CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025
Cassazione n. 03694/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 marzo 2025, che ha dichiarato inammissibile, per difetto della dichiarazione o elezione di domicilio, l'appello proposto il 5 gennaio 2024 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del 13 ottobre 2023 del Tribunale di Marsala, che lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 255, comma 3, del d. Igs. n. 152 del 2006, commesso dal 30 giugno 2021 in poi in Pantelleria. Letta la memoria del 14 ottobre 2025, con la quale l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Salerno, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della violazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (SS.UU. n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, Rv. 287855), secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, dovendosi altresì ribadire che non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione da parte dell'imputato nell'atto di nomina del difensore della propria residenza, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall'art, 157 cod. proc. pen. (cfr. in termini Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Rv. 261032). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.