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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11113/2023

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sul ricorso 35960/2018 proposto da: A.M.C.O.

SERVICES s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA]'L s.a.r.I., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., entrambe elett.te domic. in Roma, p.zza Crati 20, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difese, con procura speciale in atti; -Ricorrenti - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappres. p.t.; - Intimata- avverso l'ordinanza n. 13274 del 2018 della Corte di Cassazione depositata il 28.5.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza depositata il 28.5.18 la Corte di cassazione rigettò il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA].- in amministrazione straordinaria- avverso il decreto del Tribunale di Vigevano del 6.7.12 che aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Multiservices riguardo al provvedimento del giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]., che dispose l'ammissione al passivo in prededuzione di crediti fatti valere dalle due suddette società, "sotto condizione dell'esercizio da parte del commissario straordinario della facoltà di scioglimento di cui all'art. 51, c.3, d.lgs. n. 270/99, esclusi gli interessi di mora".

Avendo il commissario dichiarato di non esercitare la facoltà di subentro nei rapporti di fornitura, con la conseguente ammissione al passivo dei crediti in via chirografaria, le società creditrici chiesero l'immediata soddisfazione dei rispettivi crediti in prededuzione al giudice delegato il quale rigettò l'istanza ritenendo che l'art. 51, c.3, d.lgs. n. 270/90- in virtù del richiamo alle disposizioni del titolo II, capo III, sezione IV, del rd n. 267/42, segnatamente all'art. 74- dovesse essere interpretato nel senso di non consentire l'ammissione in prededuzione di crediti anteriori all'apertura della procedura, se non in conseguenza di una formalizzazione scritta ed inequivoca da parte del commissario della volontà di proseguire nei relativi rapporti.

Con il decreto reclamato, il Tribunale rilevava che, pur dando atto della scarsa chiarezza del provvedimento adottato all'udienza di verificazione dei crediti, il decreto del giudice delegato era corretto alla luce della scelta del commissario, osservando che, in tal modo, si era realizzata la condizione risolutiva prevista in sede d'ammissione al passivo.Con la suddetta ordinanza la Cassazione osservava che: i crediti oggetto dell'ammissione al passivo avevano ad oggetto il corrispettivo dovuto per servizi prestati in favore della società posta in amministrazione straordinaria anteriormente all'apertura della procedura, e derivanti da rapporti proseguiti anche dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza, fino al momento in cui il commissario straordinario aveva manifestato la volontà di non subentrare negli stessi; in riferimento ai contratti in corso alla data di apertura della procedura ed ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, l'art. 50 del d.lgs. n. 270/99 attribuisce al commissario la facoltà di sciogliersi dal contratto, prevedendo che, fino al momento in cui la stessa non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione; tale norma era stata oggetto d'interpretazione autentica ad opera dell'art. lbis d.l. n.134/08, che ha precisato che, fino all'espressa dichiarazione di subentro, non vi è attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti dai primi due commi dell'art. 51; alla stregua di tali precisazioni, la Corte aveva affermato che la prosecuzione dei contratti preesistenti alla procedura concorsuale era prevista dalla legge esclusivamente al fine di garantire la conservazione aziendale, e di assicurare al commissario uno spatium delíberandí per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro, ma non costituiva titolo per l'ammissione dei relativi crediti in prededuzione; nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 - anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1 bis del d.I n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla

I. n. 166 del 2008 - prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandí per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro; ne conseguiva che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comportava il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito (Cass., n. 3193/16; n. 19946/17); a maggior ragione doveva escludersi, in caso di mancato esercizio della facoltà di subentro da parte del commissario, la prededuzione dei crediti derivanti da prestazioni effettuate in esecuzione di contratti in corso ma anteriormente all'apertura della predetta procedura concorsuale; lo scioglimento del contratto, conseguente alla mancata manifestazione di una volontà contraria da parte del commissario, impediva di ravvisare, in tali ipotesi, il nesso di strumentalità tra la prosecuzione del rapporto e la conservazione dell'azienda o la continuazione dell'esercizio dell'impresa che in caso di subentro costituisce la giustificazione della prededucibilità dei crediti sorti, rispettivamente, in epoca anteriore e successiva al trasferimento del rapporto in capo alla procedura; al riguardo, non poteva assumere alcun rilievo, in senso contrario, la facoltà riconosciuta dall'art. 51, c.3, d.lgs. n. 270/99, d'insinuare al passivo il proprio credito ancor prima che il commissario straordinario abbia comunicato la propria determinazione; l'imprecisa formulazione di tale norma, nella parte in cui sembra fare indifferentemente riferimento allo scioglimento o al subentro nel contratto, non consente infatti d'individuare, alla base della stessa, una ratio diversa da quella dell'art. 74 I.f., e dunque di avallare la tesi difensiva per la quale, diversamente da quanto previsto per il fallimento, il legislatore avrebbe inteso lasciare alla libera scelta del contraente in bonis la decisione di chiedere l'ammissione al passivo, anche in prededuzione, indipendentemente dalla soluzione prescelta dal commissario; non meritava pertanto censura il decreto impugnato il quale, nel dare atto della scelta compiuta dal commissario per lo scioglimento del contratto, aveva ritenuto che si fosse in tal modo realizzata la condizione risolutiva prevista dal provvedimento d'ammissione al passivo, reputando corretta l'esclusione della prededucibilità dei crediti fatti valere dalle società ricorrenti; in quanto riconducibile all'art. 113bis l.f., richiamato dall'art. 51, c.3, I.f., tale provvedimento non si poneva in alcun modo in contrasto con il giudicato endofallimentare formatosi per effetto della mancata contestazione del provvedimento d'ammissione al passivo, configurandosi quest'ultimo come ammissione con riserva, almeno nella parte riguardante la prededucibilità dei crediti. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. impugnano in cassazione la suddetta ordinanza con ricorso revocatorio, ex art. 391bis e 395, cpc., affidato a tre motivi.

Non si è costituita la società intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce che l'errore sulla valutazione delle prestazioni rese dal contraente in bonis a favore della gestione commissariale in quanto eseguite per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore costituisca un errore revocatorio, per aver la Cassazione deciso sulla base della supposizione di un fatto- equiparazione tra crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento e crediti sorti a seguito della continuazione dell'esercizio dell'impresa- la cui verità sarebbe incontrovertibilmente esclusa dalla stessa Corte.Il secondo motivo espone che la Corte di Cassazione, partendo dall'erronea premessa che le normative in tema di amministrazione straordinaria e quella in materia di fallimento contengono un'analoga disciplina con riferimento alle fattispecie relative a soggetti che vantano crediti derivanti da rapporti di fornitura, è giunta alla conclusione che l'art. 51 d.lgs. n. 2770 sancisca che solo in caso di subentro nel contratto da parte del commissario si potrà riconoscere ai crediti ante-procedura la prededucibilità, mentre in caso di scioglimento tali crediti potranno essere ammessi al solo rango chirografario.

Secondo il ricorrente, da tale erronea supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa, ne è derivato che i ricorrenti, sebbene ammessi al passivo in prededuzione sotto condizione dell'esercizio da parte del commissario della facoltà di scioglimento dal contratto, e sebbene gli stessi abbiano effettivamente ottenuto che quest'ultimo abbia sciolto il contratto, si sono visti riconoscere ai propri crediti il rango chirografario.

In particolare, le società ricorrenti assumono che l'art. 51, c.3, d.lgs. n. 270/99 legittima il riconoscimento della prededuzione nel caso in i la domanda l'ammissione al passivo sia stata subordinata allo scioglimentcpdel contratto, ma il commissario abbia deciso di risolvere l'accordo commerciale, diversamente da quanto sancito dall'art. 74 I.f. secondo il quale solo nel caso in cui il curatore subentri nel contratto ad esecuzione continuata o periodica è riconosciuta la prededuzione.

In altri termini, secondo le ricorrenti, il predetto art. 51- a differenza che nel fallimento- contempla la possibilità per il contraente di scegliere se richiedere di condizionare il riconoscimento della prededuzione allo scioglimento o al subentro.

Pertanto, le ricorrenti invocano il vizio revocatorio che sarebbe fondato sull'erronea supposizione di un fatto (cioè che la normativa in materia di somministrazione straordinaria e quella fallimentare contengano un'analoga disciplina con riferimento alle fattispecie di credito derivanti da rapporti di fornitura), la cui verità sarebbe stata esclusa dalla stessa Corte di cassazione.

Il terzo motivo deduce l'erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, nonché violazione del principio dell'immutabilità degli effetti della sentenza di cui agli artt.324 cpc, e 2909 cc; al riguardo, le ricorrenti lamentano che la Cassazione non ha preso atto di altro aspetto rilevante della vicenda consistente nel fatto che il provvedimento d'ammissione al passivo emesso il 17.12.09, non essendo stato impugnato, rappresentava un provvedimento ormai definitivo, conseguendone la configurabilità dell'errore revocatorio fondato sull'inesistenza di un fatto (violazione del principio d'immutabilità degli effetti del provvedimento giudiziale ex art. 2909 cc) la cui verità sarebbe positivamente stabilita.

I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.

Occorre premettere che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 - anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1 bis del d.I n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla

I. n. 166 del 2008- prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro.

Ne consegue che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito (Cass., n. 19946/17; n. 3193/16).

Detto ciò, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., n. 10040/22; n. 442/18; n. 3660/18; n. 20635/17).

Va altresì osservato che il combinato disposto dell'art. 391bís e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., S.U. 8984/2018; Cass., S.U. 30994/2017).

Nel caso concreto, i tre motivi sono imperniati su presunti errori di valutazione e non su sviste o errori di fatto; tutto il ricorso è - nella sostanza - un tentativo di fare effettuare in sede di revocazione un nuovo giudizio sulla materia del contendere già decisa in cassazione, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.

Invero, le società ricorrenti impugnano con ricorso straordinario per revocazione l'ordinanza della cassazione, che ha fatto puntuale applicazione dei principi suddetti in tema di ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria, deducendo in sostanza che tale ordinanza sia conseguenza di un'asserita errata interpretazione degli artt. 50 e 51, c.3, d.lgs. n. 270/99, non venendo dunque in rilievo alcuna erronea percezione dell'esistenza o inesistenza di fatti, la cui verità risulti incontrovertibilmente esclusa o affermata.

Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 35960/2018 proposto da: A.M.C.O. SERVICES s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA]'L s.a.r.I., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., entrambe elett.te domic. in Roma, p.zza Crati 20, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difese, con procura speciale in atti; -Ricorrenti - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappres. p.t.; - Intimata- avverso l'ordinanza n. 13274 del 2018 della Corte di Cassazione depositata il 28.5.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza depositata il 28.5.18 la Corte di cassazione rigettò il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. e della [OSCURATO:SOCIETA].- in amministrazione straordinaria- avverso il decreto del Tribunale di Vigevano del 6.7.12 che aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Multiservices riguardo al provvedimento del giudice delegato della procedura di amministrazione straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]., che dispose l'ammissione al passivo in prededuzione di crediti fatti valere dalle due suddette società, "sotto condizione dell'esercizio da parte del commissario straordinario della facoltà di scioglimento di cui all'art. 51, c.3, d.lgs. n. 270/99, esclusi gli interessi di mora". Avendo il commissario dichiarato di non esercitare la facoltà di subentro nei rapporti di fornitura, con la conseguente ammissione al passivo dei crediti in via chirografaria, le società creditrici chiesero l'immediata soddisfazione dei rispettivi crediti in prededuzione al giudice delegato il quale rigettò l'istanza ritenendo che l'art. 51, c.3, d.lgs. n. 270/90- in virtù del richiamo alle disposizioni del titolo II, capo III, sezione IV, del rd n. 267/42, segnatamente all'art. 74- dovesse essere interpretato nel senso di non consentire l'ammissione in prededuzione di crediti anteriori all'apertura della procedura, se non in conseguenza di una formalizzazione scritta ed inequivoca da parte del commissario della volontà di proseguire nei relativi rapporti. Con il decreto reclamato, il Tribunale rilevava che, pur dando atto della scarsa chiarezza del provvedimento adottato all'udienza di verificazione dei crediti, il decreto del giudice delegato era corretto alla luce della scelta del commissario, osservando che, in tal modo, si era realizzata la condizione risolutiva prevista in sede d'ammissione al passivo.Con la suddetta ordinanza la Cassazione osservava che: i crediti oggetto dell'ammissione al passivo avevano ad oggetto il corrispettivo dovuto per servizi prestati in favore della società posta in amministrazione straordinaria anteriormente all'apertura della procedura, e derivanti da rapporti proseguiti anche dopo la dichiarazione dello stato d'insolvenza, fino al momento in cui il commissario straordinario aveva manifestato la volontà di non subentrare negli stessi; in riferimento ai contratti in corso alla data di apertura della procedura ed ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, l'art. 50 del d.lgs. n. 270/99 attribuisce al commissario la facoltà di sciogliersi dal contratto, prevedendo che, fino al momento in cui la stessa non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione; tale norma era stata oggetto d'interpretazione autentica ad opera dell'art. lbis d.l. n.134/08, che ha precisato che, fino all'espressa dichiarazione di subentro, non vi è attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti dai primi due commi dell'art. 51; alla stregua di tali precisazioni, la Corte aveva affermato che la prosecuzione dei contratti preesistenti alla procedura concorsuale era prevista dalla legge esclusivamente al fine di garantire la conservazione aziendale, e di assicurare al commissario uno spatium delíberandí per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro, ma non costituiva titolo per l'ammissione dei relativi crediti in prededuzione; nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 - anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1 bis del d.I n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla I. n. 166 del 2008 - prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandí per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro; ne conseguiva che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comportava il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito (Cass., n. 3193/16; n. 19946/17); a maggior ragione doveva escludersi, in caso di mancato esercizio della facoltà di subentro da parte del commissario, la prededuzione dei crediti derivanti da prestazioni effettuate in esecuzione di contratti in corso ma anteriormente all'apertura della predetta procedura concorsuale; lo scioglimento del contratto, conseguente alla mancata manifestazione di una volontà contraria da parte del commissario, impediva di ravvisare, in tali ipotesi, il nesso di strumentalità tra la prosecuzione del rapporto e la conservazione dell'azienda o la continuazione dell'esercizio dell'impresa che in caso di subentro costituisce la giustificazione della prededucibilità dei crediti sorti, rispettivamente, in epoca anteriore e successiva al trasferimento del rapporto in capo alla procedura; al riguardo, non poteva assumere alcun rilievo, in senso contrario, la facoltà riconosciuta dall'art. 51, c.3, d.lgs. n. 270/99, d'insinuare al passivo il proprio credito ancor prima che il commissario straordinario abbia comunicato la propria determinazione; l'imprecisa formulazione di tale norma, nella parte in cui sembra fare indifferentemente riferimento allo scioglimento o al subentro nel contratto, non consente infatti d'individuare, alla base della stessa, una ratio diversa da quella dell'art. 74 I.f., e dunque di avallare la tesi difensiva per la quale, diversamente da quanto previsto per il fallimento, il legislatore avrebbe inteso lasciare alla libera scelta del contraente in bonis la decisione di chiedere l'ammissione al passivo, anche in prededuzione, indipendentemente dalla soluzione prescelta dal commissario; non meritava pertanto censura il decreto impugnato il quale, nel dare atto della scelta compiuta dal commissario per lo scioglimento del contratto, aveva ritenuto che si fosse in tal modo realizzata la condizione risolutiva prevista dal provvedimento d'ammissione al passivo, reputando corretta l'esclusione della prededucibilità dei crediti fatti valere dalle società ricorrenti; in quanto riconducibile all'art. 113bis l.f., richiamato dall'art. 51, c.3, I.f., tale provvedimento non si poneva in alcun modo in contrasto con il giudicato endofallimentare formatosi per effetto della mancata contestazione del provvedimento d'ammissione al passivo, configurandosi quest'ultimo come ammissione con riserva, almeno nella parte riguardante la prededucibilità dei crediti. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. impugnano in cassazione la suddetta ordinanza con ricorso revocatorio, ex art. 391bis e 395, cpc., affidato a tre motivi. Non si è costituita la società intimata. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce che l'errore sulla valutazione delle prestazioni rese dal contraente in bonis a favore della gestione commissariale in quanto eseguite per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore costituisca un errore revocatorio, per aver la Cassazione deciso sulla base della supposizione di un fatto- equiparazione tra crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento e crediti sorti a seguito della continuazione dell'esercizio dell'impresa- la cui verità sarebbe incontrovertibilmente esclusa dalla stessa Corte.Il secondo motivo espone che la Corte di Cassazione, partendo dall'erronea premessa che le normative in tema di amministrazione straordinaria e quella in materia di fallimento contengono un'analoga disciplina con riferimento alle fattispecie relative a soggetti che vantano crediti derivanti da rapporti di fornitura, è giunta alla conclusione che l'art. 51 d.lgs. n. 2770 sancisca che solo in caso di subentro nel contratto da parte del commissario si potrà riconoscere ai crediti ante-procedura la prededucibilità, mentre in caso di scioglimento tali crediti potranno essere ammessi al solo rango chirografario. Secondo il ricorrente, da tale erronea supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa, ne è derivato che i ricorrenti, sebbene ammessi al passivo in prededuzione sotto condizione dell'esercizio da parte del commissario della facoltà di scioglimento dal contratto, e sebbene gli stessi abbiano effettivamente ottenuto che quest'ultimo abbia sciolto il contratto, si sono visti riconoscere ai propri crediti il rango chirografario. In particolare, le società ricorrenti assumono che l'art. 51, c.3, d.lgs. n. 270/99 legittima il riconoscimento della prededuzione nel caso in i la domanda l'ammissione al passivo sia stata subordinata allo scioglimentcpdel contratto, ma il commissario abbia deciso di risolvere l'accordo commerciale, diversamente da quanto sancito dall'art. 74 I.f. secondo il quale solo nel caso in cui il curatore subentri nel contratto ad esecuzione continuata o periodica è riconosciuta la prededuzione. In altri termini, secondo le ricorrenti, il predetto art. 51- a differenza che nel fallimento- contempla la possibilità per il contraente di scegliere se richiedere di condizionare il riconoscimento della prededuzione allo scioglimento o al subentro. Pertanto, le ricorrenti invocano il vizio revocatorio che sarebbe fondato sull'erronea supposizione di un fatto (cioè che la normativa in materia di somministrazione straordinaria e quella fallimentare contengano un'analoga disciplina con riferimento alle fattispecie di credito derivanti da rapporti di fornitura), la cui verità sarebbe stata esclusa dalla stessa Corte di cassazione. Il terzo motivo deduce l'erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, nonché violazione del principio dell'immutabilità degli effetti della sentenza di cui agli artt.324 cpc, e 2909 cc; al riguardo, le ricorrenti lamentano che la Cassazione non ha preso atto di altro aspetto rilevante della vicenda consistente nel fatto che il provvedimento d'ammissione al passivo emesso il 17.12.09, non essendo stato impugnato, rappresentava un provvedimento ormai definitivo, conseguendone la configurabilità dell'errore revocatorio fondato sull'inesistenza di un fatto (violazione del principio d'immutabilità degli effetti del provvedimento giudiziale ex art. 2909 cc) la cui verità sarebbe positivamente stabilita. I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Occorre premettere che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 - anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1 bis del d.I n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla I. n. 166 del 2008- prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro. Ne consegue che la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito (Cass., n. 19946/17; n. 3193/16). Detto ciò, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., n. 10040/22; n. 442/18; n. 3660/18; n. 20635/17). Va altresì osservato che il combinato disposto dell'art. 391bís e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., S.U. 8984/2018; Cass., S.U. 30994/2017). Nel caso concreto, i tre motivi sono imperniati su presunti errori di valutazione e non su sviste o errori di fatto; tutto il ricorso è - nella sostanza - un tentativo di fare effettuare in sede di revocazione un nuovo giudizio sulla materia del contendere già decisa in cassazione, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Invero, le società ricorrenti impugnano con ricorso straordinario per revocazione l'ordinanza della cassazione, che ha fatto puntuale applicazione dei principi suddetti in tema di ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria, deducendo in sostanza che tale ordinanza sia conseguenza di un'asserita errata interpretazione degli artt. 50 e 51, c.3, d.lgs. n. 270/99, non venendo dunque in rilievo alcuna erronea percezione dell'esistenza o inesistenza di fatti, la cui verità risulti incontrovertibilmente esclusa o affermata. Nulla per le spese, data la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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