CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 42076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 18090/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen. con riferimento alla grossolanità della contraffazione ed al fine di vendita - è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, secondo l'orientamento di questa Corte in tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne (Sez. 5, Sentenza n. 30539 del 13/05/2021 Ud. (dep. 04/08/2021 ) Rv. 281702 - 01); Considerato, inoltre, che la motivazione della Corte di appello — secondo cui il fine di vendita era desumibile dal numero degli oggetti (ventinove orologi, cinque penne e due custodie), evidentemente incompatibile con una destinazione personale — è immune da censure di manifesta illogicità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.