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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 49193/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna in primo grado emessa nei suoi confronti per i reati di lesioni, danneggiamento e minaccia; - che, con un unico motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, limitandosi genericamente ad affermare che la Corte di appello non aveva esposto i motivi per i quali aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna in primo grado emessa nei suoi confronti per i reati di lesioni, danneggiamento e minaccia; - che, con un unico motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, limitandosi genericamente ad affermare che la Corte di appello non aveva esposto i motivi per i quali aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49193/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris