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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04494/2023

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la seguente ORDINANZA .1/J [OSCURATO:PERSONA]-OCUTW6A Sul ricorso iscritto al numero 8002 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da •Y) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore -ricorrente non costituito- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) diprimavalenti©avvsciacca . lega lmail .it -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3796/12/2021, depositata in data 27 aprile 2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, in data 29/11/2021 notificava, a mezzo PEC, ad [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3796/12/2021, depositata in data 27 aprile 2021, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento n.

M13PR00048092016 emesso ai fini PREU relativamente all'anno di imposta 2012; -il ricorso benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria dei 10 aprile 2022, e fino a tale data; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria tributaria; Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA .1/J [OSCURATO:PERSONA]-OCUTW6A Sul ricorso iscritto al numero 8002 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da •Y) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore -ricorrente non costituito- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) diprimavalenti©avvsciacca . lega lmail .it -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3796/12/2021, depositata in data 27 aprile 2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, in data 29/11/2021 notificava, a mezzo PEC, ad [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3796/12/2021, depositata in data 27 aprile 2021, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento n. M13PR00048092016 emesso ai fini PREU relativamente all'anno di imposta 2012; -il ricorso benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria dei 10 aprile 2022, e fino a tale data; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria tributaria; Così
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