Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 18897/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del TRIBUNALE di LANUSEIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f:17,1-91- Ceit il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ) €497ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca dell'arma (.1.9 ti T-9 1 i (ì jOIA EK -2:3 5 L ' il. 2133-112 ti [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lanusei assolveva [OSCURATO:PERSONA] dalla contravvenzione di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

Secondo l'imputazione, Angioni aveva portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello avente lunghezza complessiva di cm. 16,5 in Lanusei il 9/9/2016.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, deducendo violazione degli artt. 240 cod. pen. e 6 legge n. 152 del 1975.

Il Tribunale, non disponendo la confisca del coltello, aveva espressamente disapplicato le norme sopra menzionate, che impongono la confisca delle armi, salvo che nei casi di assoluzione nel merito o di accertata appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, se legalmente detenuta.

Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca del corpo del reato.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca dell'arma, che va disposta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

L'art. 6, primo comma, cod. pen., dispone l'applicazione del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi.

Pertanto, di tali armi ed oggetti è prevista la confisca obbligatoria.

La giurisprudenza di legittimità insegna costantemente che la confisca prevista dall'art. 6,

I. 22 maggio 1975, n. 152 è obbligatoria per tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo (Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Costantini, Rv. 265409).

La Corte può disporre direttamente la confisca dell'arma sequestrata previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al provvedimento omesso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa confisca del coltello in sequestro, che dispone.

Così deciso il 12 aprile 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del TRIBUNALE di LANUSEIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f:17,1-91- Ceit il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ) €497ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca dell'arma (.1.9 ti T-9 1 i (ì jOIA EK -2:3 5 L ' il. 2133-112 ti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lanusei assolveva [OSCURATO:PERSONA] dalla contravvenzione di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Secondo l'imputazione, Angioni aveva portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello avente lunghezza complessiva di cm. 16,5 in Lanusei il 9/9/2016. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, deducendo violazione degli artt. 240 cod. pen. e 6 legge n. 152 del 1975. Il Tribunale, non disponendo la confisca del coltello, aveva espressamente disapplicato le norme sopra menzionate, che impongono la confisca delle armi, salvo che nei casi di assoluzione nel merito o di accertata appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, se legalmente detenuta. Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca del corpo del reato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca dell'arma, che va disposta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L'art. 6, primo comma, cod. pen., dispone l'applicazione del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonché le munizioni e gli esplosivi. Pertanto, di tali armi ed oggetti è prevista la confisca obbligatoria. La giurisprudenza di legittimità insegna costantemente che la confisca prevista dall'art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152 è obbligatoria per tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo (Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Costantini, Rv. 265409). La Corte può disporre direttamente la confisca dell'arma sequestrata previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al provvedimento omesso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa confisca del coltello in sequestro, che dispone. Così deciso il 12 aprile 2022 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 18897/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris