CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 2 novembre 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani del 22 maggio 2018 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione di un telefonino. Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, sono manifestamente infondati in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (v. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), come avvenuto nella specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]