Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00151/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposta da: A.Sp, cec530 `S,r-\S<P3:), :DitR) 1) Ministero della Giustizia, in persona dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Sassari; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Sassari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata dal Ministero della Giustizia; il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 4 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva i reclami proposti, per un verso, dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dal Ministero della Giustizia, per altro verso, da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 22 giugno 2021, con cui veniva ordinato alla Casa circondariale di Sassari la sintonizzazione dell'apparecchio televisivo utilizzato dal detenuto sui canali TV8, Focus e Dmax, costituenti una parte di quelli, più numerosi, indicati dal ricorrente.

Il rigetto del reclamo proposto dai ricorrenti si fondava sull'assunto che il diritto allo svolgimento di attività culturali e il diritto all'informazione invocati dal detenuto a sostegno della sua istanza originaria - pur non potendo essere riconosciuto nella massima estensione richiesta da Amato, con riferimento a tutti i canali televisivi controversi - non potevano essere pregiudicati dal richiamo a esigenze di tutela dell'ordine pubblico intramurario, rispetto alle quali non assumeva un rilievo decisivo il riferimento all'art. 14 della Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, che disciplina la visione dei programmi televisivi da parte dei detenuti.

2. Avverso questa ordinanza venivano proposti due ricorsi per cassazione, di cui occorre dare conto partitamente.

2.1. Con il primo di questi atti di impugnazione ricorrevano congiuntamente, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Sassari, la Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 35-bis Ord. pen., conseguenti al fatto che la richiesta di accesso ai canali televisivi presentata da [OSCURATO:PERSONA] non era tutelabile mediante lo strumento del reclamo, non incidendo sui diritti soggettivi del detenuto, ma sulle modalità di esercizio delle sue prerogative individuali, a tutela delle quali non si poteva ricorrere in sede giurisdizionale.

Si deduceva, in proposito, che le modalità di esercizio di questi diritti del detenuto erano affidate alla discrezionalità della direzione della singola struttura penitenziaria, che le valutava in funzione delle esigenze di ordine pubblico intramurario e di disciplina interna, rispetto alle quali dovevano ritenersi recessivi il diritto allo svolgimento di attività culturali e il diritto all'informazione invocati da [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.2.2.

Con il secondo di questi atti di impugnazione ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame, limitando fortemente l'accesso ai canali televisivi, determinava un pregiudizio al diritto allo svolgimento di attività culturali e al diritto all'informazione invocati dal detenuto, che non potevano essere compressi sulla base del richiamo, peraltro generico, a esigenze di tutela dell'ordine pubblico intramurario.

Ne discendeva che doveva essere consentito l'accesso di [OSCURATO:PERSONA] a tutti i canali televisivi originariamente richiesti, anche in considerazione del fatto che, al contrario di quanto affermato dalla direzione della la Casa circondariale di Sassari, la loro visione non comportava alcun pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica intramuraria.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti, per un verso, dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dal Ministero della Giustizia, per altro verso, da [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminati separatamente. 2 Devono, innanzitutto, ritenersi fondati i ricorsi proposti congiuntamente, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Sassari, dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Ministero della Giustizia.

Osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalle parti ricorrenti, la richiesta di accesso ai canali televisivi non è suscettibile di reclamo giurisdizionale, non incidendo sui diritti soggettivi del detenuto, ma sulle modalità di esercizio delle prerogative individuali, che sono affidate alla discrezionalità della direzione della singola struttura penitenziaria.

Ne discende che le modalità di esercizio dei diritti del detenuto sono sottoposte al controllo discrezionale della direzione della singola struttura penitenziaria, che le valuta in funzione delle esigenze di ordine pubblico intramurario e di disciplina interna, rispetto alle quali devono ritenersi recessivi il diritto allo svolgimento di attività culturali e il diritto all'informazione invocati da [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie.

Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui deve ritenersi legittimo il respingimento «del reclamo giurisdizionale proposto avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione penitenziaria abbia rigettato la richiesta di un detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all'informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa» (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456-01).

In questa cornice, deve rilevarsi che la richiesta di accesso ai canali televisivi presentata da [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale di sorveglianza di Sassari radicava nel diritto allo svolgimento di attività culturali e nel diritto all'informazione del detenuto, sottintende una censura alla soluzione organizzativa adottata dall'Amministrazione penitenziaria all'atto dell'emanazione ciAll'art. 14 della Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, che, però, ha inteso circoscrivere l'accesso ai principali canali della rete nazionale, nell'ambito di un ragionevole contemperamento tra le prerogative individuali del carcerato e le esigenze di organizzazione intramurarie, funzionali a esercitare il necessario controllo sulle informazioni provenienti dall'esterno (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, cit.).

Ricostruito in questi termini il diritto di accesso ai canali televisivi del detenuto, occorre ribadire che non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incida sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che soggiacciono ai poteri discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, esercitati in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interni.

Queste considerazioni impongono di ribadire la fondatezza del ricorso proposto congiuntamente dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Ministero della Giustizia.

3. Le considerazioni esposte nel paragrafo precedente, al contempo, impongono di ritenere infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame, limitando fortemente l'accesso ai canali televisivi, determinava una compressione del diritto allo svolgimento di attività culturali e del diritto all'informazione del detenuto, che non potevano essere pregiudicati dal richiamo a esigenze di tutela dell'ordine pubblico intramurario.

Non può, in proposito, non ribadirsi, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo precedente, cui si rinvia, che non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incide sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle concrete modalità di esercizio, che, come nel caso del diritto di accesso ai canali televisivi invocato da [OSCURATO:PERSONA], restano affidate ai poteri discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, che li esercita in funzione delle esigenze di ordine e di disciplina interni (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, cit.).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso in esame.

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deve, invece, disporsi, in accoglimento del ricorso proposto dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Ministero della Giustizia, l'annullamento dell'ordinanza impugnata dal Ministero della Giustizia, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Accoglie il ricorso proposto dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Ministero della Giustizia e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposta da: A.Sp, cec530 `S,r-\S<P3:), :DitR) 1) Ministero della Giustizia, in persona dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Sassari; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Sassari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata dal Ministero della Giustizia; il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 4 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva i reclami proposti, per un verso, dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dal Ministero della Giustizia, per altro verso, da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Sassari il 22 giugno 2021, con cui veniva ordinato alla Casa circondariale di Sassari la sintonizzazione dell'apparecchio televisivo utilizzato dal detenuto sui canali TV8, Focus e Dmax, costituenti una parte di quelli, più numerosi, indicati dal ricorrente. Il rigetto del reclamo proposto dai ricorrenti si fondava sull'assunto che il diritto allo svolgimento di attività culturali e il diritto all'informazione invocati dal detenuto a sostegno della sua istanza originaria - pur non potendo essere riconosciuto nella massima estensione richiesta da Amato, con riferimento a tutti i canali televisivi controversi - non potevano essere pregiudicati dal richiamo a esigenze di tutela dell'ordine pubblico intramurario, rispetto alle quali non assumeva un rilievo decisivo il riferimento all'art. 14 della Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, che disciplina la visione dei programmi televisivi da parte dei detenuti. 2. Avverso questa ordinanza venivano proposti due ricorsi per cassazione, di cui occorre dare conto partitamente. 2.1. Con il primo di questi atti di impugnazione ricorrevano congiuntamente, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Sassari, la Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 35-bis Ord. pen., conseguenti al fatto che la richiesta di accesso ai canali televisivi presentata da [OSCURATO:PERSONA] non era tutelabile mediante lo strumento del reclamo, non incidendo sui diritti soggettivi del detenuto, ma sulle modalità di esercizio delle sue prerogative individuali, a tutela delle quali non si poteva ricorrere in sede giurisdizionale. Si deduceva, in proposito, che le modalità di esercizio di questi diritti del detenuto erano affidate alla discrezionalità della direzione della singola struttura penitenziaria, che le valutava in funzione delle esigenze di ordine pubblico intramurario e di disciplina interna, rispetto alle quali dovevano ritenersi recessivi il diritto allo svolgimento di attività culturali e il diritto all'informazione invocati da [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.2.2. Con il secondo di questi atti di impugnazione ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame, limitando fortemente l'accesso ai canali televisivi, determinava un pregiudizio al diritto allo svolgimento di attività culturali e al diritto all'informazione invocati dal detenuto, che non potevano essere compressi sulla base del richiamo, peraltro generico, a esigenze di tutela dell'ordine pubblico intramurario. Ne discendeva che doveva essere consentito l'accesso di [OSCURATO:PERSONA] a tutti i canali televisivi originariamente richiesti, anche in considerazione del fatto che, al contrario di quanto affermato dalla direzione della la Casa circondariale di Sassari, la loro visione non comportava alcun pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica intramuraria. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti, per un verso, dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dal Ministero della Giustizia, per altro verso, da [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminati separatamente. 2 Devono, innanzitutto, ritenersi fondati i ricorsi proposti congiuntamente, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Sassari, dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Ministero della Giustizia. Osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalle parti ricorrenti, la richiesta di accesso ai canali televisivi non è suscettibile di reclamo giurisdizionale, non incidendo sui diritti soggettivi del detenuto, ma sulle modalità di esercizio delle prerogative individuali, che sono affidate alla discrezionalità della direzione della singola struttura penitenziaria. Ne discende che le modalità di esercizio dei diritti del detenuto sono sottoposte al controllo discrezionale della direzione della singola struttura penitenziaria, che le valuta in funzione delle esigenze di ordine pubblico intramurario e di disciplina interna, rispetto alle quali devono ritenersi recessivi il diritto allo svolgimento di attività culturali e il diritto all'informazione invocati da [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui deve ritenersi legittimo il respingimento «del reclamo giurisdizionale proposto avverso il provvedimento con cui l'Amministrazione penitenziaria abbia rigettato la richiesta di un detenuto di attivare, a proprie spese, canali televisivi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, atteso che un tale provvedimento non incide sul diritto soggettivo del detenuto all'informazione, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate alla discrezionalità amministrativa» (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, Rv. 279456-01). In questa cornice, deve rilevarsi che la richiesta di accesso ai canali televisivi presentata da [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale di sorveglianza di Sassari radicava nel diritto allo svolgimento di attività culturali e nel diritto all'informazione del detenuto, sottintende una censura alla soluzione organizzativa adottata dall'Amministrazione penitenziaria all'atto dell'emanazione ciAll'art. 14 della Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, che, però, ha inteso circoscrivere l'accesso ai principali canali della rete nazionale, nell'ambito di un ragionevole contemperamento tra le prerogative individuali del carcerato e le esigenze di organizzazione intramurarie, funzionali a esercitare il necessario controllo sulle informazioni provenienti dall'esterno (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, cit.). Ricostruito in questi termini il diritto di accesso ai canali televisivi del detenuto, occorre ribadire che non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incida sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che soggiacciono ai poteri discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, esercitati in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interni. Queste considerazioni impongono di ribadire la fondatezza del ricorso proposto congiuntamente dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Ministero della Giustizia. 3. Le considerazioni esposte nel paragrafo precedente, al contempo, impongono di ritenere infondato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame, limitando fortemente l'accesso ai canali televisivi, determinava una compressione del diritto allo svolgimento di attività culturali e del diritto all'informazione del detenuto, che non potevano essere pregiudicati dal richiamo a esigenze di tutela dell'ordine pubblico intramurario. Non può, in proposito, non ribadirsi, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo precedente, cui si rinvia, che non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incide sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle concrete modalità di esercizio, che, come nel caso del diritto di accesso ai canali televisivi invocato da [OSCURATO:PERSONA], restano affidate ai poteri discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, che li esercita in funzione delle esigenze di ordine e di disciplina interni (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandalà, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso in esame. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve, invece, disporsi, in accoglimento del ricorso proposto dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Ministero della Giustizia, l'annullamento dell'ordinanza impugnata dal Ministero della Giustizia, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Accoglie il ricorso proposto dalla Casa circondariale di Sassari, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Ministero della Giustizia e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giud
Sentenza Cassazione n. 00151/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris