CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01325/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del6 giugno 202 5 , con la quale la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, h a revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e dell’indulto concessi a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze irrevocabili,in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. e 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241; preso atto che la decisione è stata emessa in sede di rinvio, avendo questa Corte con sentenza n. 11998 del 17 gennaio 2025 annullato precedente ordinanza di revoca dei benefici, per violazione del diritto del condannato di interloquire personalmente sulla richiesta di revoca; rilevato che il ricorso ripropone al primo motivo la questione in ordine alla mancata partecipazione, per legittimo impedimento, del condannato all’udienza del 26 settembre 2024 nel procedimento di esecuzione, superata a seguito dell’annullamento conrinvio, mentre con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tema estraneo al provvedimento impugnato; ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]