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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45731/2023

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lirnento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 10 maggio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 21 maggio 2020 del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Vec_-chs alle pene di legge per i reati degli art. 10-ter e 4 cigs. n. 74 del 2030.

2. L'imputata ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Con i: primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento del superamento della soglia utilizzando presunzioni non compatibili con i processo penale.

Lamenta il travisamento della prova da parte lAAM del Tribunale che aveva recepito le conclusioni della Guardia di finanza in merito a quanto esposto al rigo VL 38 del Modello IVA 2014, senza valutarne criticamente l'operato.

Osserva che, nelle specifico, i militari non avevano proceduto neanche all'accertamento induttivo ma avevano operato una mera constatazione.

Con i! secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al reato dell'art. 4.

Espone che alla determinazione clell'IVA omessa per l'importo complessivo di euro 335.806 si era giunti aggiungendo alla dichiarazione annuale IVA per l'anno 2014 della [OSCURATO:SOCIETA]. l'importo di euro 215.689 proveniente dalla nota di credito n. 200 del 31 dicembre 2014 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della FS Rete!! [OSCURATO:SOCIETA] che aveva evidenziato la fallacia dell'operazione contabile perché la verifica dell'art. 26 d.P.R. n.633 del 1972, necessaria per accertare l'esistenza o meno dei requisiti per procedere alle variazioni dell'imponibile o dell'imposta, era stata effettuata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. e non della TD 5.,-.i.

Aggiunge che qt:Jesta non era mai andata in liquidazione volontaria.

Lamenta quindi l'omessa motivazione in merito al reato dell'art. 4.

Con successiva memoria ha ribadito le sue difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

I Giudici di merito hanno accertato che l'imputata, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente trasformatasi in [OSCURATO:SOCIETA]., aveva esposto nella dichiarazione dell'anno 2014, per i redditi dell'anno 2013, un'IVA di euro 612.731,00, ma aveva omesso il relativo versamento.

Inoltre, non aveva dichiarato elementi attivi per euro 980.447,00, con un'evasione di IVA di euro 215.698,34.

Di qui la condanna per entrambi i reati contestati.

La violazione dell'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000 è stata accertata grazie alla verifica dell'inadempimento dell'obbligo di versare VIVA esposta nel quadro VL38.

Quindi, deriva dalla stessa dichiarazione della contribuente, mai contestata nel corso del processo.

Secondo la giurisprudenza, ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000, l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo i giudice prescindere da tale importo, solo se esso non sia giustificato dall'esame formale della stessa dichiarazione.

In caso di falsità, infatti, si configurano i più gravi reati di cui agli artit. 2, 3, e 4 del d.igs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 - 01).

La violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 è stata accertata grazie ai ricalcoli effettuati dai finanzieri che hanno conteggiato una nota di credito che la 2 Uvir ricorrente non aveva contabilizzato.

L'imputata ha eccepito che la fattura era stata emessa da un soggetto estraneo, la [OSCURATO:SOCIETA]., ma i Giudici di merito hanno accertato che tale società coincideva con la [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., perché aveva :o stesso codice fiscale e la stessa sede legale.

La doglianza, quindi, non coglie nel segno, perché si appunta su due profili non rilevanti, e cioè sul fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non era in liquidazione e sul fatto che la verifica dell'art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 era stata effettuata a carico della [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrente non ha, invece, contestato che vi era continuità tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la TD, per cui era ascrivibile a questa la fattura emessa dalla ,prima, e quindi, in definitiva, non ha contestato che la dichiarazione non fosse infedele.

In definitiva, !a sentenza impugnata resiste a entrambe le censure sollevate.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente Onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile li ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lirnento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 10 maggio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 21 maggio 2020 del Tribunale di Bari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Vec_-chs alle pene di legge per i reati degli art. 10-ter e 4 cigs. n. 74 del 2030. 2. L'imputata ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con i: primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento del superamento della soglia utilizzando presunzioni non compatibili con i processo penale. Lamenta il travisamento della prova da parte lAAM del Tribunale che aveva recepito le conclusioni della Guardia di finanza in merito a quanto esposto al rigo VL 38 del Modello IVA 2014, senza valutarne criticamente l'operato. Osserva che, nelle specifico, i militari non avevano proceduto neanche all'accertamento induttivo ma avevano operato una mera constatazione. Con i! secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al reato dell'art. 4. Espone che alla determinazione clell'IVA omessa per l'importo complessivo di euro 335.806 si era giunti aggiungendo alla dichiarazione annuale IVA per l'anno 2014 della [OSCURATO:SOCIETA]. l'importo di euro 215.689 proveniente dalla nota di credito n. 200 del 31 dicembre 2014 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della FS Rete!! [OSCURATO:SOCIETA] che aveva evidenziato la fallacia dell'operazione contabile perché la verifica dell'art. 26 d.P.R. n.633 del 1972, necessaria per accertare l'esistenza o meno dei requisiti per procedere alle variazioni dell'imponibile o dell'imposta, era stata effettuata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. e non della TD 5.,-.i. Aggiunge che qt:Jesta non era mai andata in liquidazione volontaria. Lamenta quindi l'omessa motivazione in merito al reato dell'art. 4. Con successiva memoria ha ribadito le sue difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno accertato che l'imputata, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente trasformatasi in [OSCURATO:SOCIETA]., aveva esposto nella dichiarazione dell'anno 2014, per i redditi dell'anno 2013, un'IVA di euro 612.731,00, ma aveva omesso il relativo versamento. Inoltre, non aveva dichiarato elementi attivi per euro 980.447,00, con un'evasione di IVA di euro 215.698,34. Di qui la condanna per entrambi i reati contestati. La violazione dell'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000 è stata accertata grazie alla verifica dell'inadempimento dell'obbligo di versare VIVA esposta nel quadro VL38. Quindi, deriva dalla stessa dichiarazione della contribuente, mai contestata nel corso del processo. Secondo la giurisprudenza, ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000, l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo i giudice prescindere da tale importo, solo se esso non sia giustificato dall'esame formale della stessa dichiarazione. In caso di falsità, infatti, si configurano i più gravi reati di cui agli artit. 2, 3, e 4 del d.igs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 - 01). La violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 è stata accertata grazie ai ricalcoli effettuati dai finanzieri che hanno conteggiato una nota di credito che la 2 Uvir ricorrente non aveva contabilizzato. L'imputata ha eccepito che la fattura era stata emessa da un soggetto estraneo, la [OSCURATO:SOCIETA]., ma i Giudici di merito hanno accertato che tale società coincideva con la [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., perché aveva :o stesso codice fiscale e la stessa sede legale. La doglianza, quindi, non coglie nel segno, perché si appunta su due profili non rilevanti, e cioè sul fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non era in liquidazione e sul fatto che la verifica dell'art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 era stata effettuata a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente non ha, invece, contestato che vi era continuità tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la TD, per cui era ascrivibile a questa la fattura emessa dalla ,prima, e quindi, in definitiva, non ha contestato che la dichiarazione non fosse infedele. In definitiva, !a sentenza impugnata resiste a entrambe le censure sollevate. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente Onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile li ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa
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