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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 07894/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona il 20/04/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Cremona ha applicato la pena di cinque mesi di reclusione e 600 euro di multa a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990 e 4

I. 18 aprile 1975, n. 110.

Quanto al delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 all'imputato si contesta il reato di detenzione illecita di un quantitativo di hashish.

Con la sentenza è stata disposta la confisca anche della somma di 300 euro in sequestro, ritenuta, sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato, profitto di precedenti cessioni di sostanza stupefacente.t

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla confisca che, si assume, non avrebbe potuto essere disposta in ragione del titolo di reato per cui si procede [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dalla sentenza si evince chiaramente come la confisca sia stata disposta per reati diversi rispetto a quello per cui si procede, che attiene solo, come detto, alla detenzione illecita di una determinata quantità di sostanza stupefacente.

Una confisca disposta in relazione a reati diversi, rispetto ai quali nessun accertamento penale risulta essere stato in concreto compiuto e nessuna prerogativa difensiva in concreto esercitata.

Una confisca illegale.

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro di cui deve essere disposta la restituzione all'avente diritto.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro di cui dispone la restituzione all'avente diritto.

Così deciso in Roma, il 10 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cremona il 20/04/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cremona ha applicato la pena di cinque mesi di reclusione e 600 euro di multa a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990 e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110. Quanto al delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 all'imputato si contesta il reato di detenzione illecita di un quantitativo di hashish. Con la sentenza è stata disposta la confisca anche della somma di 300 euro in sequestro, ritenuta, sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato, profitto di precedenti cessioni di sostanza stupefacente.t 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla confisca che, si assume, non avrebbe potuto essere disposta in ragione del titolo di reato per cui si procede [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dalla sentenza si evince chiaramente come la confisca sia stata disposta per reati diversi rispetto a quello per cui si procede, che attiene solo, come detto, alla detenzione illecita di una determinata quantità di sostanza stupefacente. Una confisca disposta in relazione a reati diversi, rispetto ai quali nessun accertamento penale risulta essere stato in concreto compiuto e nessuna prerogativa difensiva in concreto esercitata. Una confisca illegale. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro di cui deve essere disposta la restituzione all'avente diritto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 10 novembre
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