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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 13518/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28434/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, via F. LAMPERTICO, 12 presso lo studio dell'Avv.

D'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1081/2019 del Tribunale di Noia, depositata il 14/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Marigliano, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alle opere murarie ed all'impianto elettrico dell'immobile di sua proprietà, sito in Marigliano, a seguito dell'incendio del contatore elettrico Enel situato all'esterno del muro posto sul balcone.

Nel giudizio interveniva anche [OSCURATO:PERSONA], comproprietario dell'immobile danneggiato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con la sentenza n. 2812/2014, accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento di euro 2.000,00, oltre ad IVA, ritenendo, sulla scorta dell'istruttoria espletata e della CTU, che il danno lamentato dagli attori fosse da imputare ad un difetto di isolamento interno del contatore del tipo elettromeccanico ad induzione che aveva generato un corto circuito.

Il Tribunale di Noia, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, riformava integralmente la decisione di prime cure, accogliendo l'appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., giudicando non provato che i danni provocati dall'incendio, oggetto della richiesta risarcitoria, derivassero dal malfunzionamento del contatore, perché il teste escusso, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato che le cause della bruciatura erano dovute a fatti accidentali, il verbale dei Vigili del Fuoco che avrebbe dovuto provare la causa dell'incendio non risultava agli atti del giudizio d'appello, la CTU aveva solo ipotizzato che il danno derivasse dal contatore: «visto che non si sono avuti danni all'impianto elettrico interno ... un danno dovuto ad un difetto di isolamento all'interno del contatore del tipo elettromeccanico ad induzione che ha generato un cortocircuito causa dei danni manifestati».

Pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida, riteneva che, non avendo gli istanti assolto l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, ai sensi dell'art. 2050 cod.civ., la domanda dovesse essere respinta.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della suddetta decisione, avvalendosi di sei motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è trattata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod.proc.civ., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ.

Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe fatto discendere da un fatto noto un fatto controverso e sulla base di conoscenze che non gli appartenevano avrebbe rigettato la domanda, facendo prevalere sulle risultanze della CTU e del verbale dei Vigili del fuoco, deposizioni testimoniali rese da soggetti non aventi conoscenze tecniche, così trascurando di considerare che non erano state individuate altre cause, all'infuori della mancanza di isolamento all'interno del contatore, che spiegassero l'incendio, che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non aveva partecipato alle operazioni peritali e non aveva contestato la CTU. 2.11 motivo non è fondato.

Il vizio motivazionale dedotto dai ricorrenti è stato argomentato sulla scorta di elementi estrinseci rispetto alla motivazione della sentenza.

La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054).

Non può dunque ammettersi una censura che investa la motivazione della sentenza impugnata, traendo argomenti dal confronto tra la motivazione e le risultanze processuali. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 cod.proc.civ., 1176, 2043, 2236 cod.civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., per essere il Tribunale incorso in una grave imprudente valutazione della prova che si sarebbe risolta in una interpretazione logicamente insostenibile, in una errata ricostruzione del fatto ed in una erronea applicazione delle norme di diritto.

Oggetto delle censure appena riferite è, nella prospettazione dei ricorrenti, la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che il CTU non aveva individuato la causa dell'incendio, ma solo ipotizzato che essa potesse ascriversi al difetto di isolamento del contatore Enel, perché essa avrebbe attribuito un significato completamente diverso alle parole del tecnico che invece aveva affermato: «un danno dovuto a un difetto di isolamento interno del contatore del tipo elettromeccanico ad induzione che ha generato un corto circuito causa dei danni manifestati.

Essendo il contatore di proprietà dell'ente distributore la responsabilità dei danni è da attribuire a quest'ultimo».

Non può non rilevarsi la infondatezza del ragionamento dei ricorrenti che si fonda sul convincimento che, essendo il fuoco la causa del danno, il fatto che esso si sia sprigionato dal contatore Enel sia sufficiente ad individuare la causa del danno.

Anche a non considerare la normale incensurabilità in sede di legittimità di accertamenti fattuali involgenti apprezzamenti riservati al giudice del merito (nel caso in esame, i giudici di appello hanno espresso il convincimento che, dalle risultanze agli atti, non si evincesse prova certa della riconducibilità dell'incendio al difetto di manutenzione del contatore: cfr., ex multis, Cass. 22/09/2014, n. 19872), è incontroverso tra le parti - e, per la verità, anche secondo la gravata sentenza: cfr. p. 3 di quest'ultima - che il titolo di responsabilità cui è stata ricondotta la fattispecie in esame è l'art.2050 c.c., a mente del quale «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».

Ad ogni modo, che la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisca attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata è affermazione frequente nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.12/12/2019, n. 32498).

I fatti, come ricostruiti, si incentrano evidentemente sulla prospettata riconducibilità o meno dell'incendio, causa dei danni, al difetto di isolamento del contatore utilizzato da Enel per la distribuzione di energia elettrica.

Orbene, le premesse in diritto dei Tribunale corrispondono a consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso" (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19872; Cass.27/07/2012, n. 13397; Cass. 10/07/2002, n. 10382).I ricorrenti deducono un vizio di sussunzione circa la norma applicata ed applicabile alla fattispecie - pp. 4 e 5 del ricorso - (consistente in un'interpretazione della norma logicamente insostenibile, basata su una valutazione imprudente della prova, tanto grave da aver determinato un'errata ricostruzione del fatto cui è seguita l'erronea applicazione della norma di diritto), sostenendo che erroneamente la sentenza abbia posto a carico dei danneggiati 'onere di provare la causa dell'incendio, mentre avrebbe dovuto ritenere insufficiente la riconduzione dei danni al fatto che l'incendio fosse divampato dal contatore di cui Enel si serviva per distribuire :'energia elettrica - attività, come si è detto pericolosa - in assenza d, altre cause probabili.

Va rammentato che costituisce affermazione risalente della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 09/06/1973, n. 1666) quella secondo cui nell'ipotesi di danno cagionato nello svolgimento di un'attività pericolosa spetta all'attore (danneggiato) fornire la dimostrazione del nesso di causalità fra l'esercizio di quell'attività o l'uso di uno strumento pericoloso e l'evento dannoso e quindi è a suo carico la prova positiva della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno, sebbene non la prova negativa dell'insussistenza di qualsiasi altro fatto doloso o colposo ascrivibile a terzi estranei; tuttavia, è stato chiarito anche che non viola tali principi il giudice del merito che in una prova per '?resunzioni, procedendo, al fine dell'indagine su quel fattore eziologico, dal fatto noto al fatto ignoto che, in ordine di consequenzialità, rappresenti l'antecedente normale o tipico del orimo, ritenga insufficiente a dimostrare la ricorrenza del nesso di consequenzialità del fatto noto rispetto a quello noto, data la non esclusività dell'antecedente indicato come sua possibile causa - nel caso di specie, infatti, il teste escusso aveva attribuito le cause delle bruciature a fatti accidentali ed il CTU aveva ipotizzato che la causa dell'evento di danno fosse il difetto di isolamento all'interno del contatore, non escludendo quindi la ricorrenza di altri antecedenti causali - pretendendo dall'attore la prova positiva della ricorrenza di una causa certa, ridondando negativamente sull'attore la causa ignota: Cass. 07/11/2019, n. 28626 ha, infatti, riconosciuto compatibile con la giurisprudenza di questa Corte la statuizione con a quale il giudice del merito pretenda dall'attore asseritamente danneggiato anche la prova storica della concreta insussistenza di altri antecedenti causali: «tanto non significa, infatti, aver posto a carico dell'attore, oltre alla prova positiva della derivazione dell'evento da un dato antecedente, anche quella negativa dell'insussistenza di altri: la prima prova non potendosi, in via logica, ritenere raggiunta, nel caso ipotizzato, se non appunto a seguito della seconda».

In applicazione di tali principi, deve escludersi che il Tribunale sia ncorso nel vizio di sussunzione denunciato, avendo solo preteso dai soggetti asseritamente danneggiati dallo svolgimento di un'attivita regolata dall'art. 2050 cod.civ. la prova positiva della ricorrenza dei nesso causale. 4) Con il terzo motivo (erroneamente indicato come quarto) i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ., per avere affermato che un evento meno probabile (altre cause che hanno portato l'incendio e i danni) nel caso di specie fosse da considerare maggiormente probabile.

Per i ricorrenti, la sentenza avrebbe dovuto leggere diversamente la CTU, per non incorrere in una manifesta contraddizione decisiva nonché insuperabile. 5) Con il quarto motivo, in via subordinata rispetto al precedente, i ricorrenti lamentano la violazione eio falsa applicazione dell'art. 116 cod.proc.civ., 2043 cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, cod.proc.civ., per gravissimo travisamento della prova o per valutazione manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole e determinante ai fini della risoluzione della questione di fatto e tale da indurre il giudice ad applicare erroneamente una norma di diritto.

In particolare, il Tribunale nel momento in cui ha ritenuto maggiormente probabili altre cause idonee a provocare l'incendio, avrebbe completamente travisato la risultanza della prova, che, se fosse stata valutata secondo criteri di razionalità logica, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della pretesa risarcitoria. 6) Con il quinto motivo i ricorrenti censurano, in via subordinata rispetto al terzo ed al quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2967 cod.civ. in tema di nesso di causalità e di ripartizione dell'onere della prova in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., per avere il Tribunale di Noia violato il criterio della preponderanza dell'evidenza, avendo ritenuto più probabile una causa non accertata e non ipotizzata, nemmeno da controparte e nemmeno provata o testata.

Dunque, ciò che era meno probabile (e cioè che altre cause avessero scatenato l'incendio del contatore) inspiegabilmente sarebbe divenuto per il Giudice di secondo grado «maggiormente probabile».

Una volta riconosciuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per non aver isolato il contatore, il Tribunale, per escludere il nesso di causalità, non avrebbe dovuto limitarsi ad evocare la circostanza che il tecnico aveva ipotizzato come possibile causa dell'incendio la mancanza di isolamento. 7) Con il sesto ed ultimo motivo, in via ulteriormente subordinata, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 116 cod.proc.civ., 40 e 41 cod.pen., 2043, 1218 cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ. per travisamento della prova.

Dopo aver ritenuto maggiormente probabile che non vi fosse stata la prova della negligenza di Enel, il Tribunale avrebbe travisato completamente la risultanza della prova, ritenendo che la CTU non fosse stata chiara sulle cause dell'incendio con conseguente esclusione del nesso di causalità e quindi della responsabilità.

In sostanza - sostengono i ricorrenti - se avesse valutato prudentemente la prova il Tribunale avrebbe ricostruito diversamente la quaestio facti, pronunciandosi favorevolmente sul nesso di causa. 8) I motivi dal terzo al sesto non sono meritevoli di accoglimento, perché muovono tutti dalla stessa premessa: che il giudice d'appello abbia ritenuto più probabile la ricorrenza di cause diverse rispetto a quella indicata dal CTU come possibile causa dell'evento di danno.

La sentenza impugnata, invece, ha basato la propria statuizione sulla mancata dimostrazione da parte dei danneggiati del nesso di causa tra l'attività pericolosa, anche intesa in modo da comprendere il mezzo utilizzato, e l'evento di danno.

Il che significa che le censure mosse alla sentenza impugnata non ne hanno colto la ratio decidendi. 9) Il ricorso va, dunque, rigettato. 10) Le spese sono compensate, tenendo conto dell'alterno esito dei giudizi di merito. 11) Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] -a iriro'rrd-a-tzY il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28434/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, via F. LAMPERTICO, 12 presso lo studio dell'Avv. D'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1081/2019 del Tribunale di Noia, depositata il 14/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Marigliano, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alle opere murarie ed all'impianto elettrico dell'immobile di sua proprietà, sito in Marigliano, a seguito dell'incendio del contatore elettrico Enel situato all'esterno del muro posto sul balcone. Nel giudizio interveniva anche [OSCURATO:PERSONA], comproprietario dell'immobile danneggiato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con la sentenza n. 2812/2014, accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento di euro 2.000,00, oltre ad IVA, ritenendo, sulla scorta dell'istruttoria espletata e della CTU, che il danno lamentato dagli attori fosse da imputare ad un difetto di isolamento interno del contatore del tipo elettromeccanico ad induzione che aveva generato un corto circuito. Il Tribunale di Noia, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, riformava integralmente la decisione di prime cure, accogliendo l'appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., giudicando non provato che i danni provocati dall'incendio, oggetto della richiesta risarcitoria, derivassero dal malfunzionamento del contatore, perché il teste escusso, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato che le cause della bruciatura erano dovute a fatti accidentali, il verbale dei Vigili del Fuoco che avrebbe dovuto provare la causa dell'incendio non risultava agli atti del giudizio d'appello, la CTU aveva solo ipotizzato che il danno derivasse dal contatore: «visto che non si sono avuti danni all'impianto elettrico interno ... un danno dovuto ad un difetto di isolamento all'interno del contatore del tipo elettromeccanico ad induzione che ha generato un cortocircuito causa dei danni manifestati». Pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida, riteneva che, non avendo gli istanti assolto l'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, ai sensi dell'art. 2050 cod.civ., la domanda dovesse essere respinta.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della suddetta decisione, avvalendosi di sei motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è trattata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod.proc.civ., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe fatto discendere da un fatto noto un fatto controverso e sulla base di conoscenze che non gli appartenevano avrebbe rigettato la domanda, facendo prevalere sulle risultanze della CTU e del verbale dei Vigili del fuoco, deposizioni testimoniali rese da soggetti non aventi conoscenze tecniche, così trascurando di considerare che non erano state individuate altre cause, all'infuori della mancanza di isolamento all'interno del contatore, che spiegassero l'incendio, che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non aveva partecipato alle operazioni peritali e non aveva contestato la CTU. 2.11 motivo non è fondato. Il vizio motivazionale dedotto dai ricorrenti è stato argomentato sulla scorta di elementi estrinseci rispetto alla motivazione della sentenza. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054). Non può dunque ammettersi una censura che investa la motivazione della sentenza impugnata, traendo argomenti dal confronto tra la motivazione e le risultanze processuali. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 cod.proc.civ., 1176, 2043, 2236 cod.civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., per essere il Tribunale incorso in una grave imprudente valutazione della prova che si sarebbe risolta in una interpretazione logicamente insostenibile, in una errata ricostruzione del fatto ed in una erronea applicazione delle norme di diritto. Oggetto delle censure appena riferite è, nella prospettazione dei ricorrenti, la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che il CTU non aveva individuato la causa dell'incendio, ma solo ipotizzato che essa potesse ascriversi al difetto di isolamento del contatore Enel, perché essa avrebbe attribuito un significato completamente diverso alle parole