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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27137/2026

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Corte d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto in data 25 novembre 2025, la Corte d’appello di Roma haconfermato il provvedimento con cui il Tribunale di Roma aveva disposto la misuradi prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la duratadi tre anni e della confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].La misura di prevenzione reale ha avuto ad oggetto un immobile, nonchédiverse somme di denaro per l’importo di circa un milione e mezzo di euro, oltre anumerosi orologi di pregio.2.

Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando cinque motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 24 e111 Cost., 521 cod. proc. pen. e 7 d.lgs n. 159 del 2011.Secondo il ricorrente sarebbe violato il principio di correlazione tra proposta edecreto, dal momento che la richiesta di misura era stata originariamenteavanzata ritenendo il ricorrente soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. b) deld.lgs. n. 159 del 2011, mentre la Corte territoriale ha ritenuto sussistente anchee soprattutto la pericolosità di cui all’art. 1, lett. c) del citato decreto, valorizzandoil rinvenimento di armi nel marzo 2023.

In tal modo il decreto impugnato avrebbeoperato una non consentita estensione della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA],fondata su presupposti del tutto diversi rispetto a quelli contestati.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla valutazione di sussistenza della pericolosità di cui all’art. 1, lett. c) deld.lgs. n. 159 del 2011.Il decreto impugnato avrebbe fondato detta valutazione sulla base di due soliepisodi isolati nel tempo, uno risalente al 2019 e l’altro al 2023.

In ogni casoavrebbe travisato il fatto storico relativo all’episodio del 2019, omettendo diconsiderare che in relazione ad esso il GIP aveva rigettato la richiesta del pubblicoministero di applicazione della misura cautelare per il delitto di porto e detenzionedi arma in luogo pubblico per difetto di gravità indiziaria.2.3.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla valutazione di attualità della pericolosità sociale.

La Corte territorialeavrebbe recepito acriticamente i fatti oggetto del procedimento “AEDARS”, comeindicati nel capo di imputazione, senza che sia intervenuta sentenza definitiva dicondanna e senza comunque operarne una valutazione autonoma.

Inoltre,avrebbe valorizzato il decreto di applicazione di misure personali e patrimonialiemesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], che non era stato neppure menzionato nellarichiesta del pubblico ministero.

In modo manifestamente illogico per interpretareil contenuto delle conversazioni intercettate nel 2023 avrebbe utilizzato il cd.

“libromastro” risalente a oltre dieci anni prima.2.4.

Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla perimetrazione temporale della confisca e alla sussistenza deipresupposti della stessa.Il decreto impugnato avrebbe disatteso il principio della necessariacorrelazione cronologica tra l’acquisto del bene e la manifestazione dellapericolosità sociale, estendendo la confisca all’intero patrimonio del [OSCURATO:PERSONA],includendo anche beni acquistati prima del 2006 e nel periodo dal 2013 al 2018,senza fornire prova del nesso di pertinenzialità.Avrebbe inoltre ritenuto sussistente la pericolosità anche nell’arco temporalesuddetto, nonostante che in tale periodo non risulti che il ricorrente abbia posto inessere alcun reato, dovendosi ritenere illegittimo il richiamo alle dichiarazioni delcoimputato nel reato di usura, [OSCURATO:PERSONA], di cui non sarebbe stata valutatal’attendibilità, nonché il riferimento al “libro mastro” rinvenuto, il quale risalirebbea oltre dieci anni prima.

La Corte territoriale avrebbe inoltre erroneamente valutatola consulenza di parte che aveva documentato che la disponibilità di un ingentepatrimonio finanziario lecito era stata accumulata tra il 1992 e il 2001, e dunqueprima dell’inizio della pericolosità socialeL’erroneità della perimetrazione temporale avrebbe portato ad estendere laconfisca a beni che non ricadrebbero nel periodo di pericolosità accertata.

Ildecreto impugnato, infine, avrebbe operato una illegittima inversione della prova,sostenendo che incombeva sulla difesa dimostrare la fonte lecita dei capitaliaccumulati dal proposto.2.5.

Il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 6, 8 e13 d.lgs. n. 159 del 2011 e agli artt. 13 e 27 Cost., nonché violazione del principiodi proporzionalità e rieducazione nella determinazione della durata della misura diprevenzione.

La Corte territoriale avrebbe confermato la durata di tre anni dellamisura di prevenzione personale, omettendo di valutare l’incidenza dello stato didetenzione in atto del proposto sulla pericolosità sociale dello stesso, così negandola funzione risocializzatrice della pena e trascurando di considerare l’evoluzionedella personalità del ricorrente successivamente alla proposta della misura.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel suo complesso infondato.2.

Il primo motivo è infondato.È pacifico che nel procedimento di prevenzione il giudice di merito puòriqualificare in sede di decisione la «tipologia» di pericolosità sociale ravvisata inconcreto; detto diverso inquadramento della condotta pericolosa non comportaalcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione stante lafluidità degli addebiti tipica del giudizio di prevenzione (si veda, tra le altre, Sez.1 n. 25701 del 28.6.2006, Arena, Rv 234847, Sez. 1, n. 32032 del 10/6/2013, Rv.256451, Sez. 1 n. 29966 del 08/04/2013, Rv. 256415).

Tuttavia, in tali casi deveessere sempre garantito il contraddittorio sugli elementi fattuali sintomatici dellapericolosità sociale; ciò implica che detti elementi non possono essere individuatidal giudice ma devono essere introdotti nel procedimento già in sede diformulazione della proposta e che al proposto, una volta apertosi il procedimento,deve essere sempre consentito di controdedurre (Sez. 6, n. 29157 del12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 – 01; Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro,Rv. 274915 – 01; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, Rv. 256451).

Il giudice puòlegittimamente ritenere una «categoria normativa» di pericolosità in cuiinquadrare il soggetto diversa da quella originariamente ipotizzata, facendoapplicazione del generale principio cui è sottesa la formulazione dell'art. 521,comma 1 cod. proc. pen., solo se la nuova definizione giuridica sia fondata suimedesimi elementi fattuali posti a fondamento della proposta e se su tali elementisia stato assicurato lo sviluppo di un contraddittorio effettivo e congruo rispettoalla decisione finale.Nel caso di specie i suddetti principi non risultano violati.

Invero, i giudici delmerito hanno fondato la valutazione di sussistenza, nella specie, anche dellapericolosità di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011 sulla base dei medesimielementi risultanti dalla richiesta del pubblico ministero, e costituiti dalrinvenimento nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] nel 2023 di armi modificate eclandestine, nonché dall’utilizzo nel 2019 di una pistola per minacciare l’excomplice [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, risulta dirimente il rilievo operato dalla Corte territoriale,secondo cui la pericolosità di tipo sicuritario, di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159del 2011 è stata ravvisata “in aggiunta” rispetto alla pericolosità di cui alla lett. b),sicché non viene mutata la qualificazione del tipo di pericolosità del propostoindicata nella richiesta, ma al più arricchita.Devono poi ripetersi con riguardo al presente motivo di ricorso le medesimeconsiderazioni espresse dal decreto impugnato in ordine alla genericitàdell’analogo motivo di appello, dal momento che esso non specifica come laritenuta sussistenza della suddetta pericolosità abbia inciso sulla valutazione finalecirca la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzionereale, ove si tenga conto che la stessa è fondata anche sulla ritenuta sussistenzadella pericolosità di cui alla lett. a) dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011.3.

Il secondo motivo è inammissibile.Deve al riguardo essere richiamato il pacifico orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneche deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, noncontenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stessoautosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n.5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv.270071).Nella specie, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione del decretoimpugnato il quale, nel fondare il giudizio di sussistenza della pericolosità di cuiall’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, ha richiamato l’episodio, risalente al 2019,in cui egli aveva puntato una pistola contro la persona offesa, omettendo diconsiderare che nel 2023, il GIP presso il Tribunale di Roma aveva rigettato larichiesta di applicazione della misura cautelare per difetto di gravità indiziaria,ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che l’arma utilizzatafosse vera.Tale censura è priva di autosufficienza, posto che il ricorrente non haadempiuto all’onere di allegazione sul medesimo gravante, avendo omesso ditrascrivere o allegare al ricorso il provvedimento su cui ha fondato la propriadoglianza, la quale risulta pertanto generica e incompleta.4.

Il terzo motivo, concernente la sussistenza della pericolosità, è infondato.4.1.

Sia il decreto del Tribunale che quello della Corte di appello hanno fondatoil giudizio di pericolosità del proposto sulla ritenuta sussistenza delle condizioni dicui all’art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, il quale fa riferimento a «coloroche per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi difatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivitàdelittuose».Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del2019, le categorie di delitto che, ai sensi della richiamata disposizione legittimanol’applicazione della misura di prevenzione devono presentare le seguenticaratteristiche: deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in unsignificativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generatoprofitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituitoin una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno unacomponente significativa di tale reddito.Nel caso di specie, è stato messo in rilievo, innanzitutto, che dai procedimentipenali a carico di [OSCURATO:PERSONA] è emerso che i beni rinvenuti nella sua disponibilitàerano frutto dell’attività criminale di usura e di estorsione.

Il proposto è inveroimputato in un procedimento penale per associazione a delinquere finalizzataappunto alla commissione dei suddetti reati (cd.

“Variante inattesa”), dal qualeera emerso che [OSCURATO:PERSONA] gestiva il denaro proveniente dalle attività illecitedell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA].

È inoltre emerso che egli usufruiva di unaltro canale di provvista riconducibile a contesti camorristici.

Il decreto impugnatoha altresì evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanne definitive per delittilucrogenetici, e in particolare per il delitto di associazione a delinquere finalizzataalla truffa, e per i reati fine di truffa commessi tra il 1998 e il 1999, per un ulterioredelitto di associazione a delinquere commesso nel medesimo periodo, in relazioneai quali ha patteggiato la pena, nonché per il delitto di tentata estorsione aggravataai danni di [OSCURATO:PERSONA], commesso fino al novembre 2022.

Risulta, altresì, pendenteun procedimento per il reato di associazione a delinquere finalizzata all’usura eall’estorsione dal marzo 2006 al giugno 2012.In particolare, la Corte territoriale ha messo in luce come dal procedimentocd.

“Variante inattesa” sia emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA] come “usuraioprofessionista”, rinvenendone conferma anche nel procedimento per il delitto ditentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale il Tribunale del riesamedi Roma, tracciando i rapporti tra costui e il proposto, aveva evidenziato che findagli anni ’90 [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere aiuti finanziari perdiverse migliaia di euro.Il provvedimento impugnato ha inoltre sottolineato che nel corso degli anni ilricorrente aveva movimentato ingenti somme di denaro facendo ripetutiinvestimenti per elevati importi, evidenziati anche dalla consulenza tecnica diparte, nonostante che non risultasse che egli abbia mai svolto alcuna attivitàlavorativa né abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi.4.2.

In aggiunta i giudici del merito hanno ritenuto sussistenti anche ipresupposti della pericolosità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del2011, valorizzando al riguardo la circostanza che il ricorrente è stato condannatoin via definitiva per i reati di detenzione di armi clandestine e ricettazione,commessi nel 2023, e che pende nei suoi confronti un procedimento per il reatodi possesso di armi clandestine e armi tipo guerra, commesso nel 2019.

Inoltre, èstato richiamato il contenuto delle intercettazioni ambientali disposte nel carcerein cui [OSCURATO:PERSONA] si trova detenuto, nel corso delle quali egli ha ripetutamentemanifestato l’intenzione di vendicarsi degli appartenenti alla Guardia di finanzache lo avevano arrestato.4.3.

A fronte di tale articolata ricostruzione degli elementi fondanti il giudiziodi pericolosità generica, il ricorrente si è limitato a contestare l’assenza diautonoma valutazione del materiale indiziario su cui si fondano le accuse di usuramosse nei suoi confronti.Tali argomentazioni risultano inconferenti.La giurisprudenza di legittimità ha costantemente sottolineato il rapporto diautonomia che intercorre tra procedimento di prevenzione e procedimento penale,nonché l’assenza di alcuna pregiudizialità tra di essi.Tale autonomia trova fondamento nell’art. 29 del d.lgs. n. 159 del 2011,(rubricato come "indipendenza dall'esercizio dell'azione penale"), il quale stabilisceche l’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentementedall’esercizio dell'azione penale.

Inoltre, l’art. 18, ai commi 2 e 3 del medesimodecreto prevede che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposteanche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione (comma 2)e che in tale ipotesi la richiesta di applicazione della misura di prevenzione puòessere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro iltermine di cinque anni dal decesso (comma 3).L’autonomia dei due procedimenti si manifesta – secondo la giurisprudenza dilegittimità – nella diversità dell’oggetto dell'accertamento in quanto, mentre ilprocedimento penale attiene alla verifica della colpevolezza del soggetto inrelazione ad un fatto specifico, il procedimento di prevenzione attiene allavalutazione della pericolosità o meno del soggetto in relazione al suo precedenteagire, il quale costituisce “indice rivelatore” della possibilità di compiere futurecondotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico(Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 – 01).Quanto alle interrelazioni tra i due procedimenti, questa Corte regolatrice haaffermato che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementiprobatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova edautonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delleragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità delproposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819 - 01) e puòaltresì utilizzare ai fini del giudizio di pericolosità sociale elementi di prova oindiziari tratti da procedimenti penali non ancora conclusi che può ricostruire evalutare in via autonoma, stante l’assenza di un giudicato penale; anche in talcaso il giudice è comunque tenuto a dare conto in motivazione della sussistenzadi tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzionedi proventi illeciti.

Nel caso in cui nel procedimento penale sia intervenuta unasentenza di condanna, questa rileva per il giudice della prevenzione come un“fatto” solo se è passata in giudicato, mentre, in caso contrario egli deve valutareautonomamente gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presuppostiche legittimano l’adozione della misura.

Tale autonoma valutazione compete algiudice della prevenzione anche nelle ipotesi di archiviazione del procedimento oin quelle in cui ricorra una causa estintiva del reato, in quanto egli può ricostruirela rilevanza dei fatti e giungere ad una positiva valutazione di pericolosità allorchériscontri la sussistenza nella motivazione del provvedimento di elementi sufficiential fine di ritenere comunque integrata una condotta a portata offensiva, e purchéla stessa presenti i caratteri indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24del 2019, e perciò si tratti di delitti commessi abitualmente, che abbianoeffettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbianocostituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte direddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv.280145 – 03; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 – 01; Sez. 2,n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv. 277225 - 05).Applicando tali principi al caso in esame, i giudici del merito hanno evidenziatoche [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere una serie di condotte delittuose indubbiamentedestinate ad ingenerare un profitto illecito, come emerge dai plurimi procedimentiper reati lucrogenetici cui egli è stato sottoposto.Inoltre, il decreto impugnato ha operato una valutazione specifica dellecircostanze emerse nei richiamati procedimenti, dai quali ha correttamente trattoelementi probatori per fondare il giudizio di pericolosità generica, ritenendo cheproposto aveva realizzato notevoli profitti.

A conforto di tale conclusione, la Corteterritoriale ha sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] non risulti aver mai svolto attivitàlavorativa lecita, né il ricorrente ha dato prova del contrario.Occorre al riguardo precisare che nel giudizio di prevenzione l’assunto dellaprovenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la risultante di unprocesso dimostrativo basato anche su presunzioni affidate a elementi indiziari,non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., macomunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità econcordanza (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 04).

LeSezioni unite Putignano hanno chiarito che, ai fini della configurabilità dellapericolosità generica, non è richiesto che l’analisi del giudice si spinga al punto daformulare una specifica verifica dell’effettivo risultato economico conseguitoevidenzi la capacità di tali delitti a produrre reddito illecito (Sez.

U., n. 30355 del27/03/2025, Putignano, Rv. 288300).Il decreto impugnato ha valorizzato plurimi elementi a sostegno della ritenutaprovenienza illecita del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali la difesa delricorrente si è limitata a svolgere censure del tutto generiche, senza indicare datispecifici idonei a contrastare le valutazioni di merito.5.

Il quarto motivo, con cui si contesta la perimetrazione temporale dellapericolosità, è infondato.5.1.

Conviene al riguardo premettere, in punto di diritto, che la misurapatrimoniale della confisca si giustifica se, e nei soli limiti in cui le condottecriminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamentefonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruenti rispetto al valoredei beni che si intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado digiustificare.Le Sezioni unite Spinelli hanno chiarito che la pericolosità sociale, oltre adessere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, «è anche “misuratemporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d.pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistatinell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, conriferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questainvesta, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto,o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolositàsociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibilial proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato»(Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01).

Spettacomunque al giudice di merito il compito di dettare nel caso concreto le linee dellaperimetrazione temporale della pericolosità, tenendo conto di tutte le circostanzeche caratterizzano la natura e la tipologia delle condotte su cui la stessa si fonda,la natura degli illeciti e le modalità delle diverse acquisizioni patrimoniali, dal chene deriva che la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione dellapericolosità sociale di un soggetto è questione di merito, insuscettibile dirivalutazione in sede di legittimità laddove non ci si trovi in presenza di unamotivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di leggeemendabile dalla Corte di cassazione.5.2.

Nel caso in esame, i giudici del merito hanno ritenuto sussistente lapericolosità del [OSCURATO:PERSONA] a partire dalla fine degli anni ’90, mettendo in rilievo nonsolo che a tale epoca risalgono i delitti di associazione a delinquere finalizzata allatruffa per cui egli è stato condannato in via definitiva, ma altresì che dal decretodella medesima Corte territoriale emesso nell’ambito del procedimento diprevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonché dal provvedimento del Tribunale delriesame emesso nel procedimento per tentata estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edi detenzione e porto illegale di armi, risulta che i rapporti tra i due risalgono aglianni ’90 e che [OSCURATO:PERSONA] aveva preso in prestito da [OSCURATO:PERSONA] diverse migliaia di euro.Il decreto ha inoltre rilevato che l’attività usuraria del proposto risulta essereproseguita successivamente, richiamando al riguardo sia il procedimento “Aedars”,avente ad oggetto proprio l’associazione a delinquere finalizzata all’usura neglianni dal 2006 al 2012, sia le risultanze delle intercettazioni ambientali delleconversazioni che si sono svolte nel 2023 mentre [OSCURATO:PERSONA] era in carcere e dallequali risulta che anche durante la detenzione egli continuava a svolgere taleDa tali elementi i giudici del merito hanno desunto, in modo logico e coerente,la perduranza della pericolosità del proposto per tutto l’arco temporaleconsiderato, sottolineando l’ulteriore ma determinante circostanza che Cozzolinonon risulta aver mai svolto attività lavorativa lecita né aver mai presentato alcunadichiarazione dei redditi.Tale circostanza, a fronte della ingentissima entità delle somme investiteconferma della provenienza illecita della provvista utilizzata per effettuare i relativiinvestimenti, non avendo il ricorrente dimostrato la fonte lecita della stessa, népotendo rilevare a tal fine che il denaro utilizzato fosse provento o reimpiegodell’evasione fiscale, stante lo specifico divieto posto dall’art. 24, comma 1, d.lgs.n. 159 del 2011.Non ricorre nel ragionamento condotto dai giudici del merito alcuna indebitainversione dell’onere della prova, come sostenuto dal ricorrente.Invero, una volta verificata la condizione soggettiva che si tratta di soggettoabitualmente dedito a traffici delittuosi o che viva abitualmente, anche in parte,con i proventi di attività delittuosa, opera la presunzione della illecita provenienzadei beni riconducibili a soggetti ritenuti socialmente pericolosi ove si possaragionevolmente ritenere che tali beni siano stati acquistati con i proventi direlativa, sicché al soggetto interessato è sempre riconosciuta la facoltà di fornireuna prova contraria e liberatoria, dimostrando la legittima provenienza dei beniunite Spinelli hanno affermato che al soggetto inciso è sufficiente la meraallegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei,“ragionevolmente e plausibilmente”, ad indicare la lecita provenienza dei beni(Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 - 01).Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a tale onere di prova contraria,non documentando in alcun modo la provenienza lecita delle rilevantissimedisponibilità patrimoniali, ma limitandosi a svolgere argomentazioni generiche,meramente assertive, che non incidono sulla individuazione dell’arco temporalelungo il quale i giudici del merito hanno ritenuto essersi sviluppata la pericolositàdel proposto.6.

Il quinto motivo, con cui si contesta la durata della misura dellasorveglianza speciale irrogata, è infondato.6.1.

Occorre preliminarmente ricordare che, nel procedimento di prevenzione,il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo ildisposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.

Ciò significa che il sindacatodi legittimità rinviene contenuto e cornice di definizione nella denuncia, e nelconseguente riscontro, dell’inosservanza (o erronea applicazione) delle regolelegali che presiedono al sistema della prevenzione penale, ovvero di unamotivazione inesistente o meramente apparente (art. 125, comma 3, cod. proc.pen.).Sotto quest’ultimo aspetto, è scrutinabile dinanzi alla Corte di cassazionesoltanto la carenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale datradursi nella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprenderelo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (ex plurimis Sez.

U, n. 33451del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico,Rv. 266365-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01).6.2.

Vanno esclusi nella specie vizi di violazione di legge, essendosi la Corteterritoriale attenuta nella quantificazione della misura ai limiti edittali fissatidall’art. 8, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale stabilisce che la durata della misura diprevenzione non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.Neppure si riscontrano lacune del percorso argomentativo seguito dal decretoimpugnato, dal momento che lo stesso ha dato motivato conto dell’esistenza didati sintomatici dell’attualità della pericolosità sociale e del coefficiente di talepericolosità, rispetto alla quale ha in modo coerente parametrato la durata dellamisura irrogata.7.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 25 novembre 2025, la Corte d’appello di Roma haconfermato il provvedimento con cui il Tribunale di Roma aveva disposto la misuradi prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la duratadi tre anni e della confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].La misura di prevenzione reale ha avuto ad oggetto un immobile, nonchédiverse somme di denaro per l’importo di circa un milione e mezzo di euro, oltre anumerosi orologi di pregio.2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando cinque motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 24 e111 Cost., 521 cod. proc. pen. e 7 d.lgs n. 159 del 2011.Secondo il ricorrente sarebbe violato il principio di correlazione tra proposta edecreto, dal momento che la richiesta di misura era stata originariamenteavanzata ritenendo il ricorrente soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. b) deld.lgs. n. 159 del 2011, mentre la Corte territoriale ha ritenuto sussistente anchee soprattutto la pericolosità di cui all’art. 1, lett. c) del citato decreto, valorizzandoil rinvenimento di armi nel marzo 2023. In tal modo il decreto impugnato avrebbeoperato una non consentita estensione della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA],fondata su presupposti del tutto diversi rispetto a quelli contestati.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla valutazione di sussistenza della pericolosità di cui all’art. 1, lett. c) deld.lgs. n. 159 del 2011.Il decreto impugnato avrebbe fondato detta valutazione sulla base di due soliepisodi isolati nel tempo, uno risalente al 2019 e l’altro al 2023. In ogni casoavrebbe travisato il fatto storico relativo all’episodio del 2019, omettendo diconsiderare che in relazione ad esso il GIP aveva rigettato la richiesta del pubblicoministero di applicazione della misura cautelare per il delitto di porto e detenzionedi arma in luogo pubblico per difetto di gravità indiziaria.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla valutazione di attualità della pericolosità sociale. La Corte territorialeavrebbe recepito acriticamente i fatti oggetto del procedimento “AEDARS”, comeindicati nel capo di imputazione, senza che sia intervenuta sentenza definitiva dicondanna e senza comunque operarne una valutazione autonoma. Inoltre,avrebbe valorizzato il decreto di applicazione di misure personali e patrimonialiemesso a carico di [OSCURATO:PERSONA], che non era stato neppure menzionato nellarichiesta del pubblico ministero. In modo manifestamente illogico per interpretareil contenuto delle conversazioni intercettate nel 2023 avrebbe utilizzato il cd. “libromastro” risalente a oltre dieci anni prima.2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla perimetrazione temporale della confisca e alla sussistenza deipresupposti della stessa.Il decreto impugnato avrebbe disatteso il principio della necessariacorrelazione cronologica tra l’acquisto del bene e la manifestazione dellapericolosità sociale, estendendo la confisca all’intero patrimonio del [OSCURATO:PERSONA],includendo anche beni acquistati prima del 2006 e nel periodo dal 2013 al 2018,senza fornire prova del nesso di pertinenzialità.Avrebbe inoltre ritenuto sussistente la pericolosità anche nell’arco temporalesuddetto, nonostante che in tale periodo non risulti che il ricorrente abbia posto inessere alcun reato, dovendosi ritenere illegittimo il richiamo alle dichiarazioni delcoimputato nel reato di usura, [OSCURATO:PERSONA], di cui non sarebbe stata valutatal’attendibilità, nonché il riferimento al “libro mastro” rinvenuto, il quale risalirebbea oltre dieci anni prima. La Corte territoriale avrebbe inoltre erroneamente valutatola consulenza di parte che aveva documentato che la disponibilità di un ingentepatrimonio finanziario lecito era stata accumulata tra il 1992 e il 2001, e dunqueprima dell’inizio della pericolosità socialeL’erroneità della perimetrazione temporale avrebbe portato ad estendere laconfisca a beni che non ricadrebbero nel periodo di pericolosità accertata. Ildecreto impugnato, infine, avrebbe operato una illegittima inversione della prova,sostenendo che incombeva sulla difesa dimostrare la fonte lecita dei capitaliaccumulati dal proposto.2.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 6, 8 e13 d.lgs. n. 159 del 2011 e agli artt. 13 e 27 Cost., nonché violazione del principiodi proporzionalità e rieducazione nella determinazione della durata della misura diprevenzione. La Corte territoriale avrebbe confermato la durata di tre anni dellamisura di prevenzione personale, omettendo di valutare l’incidenza dello stato didetenzione in atto del proposto sulla pericolosità sociale dello stesso, così negandola funzione risocializzatrice della pena e trascurando di considerare l’evoluzionedella personalità del ricorrente successivamente alla proposta della misura.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.2. Il primo motivo è infondato.È pacifico che nel procedimento di prevenzione il giudice di merito puòriqualificare in sede di decisione la «tipologia» di pericolosità sociale ravvisata inconcreto; detto diverso inquadramento della condotta pericolosa non comportaalcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione stante lafluidità degli addebiti tipica del giudizio di prevenzione (si veda, tra le altre, Sez.1 n. 25701 del 28.6.2006, Arena, Rv 234847, Sez. 1, n. 32032 del 10/6/2013, Rv.256451, Sez. 1 n. 29966 del 08/04/2013, Rv. 256415). Tuttavia, in tali casi deveessere sempre garantito il contraddittorio sugli elementi fattuali sintomatici dellapericolosità sociale; ciò implica che detti elementi non possono essere individuatidal giudice ma devono essere introdotti nel procedimento già in sede diformulazione della proposta e che al proposto, una volta apertosi il procedimento,deve essere sempre consentito di controdedurre (Sez. 6, n. 29157 del12/04/2023, Valenti, Rv. 285039 – 01; Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro,Rv. 274915 – 01; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, Rv. 256451). Il giudice puòlegittimamente ritenere una «categoria normativa» di pericolosità in cuiinquadrare il soggetto diversa da quella originariamente ipotizzata, facendoapplicazione del generale principio cui è sottesa la formulazione dell'art. 521,comma 1 cod. proc. pen., solo se la nuova definizione giuridica sia fondata suimedesimi elementi fattuali posti a fondamento della proposta e se su tali elementisia stato assicurato lo sviluppo di un contraddittorio effettivo e congruo rispettoalla decisione finale.Nel caso di specie i suddetti principi non risultano violati. Invero, i giudici delmerito hanno fondato la valutazione di sussistenza, nella specie, anche dellapericolosità di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011 sulla base dei medesimielementi risultanti dalla richiesta del pubblico ministero, e costituiti dalrinvenimento nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] nel 2023 di armi modificate eclandestine, nonché dall’utilizzo nel 2019 di una pistola per minacciare l’excomplice [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, risulta dirimente il rilievo operato dalla Corte territoriale,secondo cui la pericolosità di tipo sicuritario, di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159del 2011 è stata ravvisata “in aggiunta” rispetto alla pericolosità di cui alla lett. b),sicché non viene mutata la qualificazione del tipo di pericolosità del propostoindicata nella richiesta, ma al più arricchita.Devono poi ripetersi con riguardo al presente motivo di ricorso le medesimeconsiderazioni espresse dal decreto impugnato in ordine alla genericitàdell’analogo motivo di appello, dal momento che esso non specifica come laritenuta sussistenza della suddetta pericolosità abbia inciso sulla valutazione finalecirca la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzionereale, ove si tenga conto che la stessa è fondata anche sulla ritenuta sussistenzadella pericolosità di cui alla lett. a) dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011.3. Il secondo motivo è inammissibile.Deve al riguardo essere richiamato il pacifico orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazioneche deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, noncontenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stessoautosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n.5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv.270071).Nella specie, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione del decretoimpugnato il quale, nel fondare il giudizio di sussistenza della pericolosità di cuiall’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, ha richiamato l’episodio, risalente al 2019,in cui egli aveva puntato una pistola contro la persona offesa, omettendo diconsiderare che nel 2023, il GIP presso il Tribunale di Roma aveva rigettato larichiesta di applicazione della misura cautelare per difetto di gravità indiziaria,ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che l’arma utilizzatafosse vera.Tale censura è priva di autosufficienza, posto che il ricorrente non haadempiuto all’onere di allegazione sul medesimo gravante, avendo omesso ditrascrivere o allegare al ricorso il provvedimento su cui ha fondato la propriadoglianza, la quale risulta pertanto generica e incompleta.4. Il terzo motivo, concernente la sussistenza della pericolosità, è infondato.4.1. Sia il decreto del Tribunale che quello della Corte di appello hanno fondatoil giudizio di pericolosità del proposto sulla ritenuta sussistenza delle condizioni dicui all’art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, il quale fa riferimento a «coloroche per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi difatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivitàdelittuose».Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del2019, le categorie di delitto che, ai sensi della richiamata disposizione legittimanol’applicazione della misura di prevenzione devono presentare le seguenticaratteristiche: deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in unsignificativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generatoprofitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituitoin una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno unacomponente significativa di tale reddito.Nel caso di specie, è stato messo in rilievo, innanzitutto, che dai procedimentipenali a carico di [OSCURATO:PERSONA] è emerso che i beni rinvenuti nella sua disponibilitàerano frutto dell’attività criminale di usura e di estorsione. Il proposto è inveroimputato in un procedimento penale per associazione a delinquere finalizzataappunto alla commissione dei suddetti reati (cd. “Variante inattesa”), dal qualeera emerso che [OSCURATO:PERSONA] gestiva il denaro proveniente dalle attività illecitedell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. È inoltre emerso che egli usufruiva di unaltro canale di provvista riconducibile a contesti camorristici. Il decreto impugnatoha altresì evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanne definitive per delittilucrogenetici, e in particolare per il delitto di associazione a delinquere finalizzataalla truffa, e per i reati fine di truffa commessi tra il 1998 e il 1999, per un ulterioredelitto di associazione a delinquere commesso nel medesimo periodo, in relazioneai quali ha patteggiato la pena, nonché per il delitto di tentata estorsione aggravataai danni di [OSCURATO:PERSONA], commesso fino al novembre 2022. Risulta, altresì, pendenteun procedimento per il reato di associazione a delinquere finalizzata all’usura eall’estorsione dal marzo 2006 al giugno 2012.In particolare, la Corte territoriale ha messo in luce come dal procedimentocd. “Variante inattesa” sia emersa la figura di [OSCURATO:PERSONA] come “usuraioprofessionista”, rinvenendone conferma anche nel procedimento per il delitto ditentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale il Tribunale del riesamedi Roma, tracciando i rapporti tra costui e il proposto, aveva evidenziato che findagli anni ’90 [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere aiuti finanziari perdiverse migliaia di euro.Il provvedimento impugnato ha inoltre sottolineato che nel corso degli anni ilricorrente aveva movimentato ingenti somme di denaro facendo ripetutiinvestimenti per elevati importi, evidenziati anche dalla consulenza tecnica diparte, nonostante che non risultasse che egli abbia mai svolto alcuna attivitàlavorativa né abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi.4.2. In aggiunta i giudici del merito hanno ritenuto sussistenti anche ipresupposti della pericolosità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del2011, valorizzando al riguardo la circostanza che il ricorrente è stato condannatoin via definitiva per i reati di detenzione di armi clandestine e ricettazione,commessi nel 2023, e che pende nei suoi confronti un procedimento per il reatodi possesso di armi clandestine e armi tipo guerra, commesso nel 2019. Inoltre, èstato richiamato il contenuto delle intercettazioni ambientali disposte nel carcerein cui [OSCURATO:PERSONA] si trova detenuto, nel corso delle quali egli ha ripetutamentemanifestato l’intenzione di vendicarsi degli appartenenti alla Guardia di finanzache lo avevano arrestato.4.3. A fronte di tale articolata ricostruzione degli elementi fondanti il giudiziodi pericolosità generica, il ricorrente si è limitato a contestare l’assenza diautonoma valutazione del materiale indiziario su cui si fondano le accuse di usuramosse nei suoi confronti.Tali argomentazioni risultano inconferenti.La giurisprudenza di legittimità ha costantemente sottolineato il rapporto diautonomia che intercorre tra procedimento di prevenzione e procedimento penale,nonché l’assenza di alcuna pregiudizialità tra di essi.Tale autonomia trova fondamento nell’art. 29 del d.lgs. n. 159 del 2011,(rubricato come "indipendenza dall'esercizio dell'azione penale"), il quale stabilisceche l’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentementedall’esercizio dell'azione penale. Inoltre, l’art. 18, ai commi 2 e 3 del medesimodecreto prevede che le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposteanche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione (comma 2)e che in tale ipotesi la richiesta di applicazione della misura di prevenzione puòessere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro iltermine di cinque anni dal decesso (comma 3).L’autonomia dei due procedimenti si manifesta – secondo la giurisprudenza dilegittimità – nella diversità dell’oggetto dell'accertamento in quanto, mentre ilprocedimento penale attiene alla verifica della colpevolezza del soggetto inrelazione ad un fatto specifico, il procedimento di prevenzione attiene allavalutazione della pericolosità o meno del soggetto in relazione al suo precedenteagire, il quale costituisce “indice rivelatore” della possibilità di compiere futurecondotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico(Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 – 01).Quanto alle interrelazioni tra i due procedimenti, questa Corte regolatrice haaffermato che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementiprobatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova edautonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delleragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità delproposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819 - 01) e puòaltresì utilizzare ai fini del giudizio di pericolosità sociale elementi di prova oindiziari tratti da procedimenti penali non ancora conclusi che può ricostruire evalutare in via autonoma, stante l’assenza di un giudicato penale; anche in talcaso il giudice è comunque tenuto a dare conto in motivazione della sussistenzadi tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla produzionedi proventi illeciti. Nel caso in cui nel procedimento penale sia intervenuta unasentenza di condanna, questa rileva per il giudice della prevenzione come un“fatto” solo se è passata in giudicato, mentre, in caso contrario egli deve valutareautonomamente gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presuppostiche legittimano l’adozione della misura. Tale autonoma valutazione compete algiudice della prevenzione anche nelle ipotesi di archiviazione del procedimento oin quelle in cui ricorra una causa estintiva del reato, in quanto egli può ricostruirela rilevanza dei fatti e giungere ad una positiva valutazione di pericolosità allorchériscontri la sussistenza nella motivazione del provvedimento di elementi sufficiential fine di ritenere comunque integrata una condotta a portata offensiva, e purchéla stessa presenti i caratteri indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24del 2019, e perciò si tratti di delitti commessi abitualmente, che abbianoeffettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbianocostituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte direddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv.280145 – 03; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 – 01; Sez. 2,n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv. 277225 - 05).Applicando tali principi al caso in esame, i giudici del merito hanno evidenziatoche [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere una serie di condotte delittuose indubbiamentedestinate ad ingenerare un profitto illecito, come emerge dai plurimi procedimentiper reati lucrogenetici cui egli è stato sottoposto.Inoltre, il decreto impugnato ha operato una valutazione specifica dellecircostanze emerse nei richiamati procedimenti, dai quali ha correttamente trattoelementi probatori per fondare il giudizio di pericolosità generica, ritenendo cheproposto aveva realizzato notevoli profitti. A conforto di tale conclusione, la Corteterritoriale ha sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] non risulti aver mai svolto attivitàlavorativa lecita, né il ricorrente ha dato prova del contrario.Occorre al riguardo precisare che nel giudizio di prevenzione l’assunto dellaprovenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la risultante di unprocesso dimostrativo basato anche su presunzioni affidate a elementi indiziari,non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., macomunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità econcordanza (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 04). LeSezioni unite Putignano hanno chiarito che, ai fini della configurabilità dellapericolosità generica, non è richiesto che l’analisi del giudice si spinga al punto daformulare una specifica verifica dell’effettivo risultato economico conseguitoevidenzi la capacità di tali delitti a produrre reddito illecito (Sez. U., n. 30355 del27/03/2025, Putignano, Rv. 288300).Il decreto impugnato ha valorizzato plurimi elementi a sostegno della ritenutaprovenienza illecita del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali la difesa delricorrente si è limitata a svolgere censure del tutto generiche, senza indicare datispecifici idonei a contrastare le valutazioni di merito.5. Il quarto motivo, con cui si contesta la perimetrazione temporale dellapericolosità, è infondato.5.1. Conviene al riguardo premettere, in punto di diritto, che la misurapatrimoniale della confisca si giustifica se, e nei soli limiti in cui le condottecriminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamentefonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruenti rispetto al valoredei beni che si intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado digiustificare.Le Sezioni unite Spinelli hanno chiarito che la pericolosità sociale, oltre adessere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, «è anche “misuratemporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d.pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistatinell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, conriferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questainvesta, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto,o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolositàsociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibilial proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato»(Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). Spettacomunque al giudice di merito il compito di dettare nel caso concreto le linee dellaperimetrazione temporale della pericolosità, tenendo conto di tutte le circostanzeche caratterizzano la natura e la tipologia delle condotte su cui la stessa si fonda,la natura degli illeciti e le modalità delle diverse acquisizioni patrimoniali, dal chene deriva che la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione dellapericolosità sociale di un soggetto è questione di merito, insuscettibile dirivalutazione in sede di legittimità laddove non ci si trovi in presenza di unamotivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di leggeemendabile dalla Corte di cassazione.5.2. Nel caso in esame, i giudici del merito hanno ritenuto sussistente lapericolosità del [OSCURATO:PERSONA] a partire dalla fine degli anni ’90, mettendo in rilievo nonsolo che a tale epoca risalgono i delitti di associazione a delinquere finalizzata allatruffa per cui egli è stato condannato in via definitiva, ma altresì che dal decretodella medesima Corte territoriale emesso nell’ambito del procedimento diprevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonché dal provvedimento del Tribunale delriesame emesso nel procedimento per tentata estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] edi detenzione e porto illegale di armi, risulta che i rapporti tra i due risalgono aglianni ’90 e che [OSCURATO:PERSONA] aveva preso in prestito da [OSCURATO:PERSONA] diverse migliaia di euro.Il decreto ha inoltre rilevato che l’attività usuraria del proposto risulta essereproseguita successivamente, richiamando al riguardo sia il procedimento “Aedars”,avente ad oggetto proprio l’associazione a delinquere finalizzata all’usura neglianni dal 2006 al 2012, sia le risultanze delle intercettazioni ambientali delleconversazioni che si sono svolte nel 2023 mentre [OSCURATO:PERSONA] era in carcere e dallequali risulta che anche durante la detenzione egli continuava a svolgere taleDa tali elementi i giudici del merito hanno desunto, in modo logico e coerente,la perduranza della pericolosità del proposto per tutto l’arco temporaleconsiderato, sottolineando l’ulteriore ma determinante circostanza che Cozzolinonon risulta aver mai svolto attività lavorativa lecita né aver mai presentato alcunadichiarazione dei redditi.Tale circostanza, a fronte della ingentissima entità delle somme investiteconferma della provenienza illecita della provvista utilizzata per effettuare i relativiinvestimenti, non avendo il ricorrente dimostrato la fonte lecita della stessa, népotendo rilevare a tal fine che il denaro utilizzato fosse provento o reimpiegodell’evasione fiscale, stante lo specifico divieto posto dall’art. 24, comma 1, d.lgs.n. 159 del 2011.Non ricorre nel ragionamento condotto dai giudici del merito alcuna indebitainversione dell’onere della prova, come sostenuto dal ricorrente.Invero, una volta verificata la condizione soggettiva che si tratta di soggettoabitualmente dedito a traffici delittuosi o che viva abitualmente, anche in parte,con i proventi di attività delittuosa, opera la presunzione della illecita provenienzadei beni riconducibili a soggetti ritenuti socialmente pericolosi ove si possaragionevolmente ritenere che tali beni siano stati acquistati con i proventi direlativa, sicché al soggetto interessato è sempre riconosciuta la facoltà di fornireuna prova contraria e liberatoria, dimostrando la legittima provenienza dei beniunite Spinelli hanno affermato che al soggetto inciso è sufficiente la meraallegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei,“ragionevolmente e plausibilmente”, ad indicare la lecita provenienza dei beni(Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 - 01).Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a tale onere di prova contraria,non documentando in alcun modo la provenienza lecita delle rilevantissimedisponibilità patrimoniali, ma limitandosi a svolgere argomentazioni generiche,meramente assertive, che non incidono sulla individuazione dell’arco temporalelungo il quale i giudici del merito hanno ritenuto essersi sviluppata la pericolositàdel proposto.6. Il quinto motivo, con cui si contesta la durata della misura dellasorveglianza speciale irrogata, è infondato.6.1. Occorre preliminarmente ricordare che, nel procedimento di prevenzione,il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo ildisposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Ciò significa che il sindacatodi legittimità rinviene contenuto e cornice di definizione nella denuncia, e nelconseguente riscontro, dell’inosservanza (o erronea applicazione) delle regolelegali che presiedono al sistema della prevenzione penale, ovvero di unamotivazione inesistente o meramente apparente (art. 125, comma 3, cod. proc.pen.).Sotto quest’ultimo aspetto, è scrutinabile dinanzi alla Corte di cassazionesoltanto la carenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale datradursi nella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprenderelo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (ex plurimis Sez. U, n. 33451del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico,Rv. 266365-01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01).6.2. Vanno esclusi nella specie vizi di violazione di legge, essendosi la Corteterritoriale attenuta nella quantificazione della misura ai limiti edittali fissatidall’art. 8, d.lgs. n. 159 del 2011, il quale stabilisce che la durata della misura diprevenzione non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.Neppure si riscontrano lacune del percorso argomentativo seguito dal decretoimpugnato, dal momento che lo stesso ha dato motivato conto dell’esistenza didati sintomatici dell’attualità della pericolosità sociale e del coefficiente di talepericolosità, rispetto alla quale ha in modo coerente parametrato la durata dellamisura irrogata.7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
Decreto Cassazione n. 27137/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris