CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01000/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17316/2021 R.G. proposto da Comune di Castel di Iudica, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato -ricorrente - contro -controricorrente - avverso l’ordinanza n. rep. 2376/2020 de l la Corte d’Appello di Catania, depositatail 28 . 1 2 . 20 2 0 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl Comune di Castel di Iudicaricorre contro l’ordinanzacon cui la Corte d’Appello di Catania ha determinato l’indennità dovuta alproprietari o di una porzione di terreno acquisita con decretosanante del 16 . 7 .201 4 , dopo essere stata utilizzata per la realizzazione di un’opera pubblica (ludoteca). Si tratta di una porzione di terreno occupata in via d’urgenza nel 2001 e irreversibilmente trasformata con la realizzazione dell’opera pubblica. Era stato anche portato a termine il procedimento di espropriazione, ma il relativo decreto finale venne annullato dal giudice amministrativo. Il Comune determinò in € 19.628,81 l’indennità dovuta per l’acquisizione del bene, mentre la Corte d’Appello – adita dall’attuale controricorrente –ha liquidato l’indennità totale in € 595.194,14, comprensiva del valore dell’opera costruita, del pregiudizionon patrimoniale, del danno per occupazione senza titoloe dell’indennità per il periodo di occupazione legittima. Ilricorso per cassazione è articolato in quattro motiv i . Il proprietario del bene acquisito si è difes o con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso sidenuncia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d. P . R . n. 327 /200 1 in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 1 , c.p.c. , per avere l’ordinanza impugnata ritenuto sussistente nella materia in oggetto, la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice amministrativo». Il ricorrente rileva che con ordinanza n. 29625/2020 questa Corte ha rimesso nuovamente alle Sezioni Unite la questione di giurisdizione sulle cause relative all’indennizzo per l’acquisizione sanante ex art. 42-bisdel d.P.R. n. 327 del 2001, che le stesse Sezioni Unite avevano già risolto in favore della giurisdizione ordinaria (Cass. S.U. n. 15283/2016). 1.1. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha risolto la questione di giurisdizione nel senso già allora indicatodalla giurisprudenza di legittimità . Tale indirizzo è stato nel frattempo confermato da Cass. S.U. n. 20691/2021, ove è stato ribadito il seguente principio di diritto: «sono devolute al giudice ordinario e alla corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto per l’acquisizione del bene utilizzato dall’autoritàamministrativa per scopi di pubblica utilità exart. 42bis t. u. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria delcredito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dallegislatore, come un “unicum” non scomponibile nelle diverse voci,con l’effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse; di conseguenza, l’attribuzione di una somma forfettariamente determinata a “titolo risarcitorio” (pari all’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma dell’art. 42bis) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato “senza titolo” dall’amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell’indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un “indennizzo” (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un “risarcimento” di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jusdell’amministrazione; appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione». In virtù del fatto che «sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite», il motivo può essere ora respinto dalla sezione semplice (art. 374, comma 1, c.p.c.). 2.Per priorità logica viene quindi in esame il terzo motivo, il quale censura «Violazione e falsa applicazionedell’art. 42 - bis d.P.R. n. 327/2001, in relazione all’art. 360, comma1, n n . 3 e 5, c.p.c. , per avere l’ordinanza impugnata disposto una condanna a una somma ben superiore al reale valore del terreno». Il ricorrente dichiara di non«comprendere in base a quale norma la Corte d’Appello di Catania abbia disposto il pagamento, oltre che del terreno (edificabile),anche del valore dell’opera realizzata, non essendo previsto tale principio dall’art. 42-bis della cui applicazione nel caso di specie si discute» . Inoltre, sostiene che il valore dell’opera realizzata sarebbe conteggiato due volte, e quindiduplicato, nella determinazione dell’indennizzo.2.1. Questo motivo è fondato , alla luce del condivisibile principio affermato nella più recente giurisprudenza di questa Corte. «In tema di indennizzo exart.42-bis DPR 327/2001, ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. acquisizione sanante, alla data della adozione dello stesso, non deve computarsi, alla luce del tenore della citata disposizione, nonché del richiamo all’art.37, comma 4, DPR 327/2001, che fa salva la disposizione dell’art.32, comma 1, anche il valore dell’opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica amministrazione» (Cass. n. 9871/2023, alla cui motivazione si rinvia,ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.; conf., successivamente, Cass. n n . 16214/2023; 20354/2023; 25707/2024). Che la Corte d’Appello sia invece incorsa nell’errore di diritto di sommare il valore dell’opera realizzata a quello dell’area acquisita risulta evidente dalla lettura dell’ordinanza, in particolare a pag.6, ove al «valore commerciale del terreno» (€ 174.000) viene esplicitamente sommato «il valore delle opere eseguite» (€ 157.000), sicché l’indennizzo complessivo per la perdita della proprietà viene indicato in € 331.000 (cui poi si aggiungono l’indennitàper il pregiudizio non patrimoniale ele indennità per l’occupazione temporanea). Né si può sostenere che su questo aspetto vi sia stata «acquiescenza» e che si sia formato un «giudicato interno» – come sostiene il controricorrente nella memoria illustrativa – posto che il secondo motivo di ricorso censura espressamente l’ordinanza sotto questo aspetto(insieme alla critica di avere la Corte territorialeduplicato il valore dell’opera) e che il giudizio di merito si svolgein un unico grado. 3. Il quart o motivo censura « Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 - bis d.P.R. n. 327/2001 , in relazione all’art. 360, comma 1 , n n . 3 e 5 , c.p.c. , per aver e l’ordinanza impugnata disposto una condanna a una somma ben superiore al reale valore del terrenosotto altro profilo». Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare edificabile l’intera area espropriata (m.q. 1.888), pur risultando dalla relazione del c.t.u. che solo m.q. 430 erano effettivamente edificabili, ricadendo in zona «B – Area di Completamento», mentre la rimanente superficie era vincolata ad usi non edificatori. 3.1.Anche questo motivo è fondato , nei termini di seguito esposti. In effetti, nell’ordinanza impugnata si leggeche«il terreno …, secondo il P.R.G. approvato con D.A. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], vigente alla datadel decreto ex art. 42-bis, ricade in prevalenza in zona edificabile B di completamento e in parte in zone preordinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione e precisamente parcheggi, spazi attrezzati per lo sport e verde pubblico». Ciò conferma (a parte il giudizio di prevalenza) l’affermazione del ricorrente –corroborata dal richiamo alla relazione del c.t.u. – secondo cui solo parte dell’area acquisita era edificabile . Tuttavia, poco più avanti, nella motivazione dell’ordinanza, si legge che «il c.t.u. ha chiarito che l’area espropriata … ricade interamente nella frazione Giumarra, frazione che rientra nella zona B – area di completamento a vocazione edificatoria – e rappresenta parte del centro urbano a destinazione prevalentemente residenziale, sicché tutte le aree interessate dal decreto opposto, a prescindere dal vincolo preordinato all’esproprio, del quale non può tenersi conto, vanno considerate come edificabili». Manca, nella motivazionedell’ordinanza, un passaggio che dia spiegazione del rapporto tra la destinazione urbanistica risultante dal P.R.G. approvato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il «vincolo preordinato all’esproprio», di cui correttamente il giudice del merito afferma che«non può tenersi conto». Manca cioè totalmente – per intrinseca contraddittorietà delle affermazioni contenute nella motivazione – la necessaria giustificazione dell’indennità determinata, con riferimento al dato essenziale della distinzione tra aree edificabili e aree non edificabili. Né può venire in soccorso della decisione impugnata il concetto di «edificabilità di fatto»che il controricorrente invoca nella memoria illustrativa. Infatti, tale concetto – menzionato nell’art. 37, commi 5 e 6, d.P.R. n. 327 del 2001– è utilizzabile soltanto con riferimento ai terreni privi di pianificazione urbanistica(Cass. nn. 11360/2022; 10502/2019) , ovvero per i qualivi è un’aspettativa di futuro mutamento dello strumento urbanistico (v. Cass. n. 4228/2021; che peraltro ha negato a siffatta aspettativa rilevanza nella determinazione della stima) ovvero, ancora, nel caso in cui l a conformazione fisica di un terreno renda di fatto inutilizzabile l’edificabilità legale (Cass.nn. 18584/2020; 17115/2019). Giammai, invece, potrebbe essere attribuita rilevanza, ai fini dell’indennità di acquisizione sanante (o di espropriazione), alla possibilità di fattodi utilizzare illegalmente il bene in contrasto con le previsioni urbanistiche.4. Rimane, quindi, il secondo motivo , che prospetta «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 - bis d.P.R. n. 327/2001, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., per avere l’ordinanza impugnata disposto una condanna ad una somma ben superiore a quella quantificata dal c.t.u. con la consulenza tecnica depositata». La tesi del ricorrente è che il giudice del merito, «pur uniformandosi pedissequamente alle valutazioni del c.t.u.», sarebbe incorso in un errore di calcolo per eccesso, in particolare nella liquidazione dell’indennità «per il periodo di occupazione senza titolo». 4.1. L’accoglimento dei motivi terzo e quarto, con la conseguente necessità di cassare l’ordinanzacon rinvio, assorbe il secondo motivo, in quanto l’indennità complessiva dovrà essere comunque rideterminata e la Corte territoriale avrà cura, nel farlo, di non ripetere eventuali errori di calcolo contenuti nell’impugnata ordinanza. 5. In definitiva, accolti il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettatoil primo e assorbito il secondo , l ’ordina nza impugnata deve essere cassata,in relazione ai motiv i accolt i , con rinvi o alla Corte d’Appello di Catania , perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi al principio di diritto sopra riportato, come già espresso da Cass. n. 9871/2023. P.Q.M. La Corte: accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso , rigetta il primo motivoe dichiara assorbito il secondo; cassa l ’ordina nza impugnata in relazione al motivo a