CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 00079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 febbraio 2025, depositata il 7 maggio 2025, in riforma della pronuncia del Tribunale monocratico diTrani del 31 marzo 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (Abdil) [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, per difetto di querela. Il Tribunale avevainvece riconosciuto l'imputato colpevole del reato di cui agli art t. 624 e 625,n.2, cod. pen, per essersi introdotto, nella notte del 30 novembre 2017, all'interno del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" di Barletta, dopo aver divelto una finestra, asportando un televisore e generi alimentari vari, e lo aveva condannato alla pena di nove mesi di reclusione e quattrocentocinquanta euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Il difensore dell'imputato aveva proposto appello chiedendo, in via principale, l'assoluzione dal reato contestato perché il fatto non sussiste, non essendo stata raggiunta adeguata prova, quantomeno ai sensi dell'articolo 530, co.2, cod.proc.pen. In subordine avevarichiesto, previa esclusione della circostanza dell'aver agito con violenza sulle cose, la declaratoria di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. La Corte territoriale ha rilevato preliminarmente il difetto di querela in relazione al delitto di furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose, così come contestato nell'imputazione. Invero, ad avviso della Corte d'appello, l'atto presentato costituirebbe una semplice denuncia, non essendo stata concretamente manifestata dal legittimato alcuna istanza punitiva nei confronti del responsabile. Alriguardo, nella sentenza impugnata è stato ritenuto che non rivestisse alcun rilievo la dicitura "denuncia-querela" contenuta nell’intestazione del verbale, in quanto dal contenuto delle dichiarazionirese dal denunciante non emergeva alcun chiaro elemento sintomatico della volontà punitiva. 2.Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, in relazione agli artt. 336 e 337 cod.proc.pen.. Ilricorrente censura l'erronea pronuncia di non doversi procedere per difetto di formale querela, osservando che ad assumere rilievo non è solo l'intestazione dell'atto quale verbale di "denuncia-querela"presentata da [OSCURATO:PERSONA], gestore del ristorante "[OSCURATO:PERSONA] , masoprattutto il contenuto, dal quale emergerebbe in maniera chiara ed evidente la volontà punitiva espressa dalla persona offesa. 3.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. Va ricordato che la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede l a necessit à dell a querela , non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecar si in espressioni sacramenta li (Sez.5 - , n. 2665 del 12/10/2021 , dep . 2022 , R v . 282648 – 0 1 ) . Èstato anche più volte chiarito che, ove emergano situazioni di incertezza, gli atti vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648– 01 ; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016 , R v . 267138 – 01 ; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 260557 – 01). Nelcaso in esame, dall'esame degli atti - a cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220094) — risulta depositata una valida querela. In data 30/11/2017, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Barletta, il gestore del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" , identificato in [OSCURATO:PERSONA], nel rappresentare le circostanzedel furto subito, esprimeva in maniera chiara ed evidente la volontà di perseguire l'autore del reato, come si può evincere dall'esplicito inciso contenuto nel verbale di denuncia- querela redatto dalla P.G.: "è presente la persona in oggetto compiutamente generalizzata che, perogni effetto di legge, sotto la propria responsabilità e senza costrizione alcuna, denuncia quanto segue, chiedendo per i reati la cui procedibilità non fosse d'ufficio, la punizione ai sensi dellevigenti leggi, delle persone responsabili dei reati che si configureranno nella presente denuncia-querela". Dunque, non è solo l’intestazione dell’atto in termini di “denuncia-querela”, ma anche il suo contenuto, che chiaramente evidenza l’espressa volontà punitiva. Nel caso in esame la sottoscrizione del documento sopra richiamato, in cui è contenuta la manifestazionedella volontà punitiva, esclude ogni dubbio sulla intervenuta presentazione di una valida querela. La Corte di appello ha dunque errato nel ritenere il difetto della suddett a condizione di procedibilità. La decisione deve essere conseguentemente annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per il giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnat a e rinvi a ad altr a Sezione dell a Corte di appello di Bari per il giudiz