del tecnico che invece aveva affermato: «un danno dovuto a un difetto di isolamento interno del contatore del tipo elettromeccanico ad induzione che ha generato un corto circuito causa dei danni manifestati. Essendo il contatore di proprietà dell'ente distributore la responsabilità dei danni è da attribuire a quest'ultimo». Non può non rilevarsi la infondatezza del ragionamento dei ricorrenti che si fonda sul convincimento che, essendo il fuoco la causa del danno, il fatto che esso si sia sprigionato dal contatore Enel sia sufficiente ad individuare la causa del danno. Anche a non considerare la normale incensurabilità in sede di legittimità di accertamenti fattuali involgenti apprezzamenti riservati al giudice del merito (nel caso in esame, i giudici di appello hanno espresso il convincimento che, dalle risultanze agli atti, non si evincesse prova certa della riconducibilità dell'incendio al difetto di manutenzione del contatore: cfr., ex multis, Cass. 22/09/2014, n. 19872), è incontroverso tra le parti - e, per la verità, anche secondo la gravata sentenza: cfr. p. 3 di quest'ultima - che il titolo di responsabilità cui è stata ricondotta la fattispecie in esame è l'art.2050 c.c., a mente del quale «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Ad ogni modo, che la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisca attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata è affermazione frequente nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.12/12/2019, n. 32498). I fatti, come ricostruiti, si incentrano evidentemente sulla prospettata riconducibilità o meno dell'incendio, causa dei danni, al difetto di isolamento del contatore utilizzato da Enel per la distribuzione di energia elettrica. Orbene, le premesse in diritto dei Tribunale corrispondono a consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso" (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19872; Cass.27/07/2012, n. 13397; Cass. 10/07/2002, n. 10382).I ricorrenti deducono un vizio di sussunzione circa la norma applicata ed applicabile alla fattispecie - pp. 4 e 5 del ricorso - (consistente in un'interpretazione della norma logicamente insostenibile, basata su una valutazione imprudente della prova, tanto grave da aver determinato un'errata ricostruzione del fatto cui è seguita l'erronea applicazione della norma di diritto), sostenendo che erroneamente la sentenza abbia posto a carico dei danneggiati 'onere di provare la causa dell'incendio, mentre avrebbe dovuto ritenere insufficiente la riconduzione dei danni al fatto che l'incendio fosse divampato dal contatore di cui Enel si serviva per distribuire :'energia elettrica - attività, come si è detto pericolosa - in assenza d, altre cause probabili. Va rammentato che costituisce affermazione risalente della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 09/06/1973, n. 1666) quella secondo cui nell'ipotesi di danno cagionato nello svolgimento di un'attività pericolosa spetta all'attore (danneggiato) fornire la dimostrazione del nesso di causalità fra l'esercizio di quell'attività o l'uso di uno strumento pericoloso e l'evento dannoso e quindi è a suo carico la prova positiva della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno, sebbene non la prova negativa dell'insussistenza di qualsiasi altro fatto doloso o colposo ascrivibile a terzi estranei; tuttavia, è stato chiarito anche che non viola tali principi il giudice del merito che in una prova per '?resunzioni, procedendo, al fine dell'indagine su quel fattore eziologico, dal fatto noto al fatto ignoto che, in ordine di consequenzialità, rappresenti l'antecedente normale o tipico del orimo, ritenga insufficiente a dimostrare la ricorrenza del nesso di consequenzialità del fatto noto rispetto a quello noto, data la non esclusività dell'antecedente indicato come sua possibile causa - nel caso di specie, infatti, il teste escusso aveva attribuito le cause delle bruciature a fatti accidentali ed il CTU aveva ipotizzato che la causa dell'evento di danno fosse il difetto di isolamento all'interno del contatore, non escludendo quindi la ricorrenza di altri antecedenti causali - pretendendo dall'attore la prova positiva della ricorrenza di una causa certa, ridondando negativamente sull'attore la causa ignota: Cass. 07/11/2019, n. 28626 ha, infatti, riconosciuto compatibile con la giurisprudenza di questa Corte la statuizione con a quale il giudice del merito pretenda dall'attore asseritamente danneggiato anche la prova storica della concreta insussistenza di altri antecedenti causali: «tanto non significa, infatti, aver posto a carico dell'attore, oltre alla prova positiva della derivazione dell'evento da un dato antecedente, anche quella negativa dell'insussistenza di altri: la prima prova non potendosi, in via logica, ritenere raggiunta, nel caso ipotizzato, se non appunto a seguito della seconda». In applicazione di tali principi, deve escludersi che il Tribunale sia ncorso nel vizio di sussunzione denunciato, avendo solo preteso dai soggetti asseritamente danneggiati dallo svolgimento di un'attivita regolata dall'art. 2050 cod.civ. la prova positiva della ricorrenza dei nesso causale. 4) Con il terzo motivo (erroneamente indicato come quarto) i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ., per avere affermato che un evento meno probabile (altre cause che hanno portato l'incendio e i danni) nel caso di specie fosse da considerare maggiormente probabile. Per i ricorrenti, la sentenza avrebbe dovuto leggere diversamente la CTU, per non incorrere in una manifesta contraddizione decisiva nonché insuperabile. 5) Con il quarto motivo, in via subordinata rispetto al precedente, i ricorrenti lamentano la violazione eio falsa applicazione dell'art. 116 cod.proc.civ., 2043 cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, cod.proc.civ., per gravissimo travisamento della prova o per valutazione manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole e determinante ai fini della risoluzione della questione di fatto e tale da indurre il giudice ad applicare erroneamente una norma di diritto. In particolare, il Tribunale nel momento in cui ha ritenuto maggiormente probabili altre cause idonee a provocare l'incendio, avrebbe completamente travisato la risultanza della prova, che, se fosse stata valutata secondo criteri di razionalità logica, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della pretesa risarcitoria. 6) Con il quinto motivo i ricorrenti censurano, in via subordinata rispetto al terzo ed al quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2967 cod.civ. in tema di nesso di causalità e di ripartizione dell'onere della prova in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., per avere il Tribunale di Noia violato il criterio della preponderanza dell'evidenza, avendo ritenuto più probabile una causa non accertata e non ipotizzata, nemmeno da controparte e nemmeno provata o testata. Dunque, ciò che era meno probabile (e cioè che altre cause avessero scatenato l'incendio del contatore) inspiegabilmente sarebbe divenuto per il Giudice di secondo grado «maggiormente probabile». Una volta riconosciuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per non aver isolato il contatore, il Tribunale, per escludere il nesso di causalità, non avrebbe dovuto limitarsi ad evocare la circostanza che il tecnico aveva ipotizzato come possibile causa dell'incendio la mancanza di isolamento. 7) Con il sesto ed ultimo motivo, in via ulteriormente subordinata, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 116 cod.proc.civ., 40 e 41 cod.pen., 2043, 1218 cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ. per travisamento della prova. Dopo aver ritenuto maggiormente probabile che non vi fosse stata la prova della negligenza di Enel, il Tribunale avrebbe travisato completamente la risultanza della prova, ritenendo che la CTU non fosse stata chiara sulle cause dell'incendio con conseguente esclusione del nesso di causalità e quindi della responsabilità. In sostanza - sostengono i ricorrenti - se avesse valutato prudentemente la prova il Tribunale avrebbe ricostruito diversamente la quaestio facti, pronunciandosi favorevolmente sul nesso di causa. 8) I motivi dal terzo al sesto non sono meritevoli di accoglimento, perché muovono tutti dalla stessa premessa: che il giudice d'appello abbia ritenuto più probabile la ricorrenza di cause diverse rispetto a quella indicata dal CTU come possibile causa dell'evento di danno. La sentenza impugnata, invece, ha basato la propria statuizione sulla mancata dimostrazione da parte dei danneggiati del nesso di causa tra l'attività pericolosa, anche intesa in modo da comprendere il mezzo utilizzato, e l'evento di danno. Il che significa che le censure mosse alla sentenza impugnata non ne hanno colto la ratio decidendi. 9) Il ricorso va, dunque, rigettato. 10) Le spese sono compensate, tenendo conto dell'alterno esito dei giudizi di merito. 11) Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] -a iriro'rrd-a-tzY il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contribut
Sentenza Cassazione n. 13518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris