CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 dicembre 2021
Cassazione n. 39617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettets71t7t711e conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] c(eti itc [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, che ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., dal ricorrente avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Gip presso il medesimo Tribunale che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della c:ustodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. All'esito di giudizio abbreviato, il Niang è stato ritenuto responsabile del reato, commesso in concorso con altri, di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto presso la propria abitazione, al fine di farne commercio, grammi 98,87 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (suddivisa in 21 involucri di diverse dimensioni) e grammi 115,37 di sostanza stupefacente del tipo eroina (suddivisa in 141 involucri di diverse dimensioni). 3. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 284 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto ontologicamente incompatibile la misura degli arresti domiciliari con la condizione (dell'imputato) di straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato; nonché inosservanza dell'articolo 275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale esplicitamente pretermesso, ai fini del giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, la valutazione dell'idoneità del domicilio indicato dell'imputato e per avere comunque omesso l'indicazione degli elementi specifici in relazione alla personalità dell'imputato che inducano a ritenere che quest'ultimo possa violare le prescrizioni imposte dalla cautela. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre preliminarmente rammentare che, secondo il consolidato orientamento di legittimità (ex multis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676), in sede di appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi questo limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato. 2.1. Deve altresì ricordarsi, quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura in corso, che, secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive della persona !sottoposta a misura cautelare, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congmità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11)08/2014, Contarini, Rv. 261400). L'insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) - al pari dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.)- è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illlogicità della motivazione secondo la logica e i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. 3. Ciò detto, la motivazione dell'ordinanza impugnata si appalesa del tutto immune dai dedotti vizi. Il giudizio di esclusiva idoneità della misura in atto viene giustificato in ragione della sussistenza di elevato, concreto ed attuale rischio di recidivanza, desumibile dalla gravità del reato commesso dal Niang, indicativo del suo stabile inserimento in un sistema organizzato di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché la condanna, inflittagli in primo grado, alla pena di anni sei, mesi dieci e giorni sei di reclusione ed euro 24.840.00 di multa. Il Tribunale ha, altresì, tenuto in debito conto e confutato gli elementi evidenziati dalla difesa a fondamento dell'appello (idoneità della soluzione abitativa proposta, non incidenza della condizione di soggetto irregolare sul territorio nazionale, decorso del tempo), elementi che, con motivazione del tutto logic:a, ha ritenuto inidonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari. In particolare, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il giudice ha considerato la posizione dell'imputato di soggetto irregolare sul territorio per correttamente dedurne l'assenza di una fissa dimora e di una stabile e lecita attività lavorativa nonché di riferimenti positivi circa la società esterna, essendo lecito ipotizzare che, pur essendo egli persona formalmente incensurata, tragga il proprio sostentamento dagli illeciti di cui si tratta. Ha inoltre valorizzato la mancanza di uno stabile rapporto con il soggetto offertosi di accoglierlo e di mantenerlo in caso di concessione degli arresti domiciliari, nonché la presumibile esistenza di strutturati e fiduciari contatti con organizzatori di traffico di droga, come altresì dimostrato dalla circostanza che, in sede di interrogatorio di convalida, il Niang «non ha adottato un comportamento collaborativo ovvero non ha ammesso la propria responsabilità, dimostrando di non intendere recidere legami con l'ambiente criminoso nel quale i delitti in questione sono maturati». Il Tribunale ha altresì osservato come non siano emersi elementi nuovi rispetto a quelli oggetto delle istanze di revoca proposte per due volte davanti al Gip, l'ultima delle quali ha dato luogo all'ordinanza impugnata e come non possa essere considerato dirimente, in tale valutazione, il mero decorso del tempo da ritenersi dato neutro, se non accompagnato cla altre circostanze rilevanti dal punto di vista della considerazione delle esigenze cautelari da salvaguardare. Con ciò facendo applicazione del consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (tra le tante, Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K. e altro, Rv. 265652; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Siisti, Rv. 255832). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. p