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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14408/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11831/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tempestività impugnazione [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL], costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc.civ.; –resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Sicilia, n. 10202 / 10 / 20 2 2 depositata il 1° dicembre 20 2 2 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Sicilia veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto da ll’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] av verso l a sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Messina n. 2085 / 7 /20 14 di accoglimento del ricorso introduttivo.

2. Il ricorso era relativo all’ intimazione di pagamento per IVA 1985 , derivanteda sottostante cartella di pagamento , e il contribuente era resodestinatario dell’atto in quanto coobbligato solidale al pagamento deldebito tributario . 3.Il giudice d’appello dichiarava tardivo il gravame, in quanto proposto il 19.11.2014 oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione in data 1.4.2014 della sentenza di primo grado, ai fini dell’art.38 d.lgs. 546/1992.

Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’Agenzia delle EntrateRiscossione per un motiv o , mentre il contribuente si è costituito tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussioneex art.370, comma 1, cod. proc. civ. .

Consideratoche: 1.Con un unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la v iolazione o falsa applicazione degliartt. 16, 20 e 53 del d.lgs. 546/1992 e 149 cod. proc. civ. , nonché conseguentementedegli artt. 38, comma 3, d. lgs. 546/1992 e 327 cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata, viziata per aver ritenuto inammissibile per tardività l’appello dell’agente della riscossione,in quanto proposto dopo il decorso del termine semestrale dicui al combinato disposto degli artt. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992 e 327 cod. proc. civ. , omettendo di applicare al caso di specie il principiodi scissione degli effetti della notifica degli atti processuali per notificantee destinatario di cui agli artt. 20, comma 2, d.lgs. 546/1992 e149 cod. proc. civ. . 2.Il motivo è fondato. 2.1.Il giudice accerta che la sentenza di primo grado è stata pubblicata mediante deposit o in data 1.4.2014 , senza essere stata notificata a curadel contribuente .

Nel2014, la sospensione feriale operava dal 1°agosto al 15 settembre inragione del disposto di cui all’art. 1 della L. n. 742 del 1969 nella formulazione vigente prima della novella apportata con decorrenza dall’anno2015, dall’art. 16 del d . l . n. 132 del 2014, convertito nella L. n.162 del 2014 2.2.Orbene, i l termine di impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione dellasentenza previsto ex art. 38, comma 3, d.lgs . 1992/546, tenuto contodella sospensione feriale, è spirato il 17.11.2014 , come del resto accertatodallo stesso giudice d’appello, giorno in cui è intervenuta la spedizionedel ricorso tramite il servizio postale .

Ciòemerge dalla cartolina riprodotta in ricorso e , dunque , la notifica è stata tempestiva, non rilevando il fatto che la consegna si sia perfezionatail successivo 19 novembre.

2.3. Alla luce di quanto precede, t rovano applicazione i primi due commi dell’art. 20, d.lgs. 546/1992, relativo alla proposizione del ricorso, richiamat i dall’art. 53, comma 2, del medesimo decreto, a normadei quali: «

1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma deicommi 2 e 3 del precedente art. 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzoposta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta co n avviso di ricevimento.

In tal caso il ricorso s'intende proposto al momentodella spedizione nelle forme sopra indicate » .

Il giudice d’appello ha perciò violato le suddette previsioni di legge, oggettodella censura.

3. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Cortedi Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazionedelle spese di lite.

P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia , in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11831/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: tempestività impugnazione [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL], costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc.civ.; –resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Sicilia, n. 10202 / 10 / 20 2 2 depositata il 1° dicembre 20 2 2 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Sicilia veniva dichiarato inammissibile l’appello proposto da ll’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] av verso l a sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Messina n. 2085 / 7 /20 14 di accoglimento del ricorso introduttivo. 2. Il ricorso era relativo all’ intimazione di pagamento per IVA 1985 , derivanteda sottostante cartella di pagamento , e il contribuente era resodestinatario dell’atto in quanto coobbligato solidale al pagamento deldebito tributario . 3.Il giudice d’appello dichiarava tardivo il gravame, in quanto proposto il 19.11.2014 oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione in data 1.4.2014 della sentenza di primo grado, ai fini dell’art.38 d.lgs. 546/1992. Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’Agenzia delle EntrateRiscossione per un motiv o , mentre il contribuente si è costituito tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussioneex art.370, comma 1, cod. proc. civ. . Consideratoche: 1.Con un unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la v iolazione o falsa applicazione degliartt. 16, 20 e 53 del d.lgs. 546/1992 e 149 cod. proc. civ. , nonché conseguentementedegli artt. 38, comma 3, d. lgs. 546/1992 e 327 cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata, viziata per aver ritenuto inammissibile per tardività l’appello dell’agente della riscossione,in quanto proposto dopo il decorso del termine semestrale dicui al combinato disposto degli artt. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992 e 327 cod. proc. civ. , omettendo di applicare al caso di specie il principiodi scissione degli effetti della notifica degli atti processuali per notificantee destinatario di cui agli artt. 20, comma 2, d.lgs. 546/1992 e149 cod. proc. civ. . 2.Il motivo è fondato. 2.1.Il giudice accerta che la sentenza di primo grado è stata pubblicata mediante deposit o in data 1.4.2014 , senza essere stata notificata a curadel contribuente . Nel2014, la sospensione feriale operava dal 1°agosto al 15 settembre inragione del disposto di cui all’art. 1 della L. n. 742 del 1969 nella formulazione vigente prima della novella apportata con decorrenza dall’anno2015, dall’art. 16 del d . l . n. 132 del 2014, convertito nella L. n.162 del 2014 2.2.Orbene, i l termine di impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione dellasentenza previsto ex art. 38, comma 3, d.lgs . 1992/546, tenuto contodella sospensione feriale, è spirato il 17.11.2014 , come del resto accertatodallo stesso giudice d’appello, giorno in cui è intervenuta la spedizionedel ricorso tramite il servizio postale . Ciòemerge dalla cartolina riprodotta in ricorso e , dunque , la notifica è stata tempestiva, non rilevando il fatto che la consegna si sia perfezionatail successivo 19 novembre. 2.3. Alla luce di quanto precede, t rovano applicazione i primi due commi dell’art. 20, d.lgs. 546/1992, relativo alla proposizione del ricorso, richiamat i dall’art. 53, comma 2, del medesimo decreto, a normadei quali: « 1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma deicommi 2 e 3 del precedente art. 16. 2. La spedizione del ricorso a mezzoposta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta co n avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momentodella spedizione nelle forme sopra indicate » . Il giudice d’appello ha perciò violato le suddette previsioni di legge, oggettodella censura. 3. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Cortedi Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazionedelle spese di lite. P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia , in diversa composizione,
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