CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 08/01/2026 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che haconfermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per ireati di cui all’art. 110, 648 cod. pen. e 73 l. n. 159 del 2011;considerato che il motivo unico del ricorso, con cui si lamenta ilmancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,è inammissibile, risolvendosi in una mera enunciazione della doglianza, privadi qualsivoglia specifica argomentazione critica a sostegno;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]