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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 09357/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6557-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] a controllo pubblico R.G.N.6557/2020 Cron.

Rep.

Ud.05/12/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimato - avverso la sentenza n. 413/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/08/2019 R.G.N. 1057/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, nella dichiarata contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato che tra l’attrice [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] intercorreva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 27.4.2010 e che aveva condannato detta società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle, a titolo di indennità ex art. 32 l. n. 183/2010, una somma commisurata a 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi;

3. ha resistito la lavoratrice suddetta con controricorso;

4. il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è rimasto mero intimato;CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente con apposita nota ha depositato copia del verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra le parti costituite in questa sede, assistitedai rispettivi difensori, verbale in cui, per quanto qui interessa, la società ha rinunciato al ricorso per cassazione che qui ci occupa e la lavoratrice ha aderito a tale rinuncia;

2. giusta l’art. 390, ult. comma, c.p.c., non essendo costituito in questa sede il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., non appare necessaria la notifica dell’atto di rinuncia a detto mero intimato;

3. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;

4. nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, essendo state regolate dalle parti costituite in questa sede nel senso della loro integrale compensazione nell’ambito della conciliazione tra le stesse intervenuta;

5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M.

La Corte dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6557-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] a controllo pubblico R.G.N.6557/2020 Cron. Rep. Ud.05/12/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimato - avverso la sentenza n. 413/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/08/2019 R.G.N. 1057/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, nella dichiarata contumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato che tra l’attrice [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] intercorreva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 27.4.2010 e che aveva condannato detta società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle, a titolo di indennità ex art. 32 l. n. 183/2010, una somma commisurata a 9 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi; 3. ha resistito la lavoratrice suddetta con controricorso; 4. il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è rimasto mero intimato;CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente con apposita nota ha depositato copia del verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra le parti costituite in questa sede, assistitedai rispettivi difensori, verbale in cui, per quanto qui interessa, la società ha rinunciato al ricorso per cassazione che qui ci occupa e la lavoratrice ha aderito a tale rinuncia; 2. giusta l’art. 390, ult. comma, c.p.c., non essendo costituito in questa sede il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., non appare necessaria la notifica dell’atto di rinuncia a detto mero intimato; 3. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 4. nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, essendo state regolate dalle parti costituite in questa sede nel senso della loro integrale compensazione nell’ambito della conciliazione tra le stesse intervenuta; 5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dic
Sentenza Cassazione n. 09357/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris