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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05531/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5588-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BEVIGNANI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2020 n. 05588 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 2 - nonché I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 4207/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 4207/09/19 della CTR per il Lazio che ha solo parzialmente accolto l’appello promosso dall’Ufficio.

La contribuente, ex dipendente INPS, aveva invero presentato due istanze di rimborso, rispettivamente nel maggio del 2013 e del 2015, con le quali chiedeva all’INPS di rilasciare una certificazione attestante il nuovo importo imponibile della propria pensione complementare, rideterminato ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 252/2005 dopo il ricalcolo dell’aliquota fiscale del 15%.

La CTR riteneva parzialmente fondato l’appello dell’Ufficio nella parte in cui aveva eccepito che la contribuente fosse decaduta dal diritto al rimborso rispetto alle somme maturate oltre i 48 mesi previsti dall’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 dalla data di presentazione della prima domanda di rimborso.

Per l’effetto, riteneva ammissibili le istanze presentate, applicabile la disciplina invocata dalla contribuente ed ivi sanciva il suo diritto al rimborso, salvi gli importi dai quali era già decaduta.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a tre motivi di ricorso, cui controricorre la contribuente, mentre l’Inpssi è costituito in giudizio.

CONSIDERATO Ric. 2020 n. 05588 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 3 - Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione dell'Inps nel presente processo, in quanto l'istituto è sostituto d'imposta e non titolare dell'obbligazione tributaria, come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 12 dicembre 2018, n.32082).

Con il primo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 nonché degli artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973 per non aver la CTR rilevato l’originaria improponibilità della domanda avanzata dalla contribuente, insuscettibile di originare il silenzio-rifiuto impugnato.

È ormai orientamento consolidato di questa Corte quello per cui «Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21400 del 30/11/2012, Rv. 624444 - 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3250 del 20/03/2000, Rv. 534891 -01); e, inoltre che: «La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile» (cfr. Cass., VI, n. 27377/2019).

Ric. 2020 n. 05588 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 4 - Nella fattispecie in esame la contribuente non ha presentato un’istanza di rimborso recante i requisiti suindicati, bensì una richiesta di rilascio di certificazione attestante il nuovo importo imponibile della propria pensione complementare, come tale insuscettibile di dare originare ad un silenzio-rifiuto impugnabile.

Con il secondo motivo l’Avvocatura generale dello Stato denunzia la violazione/falsa applicazione dell’art. 23, co. 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005 in combinato disposto con l’art. 64, co. 1, L. n. 144/1999 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. ivi lamentando l’erronea applicazione del nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 al fine di dichiarare la spettanza del diritto al rimborso.

Con l’ultimo motivo l’Amministrazione finanziaria censura la violazione/falsa applicazione dell’art. 23, co. 6, d.lgs. n. 252/2005 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR illegittimamente applicato il d.lgs. n. 252/2005 pur in assenza della mancata attuazione della delega legislativa sancita dall’art. 23, co. 6, d.lgs. citato.

In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, mentre il secondo e terzo motivo rimangono assorbiti.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio in diversa composizione, cui demanda a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5588-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BEVIGNANI 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2020 n. 05588 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 2 - nonché I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - avverso la sentenza n. 4207/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 4207/09/19 della CTR per il Lazio che ha solo parzialmente accolto l’appello promosso dall’Ufficio. La contribuente, ex dipendente INPS, aveva invero presentato due istanze di rimborso, rispettivamente nel maggio del 2013 e del 2015, con le quali chiedeva all’INPS di rilasciare una certificazione attestante il nuovo importo imponibile della propria pensione complementare, rideterminato ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 252/2005 dopo il ricalcolo dell’aliquota fiscale del 15%. La CTR riteneva parzialmente fondato l’appello dell’Ufficio nella parte in cui aveva eccepito che la contribuente fosse decaduta dal diritto al rimborso rispetto alle somme maturate oltre i 48 mesi previsti dall’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 dalla data di presentazione della prima domanda di rimborso. Per l’effetto, riteneva ammissibili le istanze presentate, applicabile la disciplina invocata dalla contribuente ed ivi sanciva il suo diritto al rimborso, salvi gli importi dai quali era già decaduta. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a tre motivi di ricorso, cui controricorre la contribuente, mentre l’Inpssi è costituito in giudizio. CONSIDERATO Ric. 2020 n. 05588 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 3 - Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione dell'Inps nel presente processo, in quanto l'istituto è sostituto d'imposta e non titolare dell'obbligazione tributaria, come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 12 dicembre 2018, n.32082). Con il primo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 nonché degli artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973 per non aver la CTR rilevato l’originaria improponibilità della domanda avanzata dalla contribuente, insuscettibile di originare il silenzio-rifiuto impugnato. È ormai orientamento consolidato di questa Corte quello per cui «Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21400 del 30/11/2012, Rv. 624444 - 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3250 del 20/03/2000, Rv. 534891 -01); e, inoltre che: «La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile» (cfr. Cass., VI, n. 27377/2019). Ric. 2020 n. 05588 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 4 - Nella fattispecie in esame la contribuente non ha presentato un’istanza di rimborso recante i requisiti suindicati, bensì una richiesta di rilascio di certificazione attestante il nuovo importo imponibile della propria pensione complementare, come tale insuscettibile di dare originare ad un silenzio-rifiuto impugnabile. Con il secondo motivo l’Avvocatura generale dello Stato denunzia la violazione/falsa applicazione dell’art. 23, co. 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005 in combinato disposto con l’art. 64, co. 1, L. n. 144/1999 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. ivi lamentando l’erronea applicazione del nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 al fine di dichiarare la spettanza del diritto al rimborso. Con l’ultimo motivo l’Amministrazione finanziaria censura la violazione/falsa applicazione dell’art. 23, co. 6, d.lgs. n. 252/2005 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR illegittimamente applicato il d.lgs. n. 252/2005 pur in assenza della mancata attuazione della delega legislativa sancita dall’art. 23, co. 6, d.lgs. citato. In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, mentre il secondo e terzo motivo rimangono assorbiti. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio in diversa composizione, cui demanda a