CassazionesentenzaSezione FDecisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 33559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO Svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale, riportandosi alla memoria già depositata, ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi, altresì, per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Milano, i quali hanno chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata o, in subordine, l'annullamento co rinvio e l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 giugno 2026, il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309, cod. proc. pen., confermando l'ordinanza del 11 giugno 2026, con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, provvedendo ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. a seguito di declaratoria d'incompetenza di quello del Tribunale di Bergamo, aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 603 bis cod. pen. La contestazione cautelare riguarda l'assunzione, l'impiego e l'utilizzazione di lavoratori in condizioni di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo Consolato statunitense a Milano. Secondo l'incolpazione provvisoria, i lavoratori, reclutati tramite la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e assunti presso la [OSCURATO:PERSONA]. LLC, sarebbero stati sottoposti a reiterate violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro e riposi, nonché percepito retribuzioni difformi dalla contrattazione collettiva e inferiori alla soglia di cui all'art. 36 Cost.; il fatto è contestato come aggravato dal numero dei lavoratori sfruttati, superiore a tre, e dall'uso della minaccia di licenziamento e rimpatrio in India in caso di mancata accettazione delle condizioni lavorative. Il Tribunale ha rilevato che la difesa, in sede di riesame, non aveva contestato la gravità indiziaria, ma limitato le doglianze alle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Ha, quindi, ritenuto sussistenti il pericolo di reiterazione, di fuga e di inquinamento probatorio, reputando la custodia in carcere l'unica misura idonea a neutralizzarli. Ha, inoltre, escluso la praticabilità degli arresti domiciliari, avuto riguardo alle conclusioni difensive, all'asserita -mancanza di indicazioni sull'effettività di un domicilio attuale in Italia e sulla disponibilità all'applicazione di dispositivi elettronici di controllo, nonché all'insufficienza della dichiarazione di disponibilità resa dalla moglie dell'indagato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo dei difensori di fiducia, articolando otto motivi. 2.1. Con il primo, è dedotta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ai sensi degli artt. 274, lett. c). Si assume, in particolare, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato due circostanze, indicate come idonee a escludere l'attualità e la concretezza del pericolo: l'assoggettamento del cantiere al controllo giudiziario, con nomina di un amministratore incaricato di vigilare sulle condizioni dei lavoratori e impedire la reiterazione delle violazioni; la sospensione del ricorrente da ogni incarico presso la [OSCURATO:PERSONA], con conseguente perdita dei poteri operativi, direttivi e gestionali. Secondo la difesa, sarebbe illogico attribuire rilievo alla revocabilità del controllo giudiziario e alla conservazione del 2trattamento retributivo, poiché il primo opererebbe come presidio impeditivo finché vigente, laddove la seconda non implicherebbe la permanenza di poteri funzionali sul cantiere. Si rileva, rileva, altresì, che la conversazione telefonica n. 21 del 30 maggio 2026, originariamente valorizzata anche in relazione alla possibilità di operare presso altri cantieri, è stata ritenuta inutilizzabile dallo stesso Tribunale. A riprova della insussistenza dell'esigenza special preventiva, i deducenti osservano che, originariamente, il pubblico ministero aveva adottato solo il decreto di controllo giudiziario, avendo formulato la richiesta cautelare personale solo successivamente in ragione del ritenuto pericolo di fuga in Turchia. Inoltre, rilevano che la misura del controllo giudiziario ha funzione impeditiva, essendo espressamente ricollegata ai presupposti di cui all'art. 321 cod. proc. pen., cioè alla necessità di impedire la prosecuzione, l'aggravamento, o l'agevolazione di reati; di qui, l'erroneità dell'interpretazione riduttiva dell'istituto adottata dal Tribunale. Né potrebbe attribuirsi rilievo, proseguono i difensori, alla revocabilità della misura stessa: trattasi, invero, di possibilità futura ed eventuale, laddove l'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., richiede un pericolo presente, attuale e concreto. Peralto, l'eventuale revoca del controllo giudiziario potrebbe conseguire solo a una ritenuta assenza di illiceità o pericolo di reiterazione criminosa all'interno del cantiere, con inversione logica del rapporto tra presupposto e conseguenza. Nel caso di specie, aggiungono i deducenti, non è stato neppure contestato un reato associativo, di tal che, secondo gli stessi, non sarebbe ipotizzabile uno scenario nel quale l'amministrazione giudiziaria di una singola azienda potrebbe essere inidonea a impedire la commissione di altri reati, in contesti diversi o in altre aziende, conclusivamente richiamando il principio per il quale la diversa gestione dell'impresa costituisce fattore di obiettiva neutralizzazione del rischio e di discontinuità con le precedenti esperienze gestionali. Quanto, poi, alla sospensione del rapporto lavorativo, i deducenti evidenziano come, in conseguenza di essa, il [OSCURATO:PERSONA] non sia più investito di alcun incarico operativo nella sede italiana della [OSCURATO:PERSONA], non abbia più poteri gestori sul cantiere, non potendo assumere decisioni inerenti a paghe, condizioni di lavoro o, in genere, rapporti con i dipendenti. Pertanto, non potrebbe, neppure in astratto, reiterare reati di sfruttamento dei lavoratori, né nel cantiere d'interesse, né altrove. Trattasi di elemento affatto neutro che rappresenta la cesura funzionale più rilevante rispetto al rischio di reiterazione criminosa, laddove il Tribunale avrebbe confuso illogicamente i due distinti piani: quello retributivo e quello funzionale, la conservazione della retribuzione non dimostrando la permanenza di un potere sul cantiere. I difensori, inoltre, dissentono dal ragionamento svolto dal Tribunale quanto alla possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di contare su un presunto circuito relazionale di "supporto" all'interno della società per finalità di fuga o pressioni sui lavoratori: trattasi, infatti, a parere della difesa, di assunto privo di riscontri in seno alla incolpazione provvisoria, nella quale non viene contestata alcuna condotta associativa, l'unico altro indagato essendo parimenti ristretto. Inoltre, in Italia non esisterebbero altri cantieri [OSCURATO:PERSONA] o altri contesti operativi, nei quali 3l'indagato possa operare, né ciò è stato indicato nell'ordinanza, essendo irrilevanti contesti lavorativi all'estero, rispetto ai quali si profilerebbero questioni di competenza, le relative condotte non potendo essere valutate in base alla legislazione italiana. Da ultimo, si contesta che l'esigenza cautelare prospettata possa ricollegarsi a possibili pressioni sui lavoratori, ipotesi basata su un unico messaggio intimidatorio dell'altro indagato rivolto al lavoratore SINGH Dara, allegato a verbale non inviato al Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo concreto e attuale di fuga, ai sensi degli artt. 274, lett. b), cod. proc. pen. La difesa osserva che, espunta la conversazione del 30 maggio 2026, perché dichiarata inutilizzabile, il Tribunale avrebbe fondato il pericolo sulle residue emergenze processuali senza spiegare perché lo scambio di messaggi di posta elettronica intercorso con il difensore e con i responsabili dell'ufficio legale della società sarebbe indicativo della volontà di sottrarsi alla giustizia, nonostante l'indagato avesse chiesto al proprio legale se il viaggio in Turchia fosse consentito, ricevendo rassicurazioni al riguardo. La difesa aveva, inoltre, dimostrato le reali ragioni (familiari) del viaggio, organizzato dal [OSCURATO:PERSONA] in totale trasparenza, acquistando i biglietti a nome proprio e della sua famiglia, la cui presenza era stata enfatizzata in sede di discussione, laddove si era dato conto della circostanza che l'indagato era stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio con bambini al collo e passeggini al seguito. Viceversa, nell'ordinanza impugnata, si valorizzano e-mails prodotte dalla stessa difesa, si ipotizza che la moglie si trovasse già in Turchia e che la ragione del viaggio del [OSCURATO:PERSONA] fosse raggiungerla, rinviandosi al comportamento dell'altro coindagato, rispetto al quale era ipotizzata l'organizzazione, in epoca coeva, di una fuga dal territorio italiano. Tutti gli argomenti sono ritenuti illogici dai deducenti: quanto alle e-mails, si contesta la lettura datane dal Tribunale, da esse emergendo solo la rassicurazione della legittimità del viaggio; quanto alla presenza della moglie in Turchia ben prima del fermo, si oppone come l'indagato avesse acquistato i biglietti per tutta la famiglia, compresa la moglie e i figli (il dato dell'acquisto essendo confermato nell'ordinanza genetica), il nucleo risiedendo in [OSCURATO:PERSONA] e avendo la moglie rilasciato dichiarazione scritta, datata 31 maggio 2026 e formata a Milano, di disponibilità ad accogliere l'indagato agli arresti domiciliari nel luogo di residenza. In conclusione, la difesa osserva che, anche a voler ritenere la moglie già in Turchia al momento del fermo, da ciò solo non potrebbe inferirsi il pericolo di fuga, che non coincide con la mera intenzione del soggetto di recarsi all'estero, la fuga non essendo un viaggio, ma un viaggio senza ritorno. Quanto, poi, all'ultimo elemento valorizzato, la difesa censura il richiamo alla condotta del coindagato, assumendo che il Tribunale avrebbe sovrapposto posizioni soggettive differenti senza procedere a una valutazione individualizzata, sottolineando la differenza delle due situazioni, per avere il [OSCURATO:PERSONA] organizzato il suo viaggio in modo trasparente.2.3. Con il terzo motivo, si deduce manifesta illogicità della motivazione relativamente al pericolo di inquinamento probatorio di cui agli artt. 274, lett. a), cod. proc. pen. Si assume che tale esigenza sarebbe stata affermata mediante un generico richiamo alle pressioni esercitate sui lavoratori e alle condotte intimidatorie, senza distinguere quelle attribuite al ricorrente da quelle riferite al coindagato. Si osserva che le condotte anteriori all'emersione dell'indagine riguarderebbero lo svolgimento dell'attività lavorativa e non l'alterazione o la formazione delle risultanze investigative e che il Tribunale non avrebbe individuato le specifiche fonti di prova ancora esposte a rischio di condizionamento. In ogni caso e risolutivamente, l'avvenuta produzione dei verbali di S.I.T. rese dai lavoratori hanno permesso di ricostruire le condizioni di vita del cantiere; molte sono state acquisite ancor prima del controllo giudiziario; si tratta, dunque, di un quadro probatorio sul quale l'indagato non potrebbe esercitare alcuna alterazione. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., per avere il Tribunale escluso gli arresti domiciliari sul presupposto della mancata richiesta difensiva. Rileva che il giudice del riesame può riformare in senso favorevole il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati e a prescindere dalla formulazione di una richiesta subordinata. In ogni caso, la difesa aveva contestato l'inadeguatezza della custodia carceraria, chiedendo l'applicazione di misura meno afflittiva, indicando il divieto di espatrio, non quale unica misura, ma quale presidio idoneo a contenere il pericolo di fuga. 2.5. Con il quinto motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 275 bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale attribuito rilievo ostativo alla mancata, preventiva disponibilità dell'indagato all'applicazione del dispositivo elettronico di controllo. Secondo il ricorrente, il consenso al dispositivo deve essere espresso nella fase esecutiva, dopo l'emissione dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari e non potrebbe, pertanto, costituire una condizione preventiva per la concessione della misura. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non praticabili gli arresti domiciliari per la mancata richiesta difensiva, per l'assenza di un domicilio attuale in Italia e per l'insufficienza della disponibilità manifestata dalla moglie. Si assume che tali affermazioni sarebbero contraddette dagli atti richiamati nello stesso provvedimento impugnato, dai quali risulterebbero la residenza dell'indagato e del nucleo familiare in [OSCURATO:PERSONA] e una dichiarazione di disponibilità della moglie, sottoscritta a Milano il 31 maggio 2026. Si deduce, inoltre, che negli atti difensivi sarebbe stata formulata una specifica censura sulla mancata applicazione degli arresti domiciliari e richiesta, nelle conclusioni, una misura meno afflittiva della custodia in carcere. 2.7. Con il settimo motivo, la difesa deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione degli arresti domiciliari, avuto riguardo alla riconosciuta attenuazione delle esigenze cautelari. Il Tribunale, pur avendo, affermato che 5l'intervento delle forze dell'ordine e l'avvio del controllo giudiziario avevano "alleggerito" la situazione dei lavoratori, avrebbe confermato la misura più afflittiva senza spiegare perché la modificazione del contesto cautelare e la sospensione del ricorrente da ogni incarico operativo non consentissero l'applicazione degli arresti domiciliari, eventualmente elettronicamente presidiati o assistiti da ulteriori prescrizioni. La misura gradata è stata esclusa per motivi puramente formali, senza confrontarsi con tale punto decisivo. 2.8. Infine, con l'ottavo motivo, il ricorrente deduce illogicità della motivazione in ordine all'esclusione delle misure non custodiali. Censura, in particolare ., l'affermazione secondo la quale tali misure, anche cumulativamente applicate, non sarebbero idonee a impedire interferenze attuate attraverso soggetti ancora operanti nel cantiere e già destinatari degli ordini e delle direttive del ricorrente. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe spiegato come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sospeso da ogni incarico presso la [OSCURATO:PERSONA] e in presenza del controllo giudiziario del cantiere, potrebbe concretamente incidere sull'attività lavorativa, condizionare i lavoratori o reiterare le condotte contestate. Gli elementi valorizzati dal Tribunale sarebbero meramente congetturali, disancorati dai dati concreti, totalmente illogici e astrattamente impossibili, stante la presenza e il ruolo dell'amministratore giudiziario. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta, alla quale si è riportata in udienza, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il presente esame è circoscritto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura, sebbene il Tribunale abbia, del tutto correttamente, ricostruito la incontestata gravità indiziaria, proprio al fine di sostenere le conclusioni rassegnate in ordine al quadro cautelare. È, dunque, priva di pregio l'osservazione difensiva contenuta a pag. 5 del ricorso, con la quale si è opposta una asserita sproporzione del documento, che si assume in massima parte dedicato alla ricostruzione dei gravi indizi emersi a carico dell'indagato che la difesa non aveva contestato. Nella specie, il Tribunale, nel dare conto del ricostruito quadro indiziario, ha delineato, infatti, un sistematico sfruttamento dei lavoratori all'interno del cantiere [OSCURATO:PERSONA] di Milano, descrivendo un vero e proprio modus gestionale della manodopera, fondato sulla negazione delle regole a tutela del lavoro e dei lavoratori. Tale sistematicità è stata, in particolare, desunta: 1. dalla relazione di collaborazione consolidata tra la Enka (la società turca) e la [OSCURATO:PERSONA] anche in altri Paesi per realizzare strutture consolari USA, coinvolgendo gli stessi responsabili di cantiere, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA]; 2. dalla totale adesione di quest'ultimo alle logiche di sfruttamento, manifestata anche rispetto al cantiere incriminato, già aperto al suo 6arrivo nel 2023; 3. dalla personalità trasgressiva dell'indagato, il quale non aveva esitato ad assicurare la continuità del modus gestionale, anche attraverso intimidazioni, minacce e violenze verbali ai danni dei lavoratori; 4. dalla cooperazione di costui con il coindagato AJI Appukuttan, soggetto incline alla violenza e, solo apparentemente più coinvolto nell'attività di sfruttamento dei lavoratori, stante il ruolo di raccordo svolto proprio tra il [OSCURATO:PERSONA] e i lavoratori; 5. dalla reazione del [OSCURATO:PERSONA] alla notizia della pendenza di una indagine a suo carico dopo l'esecuzione del provvedimento di controllo giudiziario. 3. Fatta tale premessa, il secondo e il terzo motivo sono infondati. 3.1. In particolare, quanto all'esigenza cautelare correlata al pericolo di inquinamento probatorio, è vero che il Tribunale ha richiamato a pag. 13 la conversazione n. 21 del 30/05/2026 (intercorsa tra il coindagato e il lavoratore SINGH Dara, con riferimento alla minaccia di ritorsioni contro coloro che avevano parlato), ma essa è stata ritenuta inutilizzabile da quel giudice che ha, invece, ancorato il pericolo di inquinamento alle riscontrate - anche grazie alle dichiarazioni incriminanti dei lavoratori sentiti - condotte intimidatorie poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e alle pressioni esercitate sui lavoratori rispetto a dichiarazioni già rese o da rendere che potessero "diffamare la società" (cfr. pag. 14 dell'ordinanza). In base a tali elementi ha ritenuto esistente il pericolo che i denuncianti possano essere costretti a mutare versione sulle condizioni di lavoro e sul ruolo dei responsabili del cantiere. Si tratta di elementi specifici, idonei a connotare di concretezza e attualità il paventato rischio di interferenza sulle fonti dichiarative o di alterazione del quadro probatorio, pur se si tratta di condotte riferibili alle modalità dell'attività criminosa ipotizzata, idonee a far escludere che tale rischio sia ancorato a una solo ipotetica possibilità che, in futuro, l'indagato turbi il processo formativo della prova, basata su una mera prospettazione congetturale o astratta del pericolo di interferenza. Si ricorda, peraltro, che tale valutazione deve essere condotta in riferimento sia alle prove da acquisire, che alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità • della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzione dibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Rv. 284052 - 01, in cui si rinvia a Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, Rv. 199396 - 01; Sez. 3, n. 39972 del 12/06/2019, Rv. 276912 - 01; Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, Rv. 262687 - 01). 3.2. Quanto al pericolo fuga, il Tribunale ha valorizzato lo scambio di e-mails del 30/5/2026 e le stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida. L'uomo, a seguito dell'esecuzione il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del controllo giudiziario, si era attivato presso i vertici societari e, al netto delle rassicurazioni ottenute da parte del legale, è certo che la sua decisione di recarsi in Turchia fu presa solo dopo l'esecuzione del controllo giudiziario, mediante l'acquisto, il giorno successivo, dei biglietti aerei. Il Tribunale ha ritenuto che la decisione fosse stata 7concordata con la società tramite il difensore italiano, valorizzando altresì la circostanza che, all'aeroporto, non risultava traccia della moglie e dei figli, nonostante l'acquisto dei biglietti per tutti. Il pericolo di fuga è stato, altresì, agganciato all'aggravamento delle contestazioni provvisorie a carico dell'indagato e alla mancanza di legami di costui con l'Italia, al di fuori di quelli derivanti dalla contingente realizzazione della nuova sede del consolato statunitense, senza alcuna certezza, peraltro, della sua destinazione, stante l'estensione territoriale dei cantieri Caddel-Enka. In maniera scevra da contraddizioni* e del tutto logica, pertanto in questa sede non censurabile, il Tribunale ha, in definitiva, messo in evidenza una stretta correlazione, anche temporale, tra il tentativo di allontanamento dal territorio nazionale e l'emersione dell'indagine a carico del [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale complessiva giustificazione, non può mancarsi di evidenziare l'omesso, effettivo confronto con essa da parte della difesa e, pertanto, la genericità degli argomenti difensivi, in parte qua. In primo luogo, i deducenti non hanno opposto elementi dai quali possa evincersi la effettiva presenza della famiglia insieme all'indagato in occasione del suo fermo avvenuto in aeroporto; essi si sono limitati ad agitare l'argomento che fa leva sul mero acquisto dei biglietti per tutta la famiglia, dato di per sé intrinsecamente neutro e inidoneo a incrinare la tenuta del percorso motivazionale censurato. Inoltre, il Tribunale ha valorizzato la circostanza - emersa dalle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] - che la moglie si era lamentata del fatto che il marito non andasse in Turchia per la festa nazionale, inferendone logicamente che la donna si trovasse già in quel Paese nel momento in cui l'uomo stava progettando il suo allontanamento dall'Italia. Quel giudice, infine, ha assegnato rilievo al concomitante trasferimento del coindagato del [OSCURATO:PERSONA] in un altro residence e alla organizzazione separata del viaggio di costui (operato con vettore diverso), proprio in conseguenza dell'avvenuto fermo del [OSCURATO:PERSONA] e, alla luce di ciò, ha del tutto logicamente ritenuto che l'allontanamento dei due indagati, responsabili diretti della gestione dei lavoratori, fosse stato coordinato in maniera unitaria e previamente concertata. In maniera sempre del tutto logica, poi, il Tribunale ha messo in risalto il difetto di prova della presenza della famiglia del [OSCURATO:PERSONA] in Italia e, coerentemente a tale premessa, ritenuto la mancata dimostrazione di stabili legami dell'uomo con il Paese: le censure difensive, per contro, non colgono nel segno e, sotto alcuni aspetti, si risolvono nella inammissibile prospettazione di una difforme lettura degli elementi sui quali la decisione si regge, non potendosi attribuire rilievo all'alloggio nel quale la moglie risulta aver dato la disponibilità ad accogliere il ricorrente in stato di arresti domiciliari, a fronte del fatto che le contingenze risultano aver in concreto destabilizzato la situazione pregressa e alimentato il progetto del ricorrente di sfuggire all'indagine e alle sue conseguenze. Il pericolo di fuga è stato agganciato a precise condotte materiali, rispetto alle quali è sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e a 8specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv. 274220 - 01). L'attualità del pericolo di fuga, peraltro, può essere desunta, con elevato giudizio prognostico, da elementi specifici e vicini nel tempo, correlati alla concreta situazione di vita del soggetto e idonei a evidenziare l'inclinazione a sottrarsi all'esecuzione della misura [Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015, deo. 2016, Rv. 267135 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 51436 del 05/12/2013, Rv. 257981 - 01, in cui si è precisato, per l'appunto, che la sussistenza del pericolo di fuga non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, quali l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli (come, a ben vedere, è addirittura avvenuto nel caso in esame), essendo sufficiente accertare, con un giudizio prognostico, del tipo sopra descritto, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi]. 4. Dalla infondatezza dei motivi sopra esaminati deriva quella manifesta del quinto motivo e la infondatezza dei rimanenti quarto, sesto, settimo e ottavo, relativi alla scelta della misura e alla ritenuta impraticabilità degli arresti domiciliari (quanto al primo motivo rinviandosi a quanto oltre si preciserà). In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 29769 del 28/04/2016, Rv. 266651 - 01). In quella sede, il Supremo consesso della nomofilachia ha, tuttavia, escluso la natura di misura cautelare autonoma degli arresti domiciliari "controllati", spiegando che «gli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen., non configurano una misura autonoma, che si collocherebbe ad un livello intermedio tra la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari "semplici"», il mezzo tecnico costituendo un nuovo strumento di controllo (come suggerisce la stessa rubrica dell'art. 275 bis) applicabile, nei casi in cui sia previsto dal legislatore, alle misure esistenti. Non una misura "nuova", quindi, ma una modalità nuova di applicazione di alcune delle misure preesistenti (cfr. pagg. 13-14). Nella stessa sede, si è anche precisato che il dissenso dell'interessato all'adozione dei mezzi elettronici o altri strumenti tecnici si pone quale condizione ostativa della possibilità di applicazione degli arresti domiciliari di cui all'art. 275 bis cit. Pertanto, è corretto affermare che la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità 9del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Rv. 286343 - 01). Inoltre, in riferimento alla valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura domiciliare, si è pure precisato che essa non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile in rerum natura, ma non probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lui imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023, Rv. 284615 - 01). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che l'intensità delle esigenze cautelari rendesse le stesse non contenibili con misure non custodiali. I margini di autolimitazione connessi alla misura meno afflittiva, infatti, non impedirebbero le interferenze attuabili anche attraverso soggetti ancora operanti nel cantiere, già sottoposti alle direttive dell'indagato. Sotto altro profilo, quel giudice ha evidenziato l'impraticabilità della misura domiciliare, a fronte di una situazione cautelare in evoluzione (la incolpazione provvisoria riguardando ora anche condotte estorsive e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), essendosi ritenuta ininfluente la dichiarazione della moglie, in assenza di elementi idonei a corroborare l'assunto dell'effettiva presenza della donna in Italia. 5. Gli argomenti formulati con il primo motivo di ricorso, quanto alla attualità dell'esigenza special preventiva, colgono solo in parte nel segno, ma si rivelano recessivi, posto che il quadro cautelare si fonda anche sulle due esigenze di cui si è già detto. Peraltro, pare opportuno precisare, quanto al dato della sospensione lavorativa del [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale, nel dare conto del ricostruito quadro indiziario, ha efficacemente delineato un sistematico sfruttamento dei lavoratori all'interno del cantiere [OSCURATO:PERSONA] di Milano, descrivendo un vero e proprio modus gestionale. Ora, proprio muovendo da tale ricostruzione, quel giudice ha giustificato la ritenuta sussistenza dell'esigenza special preventiva, così agganciata alla fattispecie concreta, alle modalità realizzative della condotta, alla personalità dell'indagato e al contesto socio-ambientale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242 - 01; n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216 - 01), formulando una prognosi di commissione di delitti analoghi alla stregua di elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento dell'adozione della misura (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Rv. 268366 - 01; n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977 - 01). Nel compiere tale verifica, il Tribunale ha tenuto conto, contrariamente agli assunti difensivi, dei due elementi opposti a difesa, affermando che detto pericolo non poteva ritenersi in alcun modo attenuato dalla sospensione del rapporto di lavoro da parte della società [OSCURATO:PERSONA]. Nel valutare la missiva prodotta a difesa, con argomenti del tutto logici e non contraddittori, il Tribunale ne ha ritenuto la inidoneità rispetto ai rischi cautelari sopradelineati, trattandosi di un provvedimento che lasciava immutato il circuito nel quale le condotte erano state realizzate, la società avendo garantito al [OSCURATO:PERSONA] retribuzione e possibilità di reinserimento lavorativo ad nutum, con conseguente infondatezza del motivo in parte qua. Quanto, poi, al dato della pendenza della misura del controllo giudiziario, intanto va precisato che il tema è stato affrontato a pag. 12 dell'ordinanza impugnata, laddove il Tribunale ha rimarcato la provvisorietà di tale misura, stante la sua revocabilità, cosicché è smentito l'assunto difensivo di un silenzio motivazionale sul punto. E va al contempo sottolineato che la sopravvenienza di fattori organizzativi o gestionali potenzialmente idonei a incidere sul rischio di recidiva — quali la sospensione dal servizio, l'allontanamento dalle funzioni o l'affidamento della gestione a soggetti terzi — non determina automaticamente il venir meno dell'esigenza cautelare (Sez. 6, Sentenza n. 6367 del 2025, non mass.), Tuttavia, va rimarcato che con riguardo al pericolo di reiterazione, nell'ordinanza impugnata non si è tenuto conto dell'oggettivo affievolimento della relativa esigenza in ragione della sottoposizione della gestione ad un controllo affidato ad amministratore giudiziario, di per sé idoneo a scongiurare il rischio del protrarsi in loco di situazioni illecite, non essendosi inoltre specificamente e concretamente prospettato che il ricorrente, al di là della formale sospensione, possa essere utilizzato in altri cantieri in Italia. Su tali basi, se deve convenirsi con l'assunto difensivo in merito all'inidoneità, in questa fase, del pericolo di reiterazione a sorreggere la più grave forma di cautela, nondimeno va ribadito che la custodia in carcere risulta concretamente sorretta dagli ulteriori pericula, in precedenza posti in evidenza. 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri P.Q.MGabriella [OSCURATO:PERSONA].s5Imo Ric e o. " zionark udiziado fan fra Catenazzo 11