CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vicenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Deposit.ta in [OSCURATO:PERSONA], 9 Lui 202d [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'il marzo 2025 il Tribunale di Vicenza, provvedendo sull'appello cautelare proposto dal Pubblico ministero nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 7 febbraio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con cui era stato disposto il sequestro preventivo in via diretta e per equivalente del profitto del solo reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo j), ha disposto il sequestro in via diretta e per equivalente a fine di confisca dei beni della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] fino alla concorrenza della somma di 8.419.579,18 euro, costituente il profitto dei reati ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi a), b), c), d), e) e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 di cui al capo I). 2. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. i e 2 digs, n. 74 del 2000 e l'errata qualificazione come operazioni inesistenti di quelle perfezionate con applicazione o o dell'iva in regime ordinario anziché mediante reverse charge, o inversione contabile. Ha esposto che il Tribunale di Vicenza, nell'accogliere l'appello cautelare del Pubblico ministero, aveva operato una commistione impropria tra due distinte ipotesi di falsità contemplate dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 74 del 2000, ossia l'inesistenza giuridica dell'operazione, ravvisabile quando le parti qualificano difformemente da come avrebbero dovuto un'operazione realmente effettuata, operando una simulazione relativa, e l'indicazione dell'iva in misura superiore a quella reale, che si verifica in presenza di una divergenza tra l'aliquota indicata nel documento fiscale e quella realmente corrisposta. Nel caso in contestazione, infatti, le fatture avevano sempre correttamente rappresentato i beni effettivamente ceduti, i prezzi realmente praticati e corrisposti, l'iva effettivamente versata secondo il regime ordinario applicato. L'imposta sul valore aggiunto, una volta esposta nella fattura, è dovuta e rende il cedente debitore del tributo, con la conseguente erroneità della affermazione del Tribunale in ordine alla inesistenza giuridica dell'operazione a causa dell'indicazione di una aliquota iva superiore rispetto a quella reale. Altrettanto erronea sarebbe l'affermazione del Tribunale a proposito della incongruità dei prezzi di cessione, da cui era stata desunta la natura fraudolenta delle operazioni, in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, la mera incongruità del prezzo rispetto ai valori di mercato non può integrare l'ipotesi di fatture per operazioni inesistenti. Il fatto che i prezzi fossero "sottocosto" potrebbe rilevare per la deducibilità del relativo costo, ex art. 109 t.u.i.r., o ai fini della responsabilità solidale del cessionario, ai sensi dell'art. 60- bis d.P.R. n. 633 del 1972, ma non determinare l'inesistenza materiale o giuridica dell'operazione. Si lamenta anche il mancato accertamento dell'elemento soggettivo, non essendo stata considerata la mancanza di prova della finalità di porre l'obbligazione iva a carico di un soggetto inesistente, determinatosi a non corrispondere quanto risulterebbe fittiziamente dallo stesso dovuto, la mancanza di consapevolezza da parte della società ricorrente dell'inesistenza e dell'insolvenza dei cedenti, in quanto i fornitori presentavano tutti i requisiti di normale operatività commerciale, e non vi erano stati accordi fraudolenti. Si aggiunge che la sola violazione del regime del reverse charge non può integrare né l'inesistenza giuridica delle operazioni, né l'ipotesi di iva esposta in misura superiore a quella reale, giacché altrimenti si qualificherebbe come giuridicamente inesistente qualsiasi operazione in cui sia stato erroneamente applicato un regime iva speciale, in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza della norma penale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen., a causa della mancanza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni per poter apporre il vincolo cautelare strumentalmente all'esecuzione della confisca, non essendo stato considerato quanto esposto a proposito della solidità patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA] e mancando indici di dispersione di tale patrimonio, in quanto il Tribunale si era limitato a valorizzare la natura monetaria del profitto e la consapevole e prolungata adozione di condotte illecite, da parte della società e dei suoi vertici, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui anche il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione in ordine al pericolo nel ritardo, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (si richiama la sentenza Ellade delle Sezioni Unite). Si sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] aveva, al 31 dicembre 2023, un patrimonio netto di oltre 8,3 milioni di euro e nei primi 10 mesi del 2024 aveva sviluppato un fatturato di oltre 94 milioni di euro; il [OSCURATO:PERSONA], di cui la società fa parte, presenterebbe caratteristiche di particolare solidità strutturale e patrimoniale, con investimenti immobiliari per circa 5,3 milioni di euro tramite [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., beni in leasing per 5,66 milioni di euro, investimenti nel settore agricolo per 21,7 milioni di euro, tramite [OSCURATO:PERSONA] S.s. Tali elementi, rappresentati dalla difesa con memoria depositata nel procedimento cautelare, non erano stati affatto considerati dal Tribunale, con la conseguente mancanza di motivazione su una specifica allegazione difensiva. 3. Il Procuratore generale ha concluso, nelle sue richieste scritte, sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando il contenuto non consentito delle censure in ordine alla gravità indiziaria, in quanto volte a prospettare una diversa ricostruzione del fatto e prive di confronto con la motivazione dell'ordinanza, e la manifesta infondatezza di quelle in ordine alle ragioni di opportunità per poter disporre il sequestro, essendo idonea la motivazione dell'ordinanza impugnata anche su tale punto. 4. Con memoria del 12 novembre 2025, redatta dall'[OSCURATO:PERSONA], l'indagato [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo proposto ricorso, ha replicato a tali richieste, ribadendo quanto esposto nel ricorso della [OSCURATO:PERSONA] circa l'errata qualificazione giuridica del fatto, deducibile anche nella materia delle impugnazioni avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, non versandosi in una ipotesi di operazioni giuridicamente inesistenti, non dovendo, tra l'altro, essere applicato il regime di reverse charge e la conseguente inversione contabile, e anche a proposito della assenza di motivazione in ordine al pericolo nel ritardo idoneo a giustificare l'apposizione del vincolo cautelare strumentalmente all'esecuzione della confisca del profitto dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 2. Giova premettere, per la miglior comprensione della vicenda e il corretto apprezzamento del primo motivo di ricorso, che il Tribunale di Vicenza, nel provvedere sull'appello cautelare proposto dal Pubblico ministero nei confronti del decreto del 7 febbraio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo a fine di confisca, in via diretta sui beni della [OSCURATO:PERSONA] e per equivalente sui beni dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al solo reato ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo j) ma non anche in relazione alle contestazioni ex art. 2 del medesimo d.lgs. 74/2000 di cui ai capi a), b), c), d), e) e all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 di cui al capo I), ha disposto il sequestro diretto e per equivalente anche in relazione a tali contestazioni, fino alla concorrenza del relativo profitto, indicato in complessivi 8.419.579,18 euro.Nel ravvisare indebite indicazioni di costi, per iva in realtà non dovuta, giacché avrebbe dovuto essere applicato il regime di inversione contabile, o ilj-everse charge'; di cui all'art. 17, commi 2, 5 e 6, lett. b) e c), d.P.R. n. 633 del 1973, il Tribunale, dopo aver riassunto la disciplina della rivalsa iva e dell'inversione contabile, ha così ricostruito quanto emerso dalle indagini a carico della ricorrente: "... la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., tra il 2018 e il 2022, aveva acquistato beni hi-tech facendo applicazione di due doversi sistemi a seconda del tipo di fornitore. Nel caso di acquisto di beni da parte di soggetti economici appartenenti alla G.D.O. (grande distribuzione organizzata), la società applicava correttamente il previsto regime di reverse charge senza addebito di imposta. In tali casi, il valore della fattura - idealmente pari a 100 - era costituito dal solo costo del bene, senza applicazione dell'iva in considerazione della corretta applicazione del predetto meccanismo dell'inversione contabile. Quando, al contrario, si trattava di acquisti - del medesimo tipo o per la medesima tipologia di beni - da parte di altri fornitori, non appartenenti alla grande distribuzione - si trattava, in particolare, di oltre cento fornitori che si avvicendavano di continuo e caratterizzati da indizi di rischio fiscale, poiché inadempienti agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni fiscali o di versamenti iva - la società, invece di fare corretta applicazione del regime di reverse charge, annotava in contabilità fatture con l'esposizione dell'iva. In questi casi, l'importo finale della fattura era sempre pari a 100, con la precisazione, però, che questo valore era costituito da un imponibile sottocosto (e, quindi, più basso del prezzo del medesimo bene laddove fosse stato acquistato da parte dei fornitori della grande distribuzione) e delll'iva esposta ad aliquota ordinaria. In tal modo, la società, a parità di esborso finanziario, andava a maturare un indebito credito iva da richiedere a rimborso o utilizzare in compensazione, consentendo, al contempo, ai menzionati operatori a rischio di lucrare sull'iva che incassavano e che non riversavano all'Erario. Grazie a tale meccanismo e utilizzando le fatture in questione, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva illegittimamente effettuato detrazioni di imposta per 4.571,518,96 euro su un ammontare di fatturato pari a 20.779.645,60 euro" (pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata). Sulla base di tale ricostruzione il Tribunale ha, quindi, ritenuto sussistenti gli indizi dei reati ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi a), b), c), d), e) contestati a [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., anche dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 di cui al capo I), sulla base del rilievo che le fatture annotate nelle scritture contabili di tale società contenevano l'indicazione dell'iva in misura superiore a quella reale, in quanto le cessioni di beni che ne costituivano l'oggetto erano soggette al regime dell'inversione contabile, secondo il quale non avrebbe dovuto esservi indicato alcunché per l'iva, e ciò determinerebbe l'inesistenza giuridica delle operazioni sottostanti tali fatture.3. Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che risulta fondato il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata censurata l'affermazione della qualificabilità come "giuridicamente" inesistenti delle operazioni economiche sottostanti le fatture utilizzate dalla società ricorrente e oggetto delle contestazioni ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi a), b), c), d) ed e) e dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 di cui al capo I), sulla base del rilievo che la sola applicazione di un regime fiscale improprio o inesatto, ossia quello ordinario in luogo di quello della inversione contabile, non consente di qualificare come inesistenti dette operazioni, essendo avvenute sia la cessione dei beni sia il pagamento dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'iva. La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, affermato che tra le «operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte» di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, da qualificare come «inesistenti» ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del citato decreto, devono intendersi anche quelle "giuridicamente" inesistenti, ossia quelle aventi una qualificazione giuridica diversa (così Sez. 3, n. 13975 del 06/03/2008, Carcano, Rv. 239910 - 01, che ha annullato una sentenza di merito la quale aveva escluso la natura di operazioni inesistenti in relazione ad alcune operazioni di finanziamento dissimulato mediante l'emissione di fatture recanti come oggetto quello concernente acconti su forniture; nel medesimo senso Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268521 - 01, nonché Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258041 - 01). L'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevede, infatti, che «per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi». La disposizione, dunque, qualifica "fatture [...] per operazioni inesistenti" anche quelle concernenti «operazioni [...] che indicano [...] l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale». Nel caso in esame non vi è stata, però, alcuna divergenza tra la realtà delle operazioni commerciali perfezionatesi e quelle rappresentate nelle relative fatture, in quanto queste ultime rappresentano le operazioni economiche in modo corrispondente alla realtà, in quanto le stesse hanno indicato correttamente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, i beni compravenduti, le relative quantità e i corrispondenti prezzi, oltre che l'imposta sul valore aggiunto dovuta. La circostanza che quest'ultima sia stata esposta nelle fatture e indicata come dovuta, in luogo di indicare l'applicazione del suddetto regime di inversione contabile, non comporta inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, né indicazione di una imposta inferiore a quella dovuta, né una diversa qualificazione giuridica delle operazioni economiche, ma ha solo determinato l'applicazione di un regime fiscale improprio, che, però, non determina inesistenza giuridica delle operazioni, in quanto non ne sottintende o determina una diversa qualificazione giuridica. Quando, come nel caso in esame, vengono emesse fatture per l'acquisto di prodotti quali telefoni cellulari, tablet, personal computer, consolle da gioco, soggette, ai sensi dell'art. 17, commi 2, 5 e 6, lett. b) e c), d.P.R. n. 633 del 1973, al sistema dell'inversione contabile o reverse charge (secondo cui il destinatario della cessione dei beni o della prestazione dei servizi è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore), applicando, invece, il regime ordinario della rivalsa iva di cui al medesimo art. 17, comma 1, d.P.R. 633/1973 (secondo il quale l'iva è assolta dal soggetto che effettua le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, che la addebita all'acquirente, tramite l'esercizio della rivalsa), non si indica un'imposta sul valore aggiunto superiore a quella reale: quest'ultima, infatti, è stata correttamente indicata nel suo ammontare, con la applicazione della aliquota corrispondente al tipo di operazione economica, che è rimasta invariata; ciò che, secondo la contestazione, sarebbe errato, è la mancata applicazione (a fini fraudolenti secondo la ricostruzione del Tribunale) del regime dell'inversione contabile, ma ciò non determina inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni, neppure parziale, né quanto alla determinazione dell'imposta sul valore aggiunto (che non risulta essere stata determinata in misura errata o scorretta), o una errata o impropria qualificazione giuridica delle operazioni negoziali, ma solo l'applicazione di un regime fiscale indebito, che, di per sé solo, non determina inesistenza delle operazioni nel senso anzidetto, neppure in senso giuridico. Come osservato nella citata sentenza Carcano (Sez. 3, n. 13975 del 06/03/2008, Carcano, Rv. 239910 - 01, cit.), l'art. 1 del d.lgs. n. 74 del 2000 non si riferisce solamente alle operazioni non realmente effettuate, con esclusione quindi di quelle aventi qualificazione giuridica diversa, e cioè solo "giuridicamente inesistenti": si deve invece parlare di operazione inesistente anche quando un'operazione giuridica vi sia, ma debba intendersi non coincidente, sul piano economico, da «quella documentata, che è la sola presa in considerazione, agli effetti penali, dal d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8». Ancora prima, questa stessa Terza Sezione aveva segnalato che «il delitto previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e dall'art. 4, comma 1, lett. d) legge n. 516 del 1982, intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione» (Sez. 3, n. 5804 del 21/01/2004, Cartocci, Rv 227842 - 01; v. anche Sez. 5, n. 36859 del 16/01/2013, Mainardi, Rv. 258037 - 01, che ha affermato che ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, deve ritenersi inesistente l'operazione che, se pure valida sotto il profilo giuridico, è in realtà fittizia sul piano economico, e, in applicazione di tale principio, ha ritenuto "inesistente" l'operazione di "dividend washing" avente ad oggetto la distribuzione di utili mai conseguiti). Risulta, dunque, non corretta la qualificazione delle operazioni di compravendita di prodotti tecnologici operata dal Tribunale di Vicenza come "giuridicamente" inesistenti, in quanto le relative fatture si riferiscono a operazioni realmente effettuate e contengono l'indicazione dell'imposta sul valore aggiunto in misura pacificamente corrispondente a quella dovuta, cosicché esse non possono essere qualificate come emesse per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, non essendovi divergenza tra la realtà fattuale e la sua espressione documentale, neppure sul piano della qualificazione giuridica dei negozi, essendosi verificata solo l'applicazione di un regime fiscale improprio, che di per sé solo non determina inesistenza, neppure giuridica, nel senso anzidetto, delle operazioni. Risultano, pertanto, esatti i rilievi sollevati dalla società ricorrente con il primo motivo di ricorso a proposito della erroneità della qualificazione delle fatture oggetto delle contestazioni come relative a operazioni "giuridicamente" inesistenti. 4. La fondatezza del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del secondo, relativo alla sussistenza del pericolo di dispersione dei beni della ricorrente, e comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, per l'insussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001, oggetto dell'ordinanza impugnata, con il conseguente ordine di restituzione di quanto sequestrato in esecuzione di tale ordinanza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordin