CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 24793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10031-2017proposto da: COOP. CENTRO ITALIA soc. coop . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, c.so [OSCURATO:PERSONA] II n.269, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentatae difesa con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso con indicazione dellapec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R ieti , presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentat a e difes a giusta procura in margine al controricorso con indicazione dellapec; -controricorrente - Ric. 2017n. 10031sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 2 - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 977 /2017 , pubblicata in data 14/2/2017 e notificata in data 7/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/4/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. LI.MA. immobiliare s.a.s. convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Rieti la COOP. CENTRO ITALIA soc. coop., esponendo che aveva svolto attività di inte r mediazione immobiliare finalizzata all’acquisizione, da parte di COOP. CENTRO ITALIA soc. coop. del complesso immobiliare denominato “ex Zuccherificio”, sito in Rieti al viale Maraini, per la realizzazione di un centro commerciale e direzionale. L’attività era consistita in lunghe ed articolate trattative confluite in un primo accordo in data 2/3/2001, avente natura di puntuazione delle intese di massima,con cui la [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’immobile, si era obbligata a vendere alla COOP. CENTRO ITALIA soc. coop.le quote di una costituenda società conferitaria dell’area dell’ex Zuccherificio, prefigurata quale area a destinazione urbanistica direzionale e commerciale, per un prezzo complessivo allora definito in 20 miliardi di lire , oltre cessione dell’edificio a torre, da realizzarsi da parte della Coop e destinato ad essere attribuito in proprietà esclusiva a Lariana per un valore stimato di circa 7 miliardi di lire, così che il complessivo corrispettivo effettivo ammontava a £.27.000.000.000. In data 23/3/2001 le parti erano addivenute alla stipula del contratto preliminare di compravendita per il prezzo convenuto e il termine per la stipula del definitivo era stato più volte prorogato fino all’approvazione dello strumento urbanistico disciplinante il regime edificatorio dell’area; infine , in data Ric. 2017n. 10031sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 3 - 21/1/2004, era stato stipulato il rogito notarile e [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al pagamento del compenso della mediazione per essersi l’affare concluso,mentre la Coop aveva rifiutato di corrisponderlo per non essere stata svolta alcuna attività di mediazione. Per l’attività svolta, LI.MA. immobiliare s.a.s. chiese quindi la condanna della COOP. CENTRO ITALIA soc. coop.al pagamento in suo favore della provvigione nella misura del 3% del valore dell’affare o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese. Costituendosi,la COOP. CENTRO ITALIA soc. coop. sostenne non fossero dovute provvigioni o altri corrispettivi perché nel contratto preliminare con Lariana era stato esplicitamente dichiarato dalle contraenti che non vi era stata alcuna mediazione per la conclusione dell’affare e ciò era stato ribadito nell'atto di compravendita definitivo. Rappresentò pure che a ll'acquisto dell'intero compendio costituito dall'ex zuccherificio era all'inizio interessata la terza [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Terni e che era emerso (in un giudizio instaurato da B B in cui LI.MA. era intervenuta) che LI.MA. immobiliare aveva agito su mandato scritto di B B e che quest'ultima si era impegnata a riconoscerle, a titolo di oneri di mediazione, una provvigione per l'attività svolta per la stipula della scrittura privata del 13/9/2001; in particolare [OSCURATO:SOCIETA]. aveva conferito a LI.MA. incarico di svolgere tutte le attività dirette all’acquisto del complesso immobiliarema era stato poi convenutoche il compendio fosse acquistato dalla Coop acondizione che alla stessa B B fosse poi rivenduto parte dell’immobile e fosse conferito l'appalto per la costruzione del centro commerciale; nel quadro di questi accordi , in data 23/3/2001 era stato stipulato il preliminare di ven dita tra Ric. 2017n. 10031sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 4 - Lariana proprietaria del compendio e Coop e, in data5/7/2001, la stipula del preliminare tra Coop eB B per la parziale rivendita e l'appalto; B B aveva poi promosso giudizio lamentando che , per la mancata approvazione, il progetto non aveva avut o integraleesecuzione. Con sentenza n.132/2011, il Tribunale di Rieti rigettò la domanda, sostenendo che nella fattispecie l’attrice LI.MA. immobiliare avesse ricevuto un mandato da [OSCURATO:PERSONA], che non avesse offerto la prova, avendone l’onere, di non aver agito nell’interesse di una sola parte, che non vi era impegno scritto della Coop al pagamento della provvigione. 1.1Decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].MA. immobiliare, con sentenza n.977/2017, pubblicata in data 14/2/17 e notificata in data 7/3/2017, la Corte d’appello di Roma riformò la sentenzae accolsela domanda, condannando la Coop al pagamento di una provvigione pari al 3% del valore dell’affare risultante dal rogito e, cioè, Euro 9.810.000 immediatamente ed Euro 4.132.000 all’approvazione del PIN o della variante di PRG nel termine fissato del 31/12/06, oltre le spese del doppio grado. La Corte territoriale escluse la sussistenza di un mandato tra Lariana e l’appellante LI.MA. perché dall’istruttoria svolta risultava che il procuratore della società Lariana aveva conferito unicamente un incarico orale «ad effettuare attività di mediazione, senza limiti e condizioni predefinite» (così aveva riferito il procuratore, sentito a teste)e la natura unilaterale dell’incarico conferito non escludeva il diritto al compenso di LI.MA. per l’attività di intermediazione svolta anche nell’interesse della Coop e di cui quest’ultima si era avvalsa; diversamente , non rilevavano le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e Coop nel preliminare e nel definitivo perché inopponibili alla intermediatrice. Considerò infine che LI.MA. aveva svolto l’attività di Ric. 2017n. 10031sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 5 - intermediazione non soltantonell’interesse di Lariana ma anche della [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta interessata all’acquisto del bene da parte della Coopperché avente diritto a riacquistare parzialmente l’immobile dall’acquirente e ad ottenere da quest’ultima l’appalto per realizzare il complesso immobiliare. Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione COOP. CENTRO ITALIA soc. coop., affidato a due motivi, depositando successiva memoria illustrativa; LI.MA. immobiliare s.a.s. ha resistito con controricorso e deposita to successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo , rubricato « v iolazione e falsa applicazione degli articoli 1754 cod.civ. e seguenti e 1704 cod.civ. e seguenti in relazione all'articolo 360 comma I n . 3 cod.proc.civ.; omessa valutazione, ex art. 360 comma I n.4 cod.proc.civ.in relazione all’art. 132 cod.proc. civ. di questione decisiva; omesso esame, ex art.360 comma I n. 5 cod.proc.civ. di più fatti decisivi», la società ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale avrebbe accolto la domanda aderendo all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’avvenuto conferimento di un preventivo incarico al mediatore da parte di uno dei contraenti non è incompatibile con la configurabilità del rapporto di mediazione, quando risulti intervenuta l’acquiescenza dell’altra partecontraente, ma non si sarebbe confrontata con l’ opposta interpretazione offerta dal diverso indirizzo giurisprudenziale, posto a fondamento della decisione di primo grado, secondo cui la sussistenza di un mandato esclude la configurabilità di un rapporto di mediazione (ha segnalato in tal senso Cass. n.16382/2009). A ciò ha aggiunto, con secondo profilo, che nella fattispecie comunque l’assenza di mandato sarebbe stata desunta da Ric. 2017n. 10031sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 6 - «elementi assolutamente evanescenti» e, cioè, la natura orale dell’incarico, l’inesistenza di vincoli nell’espletamento e di obblighi, l’avere LI.MA. eseguito la propria attività di intermediazione anche nell’interesse della terzaB B. Ha lamentato il ricorrente che la Corte territoriale abbiaomesso l’esame del contratto intercorso in data 13/7/2001 tra LI.MA. immobiliare e [OSCURATO:SOCIETA]. da cui avrebbe potuto ricavare che, in forza di pregressi accordi raggiunti, LI.MA. avrebbe ricavato da B B una provvigione di £.750.000.000 per la compravendita del terreno e altra provvigione di £.1.500.000.000 per la conclusione del contratto di appalto oltre al mandato irrevocabile a vendere tutte le unità immobiliari a realizzarsi con una terza provvigione del 2%. Queste circostanze di fatto, ove considerate, avrebbero necessariamente condotto ad escludere che LI.MA. avesse potuto svolgere un’effettiva attività di intermediazione, connotata da imparzialità e terzietà. Infine, con l’ultimo profilo, la ricorrente ha lamentato l’omesso esame della comparsa di intervento di LI.MA. nel giudizio instaurato nei suoi confronti da B B dinnanzi al Tribunale di Perugia: in questa comparsa,la Corte territoriale avrebbe potuto rinvenire che LI.MA. aveva in effetti curato la conclusione dell’affare tra Lariana e Coop unicamente perché interessata alla successiva conclusione del contratto di parziale cessione e appalto tra Coop e B B da cui avrebbe percepito una lauta provvigione. 1.2Con il secondo motivo , la ricorrente ha lamentato , ex art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod.civ. in relazione al l’art. 1754 cod.civ.: la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente l’acquiescenza di Coop alla partecipazione di LI.MA. Ric. 2017n. 10031sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 7 - alle trattative, senza considerare che non era in suo potere impedirlo e trascurando la «singolarità» (così in ricorso) della mancanza di un accordo scritto malgrado il rilevante ammontare delle provvigioni; avrebbe inoltre erroneamente ritenuto non essenziale che LI.MA., per pretendere il suo c ompenso, dimostrasse di aver svolto in concreto un’attività effettivamente connotata da terzietà e imparzialità, nell’interesse di entrambi i contraenti. 2. Entrambi i motivi sono infondati e possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi. La Corte territoriale ha ritenuto in fatto che LI.MA. Immobiliare ha svolto attività di intermediazione per la conclusione sia dell’accordo di puntuazione tra le parti raggiunto in data 2/3/2001, sia del preliminare del 23/3/2001 a cui è seguito il contratto definitivo del 24/1/2004; ha quindi giustificato in diritto la spettanza del compenso anche da parte della Coop per avere quest’ultima accettato l’attività di intermediazione e prestatavi acquiescenza. Innanzitutto, è giuridicamente corretta l’interpretazione dell’art. 1754 cod.civ. come offerta della Corte d’appello in conformità con indirizzo ormai consolidatoe univoco. Sul punto, come riconosciuto dalla stessa ricorrente nella sua memoria ex art. 380 bis 1 cod.proc. civ. , le Sez ioni Unite, con sentenza n. 19161 del 02/08/2017, han no affermato che accanto alla mediazione ordinaria è configurabile una mediazione negoziale cosiddetta «atipica», fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cosiddetta mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e Ric. 2017n. 10031sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 8 - prestabilite condizioni. Ciò implica che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sussistenza di un incarico da parte di uno dei due contraenti sia pienamente compatibile con l’attività rilevante ex art. 1754 cod.civ. e ne consegu a il diritto al compenso del mediatore quando l’altro contraente abbia accettato l’attività di intermediazione confluitanella conclusione dell’affare(Sez. 2, Ordinanza n. 11656 del 14/05/2018). Non così quando da una delle parti sia stato conferito mandato. Nella fattispecie, tuttavia, è stata esclusa la sussistenza di un mandato con giudizio di fattoevidentemente non più sindacabile in questa sede in quanto non efficacemente censurato dalla ricorrente che si è limitata a lamentare «l’inconcludenza» e «l’evanescenza»degli argomenti su cui è stato fondato. Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, con la sentenza n.8053/2014, che «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa Ric. 2017n. 10031sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 9 - qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione».(Sez. 2, Ordinanza n. 11656 del 14/05/2018). Pure infondato èil profilo relativo all’omesso esame del contratto intercorso in data 13/7/2001 tra LI.MA. immobiliare e [OSCURATO:SOCIETA].( che conterrebbe la prova della provvigione di ingente valore promessa a LI.MA. da B B) e della comparsa di intervento di LI.MA. nel giudizio instaurato dinnanzi al Tribunale di Perugia (che conterrebbe la prova dell’interesse di LI.MA. a concludere l’affare per ottenere la provvigione da B B) : dall’omesso esame sarebbederivata l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e, cioè, sulla mancanza di terzietà e imparzialità di LI.MA.. La censuranon coglie nella sua interezza la ratio decidendi . La Corte d’appello, infatti, ha escluso che LI.MA. abbia svolto il suo incarico nell’interesse esclusivo di Lariana proprio valorizzando che l’attività di intermediazione è stata eseguita anche nell’interesse della B B, alla quale avrebbe dovuto essere affidato l’appalto dalla Coop dopo l’acquisto e che pertanto aveva, sia pure come terzo, interesse coincidente con quello della Coop, sia pure mediato, alla conclusione dell’affare e all’acquisto del bene in trattativa: un interesse comunque diverso e contrapposto a quello di Lariana. Questa ratio decidendi– in cui è consistita la motivazione della imparzialità e terzietà della LI.MA. – esclude vi siano state le omissioni di valutazione lamentate dal ricorrente e consente altresì di escludere che la Corte territoriale abbia trascurato, come invece sostenuto nel secondo motivo, di esaminare in concreto l’attività di mediazione svolta e la sussistenza dellesue caratteristichedi terzietà e imparzialità. Infine,quanto all’acquiescenza e alla contrapposta mancanza di un accordo scritto, il rapporto di mediazione -con il conseguente Ric. 2017n. 10031sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 10 - diritto alle provvigioni - sussiste e spiega i suoi effetti indipendentemente dal preventivo conferimento di un incarico purché i contraenti pervengano alla conclusione dell'affare fruendo dell'attività svolta dal mediatore, nel senso che è sufficiente l’accettazionetacita di tale attivit à, quando comunque ne scaturisca la conclusione globale dell'affare in rapporto eziologico vero e proprio e non consemplice relazione di occasionalità. In sentenza è stata ribadita l’attiva e significativa partecipazione di LI.MA. alle trattative tra Lariana e Coop confluite nell’acquisizione del complesso immobiliare e sulla sussistenza di questo nesso eziologico il giudizio in fatto della Corte d’appello non è stato censurato. 3.In conclusione il ricorso dev’essere rigettato, con addebito di spese in applicazione del principio di soccombenza. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna COOP. CENTRO ITALIA soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.260,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2017n. 10031sez. S2 - ud. 05 - 0 4 - 2022 - 11 - unificato pari a quello p