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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:5
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0610_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 gennaio 2021 – ZR / EUIPO (Causa T‑610/18) «Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EUIPO/AD/01/17 – Decisione di non inserire il nominativo del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Composizione della commissione giudicatrice – Stabilità»

1. Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Stabilità sufficiente a garantire la parità di trattamento tra i candidati, la coerenza dell’attribuzione del punteggio e l’obiettività della valutazione – Portata – Applicazione coerente dei criteri di valutazione a tutti i candidati durante le prove orali (Statuto dei funzionari, art. 27 e allegato III, art. 3) (v. punti 37-39, 71)

2. Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Stabilità sufficiente a garantire la parità di trattamento tra i candidati, la coerenza dell’attribuzione del punteggio e l’obiettività della valutazione – Assenza di una parte dei membri della commissione giudicatrice nel corso di ogni colloquio – Esame dei candidati nel corso dei colloqui da parte di due membri della commissione giudicatrice – Giustificazione fondata sulla diversità linguistica dei candidati e sull’indisponibilità dei membri della commissione giudicatrice – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3) (v. punti 44, 46, 47, 50-53, 56-60, 66-69)

3. Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Stabilità sufficiente – Necessità di misure di coordinamento idonee a garantire parità di trattamento nonché coerenza e obiettività nella valutazione dei candidati – Portata – Interazioni tra i membri della commissione giudicatrice prima, durante e dopo le prove – Definizione della metodologia e dei criteri di valutazione prima delle prove – Ruolo di coordinamento del presidente e del vicepresidente della commissione giudicatrice – Studi e analisi destinati a verificare la coerenza dell’attribuzione dei punteggi – Insufficienza delle misure di coordinamento messe in atto – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3) (v. punti 72, 79, 81, 83, 91, 102, 105, 106, 108-110, 115, 116)

4. Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Valutazione del merito dei candidati – Riesame delle candidature – Esame comparativo del divario tra i punteggi all’origine della domanda di riesame e quelli che presentano un carattere anormalmente basso – Assenza di una riunione della commissione giudicatrice nella sua intera composizione per adottare le decisioni finali – Inammissibilità (v. punti 87-90)

5. Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Stabilità sufficiente a garantire la parità di trattamento tra i candidati, la coerenza dell’attribuzione del punteggio e l’obiettività della valutazione – Assenza – Violazione delle forme sostanziali – Conseguenze (Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3) (v. punto 118) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione della commissione giudicatrice del concorso EUIPO/AD/01/17 — Amministratori (AD 6), nel settore della proprietà intellettuale, del 1 o dicembre 2017, di non inserire il nominativo della ricorrente nell’elenco di riserva costituito al fine dell’assunzione di amministratori da parte dell’EUIPO; in secondo luogo, della decisione della medesima commissione giudicatrice del 7 marzo 2018, che respinge la richiesta di riesame della ricorrente e, in terzo luogo, della decisione dell’EUIPO del 27 giugno 2018, che respinge il reclamo della ricorrente conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Dispositivo 1) La decisione del 7 marzo 2018, con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EUIPO/AD/01/17 ha rifiutato, previo riesame, di inserire ZR nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 6 nel settore della proprietà intellettuale, è annullata. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0610_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 gennaio 2021 – ZR / EUIPO (Causa T‑610/18) «Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EUIPO/AD/01/17 – Decisione di non inserire il nominativo del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Composizione della commissione giudicatrice – Stabilità» 1. Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Stabilità sufficiente a garantire la parità di trattamento tra i candidati, la coerenza dell’attribuzione del punteggio e l’obiettività della valutazione – Portata – Applicazione coerente dei criteri di valutazione a tutti i candidati durante le prove orali (Statuto dei funzionari, art. 27 e allegato III, art. 3) (v. punti 37-39, 71) 2. Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Stabilità sufficiente a garantire la parità di trattamento tra i candidati, la coerenza dell’attribuzione del punteggio e l’obiettività della valutazione – Assenza di una parte dei membri della commissione giudicatrice nel corso di ogni colloquio – Esame dei candidati nel corso dei colloqui da parte di due membri della commissione giudicatrice – Giustificazione fondata sulla diversità linguistica dei candidati e sull’indisponibilità dei membri della commissione giudicatrice – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3) (v. punti 44, 46, 47, 50-53, 56-60, 66-69) 3. Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Stabilità sufficiente – Necessità di misure di coordinamento idonee a garantire parità di trattamento nonché coerenza e obiettività nella valutazione dei candidati – Portata – Interazioni tra i membri della commissione giudicatrice prima, durante e dopo le prove – Definizione della metodologia e dei criteri di valutazione prima delle prove – Ruolo di coordinamento del presidente e del vicepresidente della commissione giudicatrice – Studi e analisi destinati a verificare la coerenza dell’attribuzione dei punteggi – Insufficienza delle misure di coordinamento messe in atto – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3) (v. punti 72, 79, 81, 83, 91, 102, 105, 106, 108-110, 115, 116) 4. Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Valutazione del merito dei candidati – Riesame delle candidature – Esame comparativo del divario tra i punteggi all’origine della domanda di riesame e quelli che presentano un carattere anormalmente basso – Assenza di una riunione della commissione giudicatrice nella sua intera composizione per adottare le decisioni finali – Inammissibilità (v. punti 87-90) 5. Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione – Stabilità sufficiente a garantire la parità di trattamento tra i candidati, la coerenza dell’attribuzione del punteggio e l’obiettività della valutazione – Assenza – Violazione delle forme sostanziali – Conseguenze (Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3) (v. punto 118) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione della commissione giudicatrice del concorso EUIPO/AD/01/17 — Amministratori (AD 6), nel settore della proprietà intellettuale, del 1 o dicembre 2017, di non inserire il nominativo della ricorrente nell’elenco di riserva costituito al fine dell’assunzione di amministratori da parte dell’EUIPO; in secondo luogo, della decisione della medesima commissione giudicatrice del 7 marzo 2018, che respinge la richiesta di riesame della ricorrente e, in terzo luogo, della decisione dell’EUIPO del 27 giugno 2018, che respinge il reclamo della ricorrente conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Dispositivo 1) La decisione del 7 marzo 2018, con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EUIPO/AD/01/17 ha rifiutato, previo riesame, di inserire ZR nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 6 nel settore della proprietà intellettuale, è annullata. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.
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