CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 34406/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] la 111 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avversoTordinanzajcon cui la Corte di appello Napoli, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli, rideterminando la pena in anni cinque e mesi uno di reclusione; Letta la memoria con la quale il difensore lamenta di non aver ricevuto alcun avviso per l'odierna udienza e chiede rinvio, nonché in via subordinata provvedersi alla rimessione della trattazione ad altra Sezione; considerato che la procedura ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., prevista ler il ricorso tardivo, non prevede alcun avviso per il difensore; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza prefissava il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione che decorrendo dal 7 giugno 2024, scadeva in data 5 settembre 2024; la sentenza è stata depositata tempestivamente e pertanto il termine per impugnare di quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. decorreva dal 5 settembre 2024 e scadeva il 20 ottobre 2024; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 22 novembre 2024. Deve per altro evidenziarsi che l'imputato era presente all'udienza del 7 giugno 2024, cosicché non deve accrescersi il termine ex art. 585 cod. proc. pen. di 15 giorni, ai sensi del comma 1-bis della stessa norma processuale. Inoltre, va anche precisato che il termine per il deposito della sentenza non viene sospeso durante il periodo feriale per le ragioni che seguono, secondo un consolidato orientamento. Infatti, l'art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla I. 10 novembre 2014, n. 162, ha ridotto la durata del periodo feriale, lasciando immutato il tenore della norma nel resto, art. 1 della legge n. 742 del 1969, che recita: «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale». In merito alla estensione della sospensione feriale anche ai termini di deposito delle sentenze, per ben due volte sono intervenute le Sezioni Unite, escludendo la sospensione. Dapprima le Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, Giacomini, Rv. 205335 - 01 hanno chiarito che il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen. - alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. - non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. A tale pronuncia, in modo conforme, seguivano numerose decisioni di questa Corte, fra le quali Sez. 4, n. 15753 del 05/03/2015, Basile, Rv. 263144 - 01, che confermava come il termine per la redazione della motivazione della sentenza non sia soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso (conf.: n. 178 del 1992, n. 8046 del 1995, Rv. 202030 - 01, n. 462 del 1996, Rv. 203789 - 01, n. 460 del 1997, Rv. 207730 - 01, n. 12685 del 2001, Rv. 219114 - 01, n. 29688 del 2001, Rv. 219788 - 01, n. 28931 del 2002, Rv. 221813 - 01, n. 38396 del 2002, Rv. 222466 - 01, n. 10675 del 2003, Rv. 223783 - 01, n. 41834 del 2007, Rv. 237983 - 01). Unica sentenza difforme risultava essere quella, antecedente rispetto a Sez. U., Giacomini, della Sez. 1, n. 5193 del 22/03/1995, Mancuso, Rv. 201874 - 01, che aveva ritenuto la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, operante anche in relazione al termine per la redazione delle sentenze e, in genere, dei provvedimenti giudiziari. Da ciò derivava che, quando il termine di deposito della motivazione di un provvedimento maturi tra I'l agosto e il 15 settembre - all'epoca - e, per tale motivo, sia prorogato a data successiva alla fine del periodo di sospensione, quello di proporre impugnazione decorre dalla scadenza di tale ultima data. Una seconda volta sono poi intervenute le Sezioni Unite, a seguito della citata modifica normativa ad opera dell'art. 16 d.l. 132 del 2014, che, immutata la disposizione, ha solo ridotto il termine del periodo feriale da 45 giorni a 30 giorni. Va richiamato quanto osservato da Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01, che ha confermato l'orientamento maggioritario, per cui i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. In motivazione la Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento, ma nel caso in esame il termine per proporre impugnazione non decorreva durante il periodo di sospensione feriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 se