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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 29416/2026

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ll’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX;rilevato che la Corte di appello ha motivato in maniera congrua e coerentecon le risultanze processuali la mancata concessione delle attenuanti generiche(pag.4 della sentenza impugnata), per cui non è ammesso sindacato nellapresente sede, posto che l’onere motivazionale della Corte di merito deveritenersi puntualmente assolto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX;rilevato che la Corte di appello ha motivato in maniera congrua e coerentecon le risultanze processuali la mancata concessione delle attenuanti generiche(pag.4 della sentenza impugnata), per cui non è ammesso sindacato nellapresente sede, posto che l’onere motivazionale della Corte di merito deveritenersi puntualmente assolto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 29416/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris