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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 12188/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5352/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, Via D ei [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio DLA [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli A vv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA , n. 3058/2018,depositata il 03/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal consigliereRosanna Angarano. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre , con unico motivo , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello del medesimo avverso la sentenza della C.t.p. di Varese che , a propria volta,aveva rigettato il ricorso con il quale aveva impugnato il silenzio rifiuto frapposto all’istanza di rimborso di parte delle ritenute su reddito da lavoro dipendente percepito dal 2011 al 2014.

2. Il contribuente assumeva di avere tutti i requisiti per beneficiare degli incentivi fiscaliprevisti dall’art. 3, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 238per il rientro dei lavoratori in Italia e, conseguentemente , per poter godere del computo del solo 30 per cento del reddito da lavoro dipendente per la formazione della base imponibile; per l’effetto, poiché aveva prudenzialmente versato l’Irpef sull’intero ammontare del reddito, avanzava istanza di rimborso sull’eccedenza e impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulla stessa.

3. La C.t.p. rigettava il ricorso assumendo che mancava il requisito della nuova assunzione in Italia in quanto il contribuente era stato assunto presso altra società del medesimo gruppo cui apparteneva la società presso la quale prestava servizio nel [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, non si versava nella fattispecie di assunzion e in Italia a seguito di un periodo minimo di permanenza all’estero;che vi era stato un mero trasferimento da una sede all’altra della medesima società.

Assumeva, altresì, che il contribuente aveva trasferito la residenza in Italia oltre il temine di tremesi dall’assunzione previsto dalla norma .

4. La C.t.r. confermava detta sentenza.

Considerato che:

1. Con l’unicomotivo ilricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi1, lett. a) e 2 , legge n. 238 del 2010 .

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Con una prima censura,critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso ricorresse la fattispecie di una nuova assunzione; evidenzia che alcun rilievo assumeva, ai fini del beneficio richiesto , il rapporto tra le società (quella estera e quella italiana) presso le quali aveva prestato servizio.

Con una seconda censura, critica la sentenza impugnata per aver dato rilevanza al requisito del trasferimento della residenza anagrafica, e non al concettodi domicilio e residenza civilistici, da intendersi come centro dei propri affari ed interessi e dimora abituale.

2. La prima censuranon è fondata .

2.1. L’art. 2, comma 1, legge n. 238 del 2010 riconosce il diritto alla concessione dei benefici fiscali di cuial successivo articolo 3 (ivi incluso quello reclamato dal ricorrente che prevede ilconcorso del reddito da lavoro dipendente alla formazione dell’imponibile solo in misura pari al 30 per cento) a « i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolt o continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avvianoun'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchéla propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività».

2.2. La C.t.r. ha negato la sussistenza delrequisito dell’assunzione in Italia.Ha affermato, infatti, che non si era in presenza di «una nuova assunzione in Italia […] ma di semplice trasferimento da una sede estera (Londra) ad altra sede in Italia (Milano) della medesima società (stesso datore di lavoro) per la quale ha continuato a lavorare».

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

2.3. Il ricorrente assume che i giudici di secondo grado avrebbero escluso il diritto al beneficio in ragione dell’appartenenza delle due distinte entità giuridiche al medesimo gruppo societario; che questo, tuttavia, sarebbe fatto privo di rilevanza , come confermato, se pure con riferimento a successive edizioni delle leggi adottate per il rientro dei lavoratori in Italia, dalle circolari rese dalla stessa Agenzia delle Entrate.

2.4. La censura non ha attinenza con il decisum.

La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla esistenza di due entità giuridiche appartenenti al medesimo gruppo.

Al contrario, la C.t.r. ha escluso il beneficio affermando che si trattava della «medesima società (stesso datore di lavoro)» preso la quale il ricorrente aveva «continuato a lavorare»; che detta società aveva due sedi, una a Londra e l’altra a Milano; che vi era stato «semplice trasferimento» da una sede all’altra.

La C.t.r., pertanto, ha escluso sia la diversa soggettivitàgiuridica del datore di lavorosia la sussistenza di una nuova assunzione.

2.5. Tale motivazione è conforme al dettato normativo che, infatti, va interpretato, in ragione del chiaro tenore letterale, riconoscendo il beneficio in ragione dell’instaurarsi di un nuovo rapporto di lavoro che, invece,nel caso in esame, con giudizio in fatto, è stato escluso.

2.6. Il ricorrente insiste nell’affermare che si trattava di due società diverse, se pure appartenenti al medesimo gruppo,e che vi era stata l’instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale.

Così argomentando, tuttavia, sollecita una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del meritoa ritenere l’unicità e continuità del rapporto di lavoro.

Infatti , pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, ad un nuovo vaglio dei fatti, così da realizzare una surrettizia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/ 2017, n. 8758).

Oggetto del giudizio che si demanda a questa Corte, sebbene il motivo sia stato rubricato come violazione di legge, non è , pertanto l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass.13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).

3. Poiché le censure avverso la prima ratiosono risultate infondate, nei termini di cui sopra, il motivo del ricorso , relativo all a seconda ragione di decisione, con la quale si è esclusa la sussistenza dell’ulteriore requisito del trasferimento entro sei mesi della residenza, è inammissibile.

Infatti,qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (tra le più recenti, Cass.14/08/2020, n. 17182).

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.200,00a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5352/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, Via D ei [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio DLA [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli A vv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 3058/2018,depositata il 03/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 dal consigliereRosanna Angarano. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre , con unico motivo , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello del medesimo avverso la sentenza della C.t.p. di Varese che , a propria volta,aveva rigettato il ricorso con il quale aveva impugnato il silenzio rifiuto frapposto all’istanza di rimborso di parte delle ritenute su reddito da lavoro dipendente percepito dal 2011 al 2014. 2. Il contribuente assumeva di avere tutti i requisiti per beneficiare degli incentivi fiscaliprevisti dall’art. 3, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 238per il rientro dei lavoratori in Italia e, conseguentemente , per poter godere del computo del solo 30 per cento del reddito da lavoro dipendente per la formazione della base imponibile; per l’effetto, poiché aveva prudenzialmente versato l’Irpef sull’intero ammontare del reddito, avanzava istanza di rimborso sull’eccedenza e impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulla stessa. 3. La C.t.p. rigettava il ricorso assumendo che mancava il requisito della nuova assunzione in Italia in quanto il contribuente era stato assunto presso altra società del medesimo gruppo cui apparteneva la società presso la quale prestava servizio nel [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, non si versava nella fattispecie di assunzion e in Italia a seguito di un periodo minimo di permanenza all’estero;che vi era stato un mero trasferimento da una sede all’altra della medesima società. Assumeva, altresì, che il contribuente aveva trasferito la residenza in Italia oltre il temine di tremesi dall’assunzione previsto dalla norma . 4. La C.t.r. confermava detta sentenza. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo ilricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi1, lett. a) e 2 , legge n. 238 del 2010 . Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Con una prima censura,critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso ricorresse la fattispecie di una nuova assunzione; evidenzia che alcun rilievo assumeva, ai fini del beneficio richiesto , il rapporto tra le società (quella estera e quella italiana) presso le quali aveva prestato servizio. Con una seconda censura, critica la sentenza impugnata per aver dato rilevanza al requisito del trasferimento della residenza anagrafica, e non al concettodi domicilio e residenza civilistici, da intendersi come centro dei propri affari ed interessi e dimora abituale. 2. La prima censuranon è fondata . 2.1. L’art. 2, comma 1, legge n. 238 del 2010 riconosce il diritto alla concessione dei benefici fiscali di cuial successivo articolo 3 (ivi incluso quello reclamato dal ricorrente che prevede ilconcorso del reddito da lavoro dipendente alla formazione dell’imponibile solo in misura pari al 30 per cento) a « i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolt o continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avvianoun'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonchéla propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività». 2.2. La C.t.r. ha negato la sussistenza delrequisito dell’assunzione in Italia.Ha affermato, infatti, che non si era in presenza di «una nuova assunzione in Italia […] ma di semplice trasferimento da una sede estera (Londra) ad altra sede in Italia (Milano) della medesima società (stesso datore di lavoro) per la quale ha continuato a lavorare». Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 2.3. Il ricorrente assume che i giudici di secondo grado avrebbero escluso il diritto al beneficio in ragione dell’appartenenza delle due distinte entità giuridiche al medesimo gruppo societario; che questo, tuttavia, sarebbe fatto privo di rilevanza , come confermato, se pure con riferimento a successive edizioni delle leggi adottate per il rientro dei lavoratori in Italia, dalle circolari rese dalla stessa Agenzia delle Entrate. 2.4. La censura non ha attinenza con il decisum. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla esistenza di due entità giuridiche appartenenti al medesimo gruppo. Al contrario, la C.t.r. ha escluso il beneficio affermando che si trattava della «medesima società (stesso datore di lavoro)» preso la quale il ricorrente aveva «continuato a lavorare»; che detta società aveva due sedi, una a Londra e l’altra a Milano; che vi era stato «semplice trasferimento» da una sede all’altra. La C.t.r., pertanto, ha escluso sia la diversa soggettivitàgiuridica del datore di lavorosia la sussistenza di una nuova assunzione. 2.5. Tale motivazione è conforme al dettato normativo che, infatti, va interpretato, in ragione del chiaro tenore letterale, riconoscendo il beneficio in ragione dell’instaurarsi di un nuovo rapporto di lavoro che, invece,nel caso in esame, con giudizio in fatto, è stato escluso. 2.6. Il ricorrente insiste nell’affermare che si trattava di due società diverse, se pure appartenenti al medesimo gruppo,e che vi era stata l’instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale. Così argomentando, tuttavia, sollecita una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del meritoa ritenere l’unicità e continuità del rapporto di lavoro. Infatti , pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, ad un nuovo vaglio dei fatti, così da realizzare una surrettizia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/ 2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si demanda a questa Corte, sebbene il motivo sia stato rubricato come violazione di legge, non è , pertanto l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass.13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). 3. Poiché le censure avverso la prima ratiosono risultate infondate, nei termini di cui sopra, il motivo del ricorso , relativo all a seconda ragione di decisione, con la quale si è esclusa la sussistenza dell’ulteriore requisito del trasferimento entro sei mesi della residenza, è inammissibile. Infatti,qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (tra le più recenti, Cass.14/08/2020, n. 17182). 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.200,00a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 unificato pari a
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