al beneficio solo dal 1 gennaio 2018, con la conseguente violazione del diritto di difesa dei non abbienti. Il motivo è inammissibile in quanto mira a contestare la correttezza delle valutazioni di merito spese ad abundantiamdal Tribunale, in presenza però di una decisione che si è arrestata al Ric. 2020 n. 21459 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -8- rilievo dell’inammissibilità dell’opposizione per la sua tardiva proposizione, la quale precludeva la stessa possibilità di riscontrare la ricorrenza dei presupposti per una revoca limitata solo ad alcuni anni, e non anche per l’intero procedimento per il quale il ricorrente aspira ad ottenere il beneficio. Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. ovvero omessa pronuncia nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 77 ed 83 del DPR n. 115/2002 per non avere il Tribunale deciso sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nello stesso procedimento, avendo l’attore prodotto la documentazione richiesta da cui risultava la sussistenza dei presupposti per il beneficio per gli anni 2019 e 2020. Il motivo è inammissibile per assoluto difetto di specificità. Infatti, si fa generico riferimento ad una richiesta di ammissione al patrocinio (evidentemente ulteriore rispetto a quella per la quale era intervenuta la revoca), accompagnata dalla relativa autocertificazione reddituale. Tuttavia, in palese violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. non risulta riportato in ricorso il contenuto di tale istanza né si specifica in quale fase del procedimento la richiesta sia stata avanzata ed a quale specifico procedimento la stessa faccia riferimento (se cioè sia ancora riferita al procedimento presupposto ovvero al procedimento di opposizione). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ric. 2020 n. 21459 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -9- Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 co. 1 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – a i sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/
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