CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21886/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ats.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa, dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.S., in persona dell’unicosocio e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come perlegge- controricorrente -Numero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026nonchéROMANO PASQUALE, quale procuratore dichiaratosi antistatario- intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 896/2024,pubblicata in data 25 marzo 2024 e notificata il 26 marzo 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4giugno 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello.1. Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. l’[OSCURATO:PERSONA] AgricolaRampon Fratelli s.s. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]chiedendone la condanna, ex art. 2041 cod. civ., alla restituzionedelle somme da questa trattenute a titolo di prelievo supplementareper le annate casearie 1999/2000 e 2000/2001, rispettivamente dieuro 196.21,37 e di euro 256.551,01, oltre al risarcimento dei dannisubiti a causa dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., consistito nelmancato versamento ad [OSCURATO:PERSONA] dei prelievi trattenuti, da quantificarsinella differenza tra quanto essa ricorrente avrebbe dovuto versare seParmalat s.p.a. avesse effettuato il versamento ad [OSCURATO:PERSONA] e quantoinvece aveva pagato e doveva ancora pagare in conseguenza delmancato versamento ad [OSCURATO:PERSONA]; in via subordinata, chiedeva chevenisse accertato il suo diritto al risarcimento del danno derivante dalfatto di dover corrispondere nuovamente ad [OSCURATO:PERSONA] le somme deimedesimi prelievi relative alle suddette annate, già versati adEurolat/[OSCURATO:SOCIETA]Esponeva a sostegno delle domande quanto segue:- essendo una società produttrice di latte aveva effettuatoforniture - negli anni tra il 1999 e il 2001 - alla società EurolatNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026s.p.a., poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, allaquale era subentrata [OSCURATO:SOCIETA]., quale assuntore delconcordato preventivo, nei rapporti attivi e passivi;- all’epoca della fornitura, la vendita del latte era regolata dal cd.sistema delle quote latte, regime che prevedeva, in caso diproduzione oltre il quantitativo individuale assegnato al singoloproduttore (QRI), l’obbligo dell’acquirente del latte (detto“primo acquirente”) di effettuare, ai danni del produttore, unprelievo economico, cd. prelievo supplementare, odirettamente, mediante una trattenuta, all’atto del pagamentodel prezzo della fornitura, di una somma predeterminata dalloStato per ogni litro di latte in eccedenza rispetto alla quotaescussione di apposita fideiussione rilasciata a garanziadell’allevatore, di importo pari alla somma predeterminata dalloStato per ogni litro di latte prodotto oltre la quota attribuita; inentrambi i casi, il primo acquirente doveva procedere alversamento della somma trattenuta e/o prelevata al produttoreallo Stato e, nello specifico, all’Agenzia per le Erogazioni inAgricoltura ([OSCURATO:PERSONA]) a ciò incaricata;- per l’annata lattiero - casearia 1999/2000, [OSCURATO:SOCIETA]., comeprimo acquirente, aveva trattenuto la somma di euro195.211,37 direttamente dal pagamento del prezzo dovuto,mentre, per l’annata 2000/2001, la trattenuta era stataeffettuata mediante rilascio di fideiussione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di Padova e Rovigo, a garanzia del pagamento delprelievo supplementare dovuto;- in base alla normativa del settore [OSCURATO:SOCIETA]. e Parmalats.p.a. avrebbero dovuto provvedere a riversare direttamente adAGEA, entro il termine di trenta giorni dall’incasso, le sommeNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026trattenute sul prezzo di acquisto a titolo di prelievosupplementare, ma, non avendo ciò fatto, [OSCURATO:PERSONA] avevaproceduto ad iscrivere, a carico dell’azienda produttrice, ildebito dei prelievi delle suddette annate nel registro dei debitori(SIAN) ed a recuperare il credito;- in conseguenza di ciò, essa società produttrice aveva giàversato, per la prima annata, a fronte di un prelievo dovuto dieuro 162.607,68, la maggior somma di euro 297.056,13,restando debitrice, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importodi euro 122.332,35; con riguardo all’altra annata, aveva giàversato - a fronte di un prelievo dovuto di euro 245.625,39 - lasomma di euro 305.331,04 ed era ancora debitrice verso AGEAdella somma di euro 350.390,14.La convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la domanda, replicaval’inesigibilità delle somme richieste, previa verifica della loroammissione al passivo “con riserva” della procedura [OSCURATO:SOCIETA].;eccepiva la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art.133 lett. t), d.lgs. n. 104/10, l’incompetenza per materia delTribunale adito in favore di quello fallimentare, ai sensi dell’art. 24legge fallimentare, il difetto di integrazione del contraddittorio, stantela necessità del coinvolgimento nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA], nei cuiconfronti intendeva svolgere azione di manleva, nonché laprescrizione del credito.Il Tribunale di Milano, disattesa l’istanza di chiamata in causa,escludeva anzitutto che ricorresse una situazione di litisconsorzio conAGEA, vertendo l’oggetto del giudizio esclusivamente sul rapporto tral’azienda produttrice e [OSCURATO:SOCIETA], e disattendeva l’eccezione diincompetenza; riteneva, poi, fondata la domanda ex art. 2041 cod.civ., in conseguenza del mancato trasferimento alla tesoreria di AGEAdei prelievi trattenuti. Nel respingere pure la sollevata eccezione diNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026prescrizione, reputava che il diritto dell’azienda agricola all’indennizzoera sorto nel momento in cui si erano verificati tutti i presuppostidell’ingiustificato arricchimento e dunque solo a seguito dellaviolazione dell’obbligo di pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]2. La Corte d’appello di Milano, investita del gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha confermato la sentenza di primo grado.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della decisioned’appello, sulla base di dieci motivi, ulteriormente illustrati conmemoria.Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] S.S.Non ha svolto attività difensiva in questa sede [OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito del provvedimento nel terminedi sessanta giorni dalla decisione.Ragioni della decisione1. Il primo motivo denuncia ‹‹nullità della sentenza ex art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 102 c.p.c. inconseguenza della mancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al giudizio››.Sostiene la ricorrente che l’errata esclusione della necessità dellapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al giudizio sarebbe dipesa dall’erroneaindividuazione della causa petendi della domanda avanzatadall’[OSCURATO:PERSONA] S.S. e dall’errata qualificazionedel petitum.Evidenzia, quanto alla causa petendi, che nel ricorso introduttivodel giudizio di primo grado, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva individuato laragione della pretesa dedotta in giudizio nel fatto che, “non avendoParmalat s.p.a. effettuato a suo tempo i dovuti versamenti ad [OSCURATO:PERSONA],le somme trattenute e incassate da [OSCURATO:SOCIETA]. dalla ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026hanno perso il loro vincolo di prelievo”, con la conseguenza che ildebito di prelievo era rimasto in capo al produttore e non si eratrasferito all’acquirente del latte. Secondo la prospettazione dellacontroparte, quindi, il mancato versamento ad [OSCURATO:PERSONA], da partedell’acquirente, entro il termine fissato dall’art. 5, comma 1, legge119/2003, degli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementareaveva avuto come effetto quello di estinguere il vincolo. Ma ladomanda di restituzione degli importi trattenuti senza titolo comeconseguenza dell’intervenuta estinzione dei diritti di [OSCURATO:PERSONA] su taliimporti - prosegue la ricorrente - implicava un accertamento chedoveva essere svolto con la necessaria presenza in giudizio dellastessa [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di verificare, nel contraddittorio conquest’ultima, il permanere o meno del vincolo di prelievo chel’[OSCURATO:PERSONA] agricola sosteneva essere venuto meno.Ricostruendo il quadro normativo, la ricorrente rappresenta che,mentre la legge 468/1992 (recante ‹‹Misure urgenti nel settorelattiero-caseario››) distingueva tra produttori di latte aderenti adassociazioni di produttori e produttori non aderenti, prevedendo duedistinte modalità di effettuazione, da parte degli acquirenti, delprelievo supplementare, per effetto dell’art. 11 d.l. 23 ottobre 1996,n. 542, con effetto dal periodo 1995/1996, è venuta meno laprocedura di compensazione infra-associativa, prevista dall’art. 5,commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge n. 468/1992, ed è stato previsto chei versamenti e le restituzioni delle somme trattenute a titolo diprelievo sarebbero stati effettuati ‹‹a seguito dell’espletamento dellaprocedura di compensazione nazionale da parte dell’AIMA›› (oraAgea), procedura poi estesa alle annate casearie 1999/2000 e2000/2001. Con il successivo art. 1 d.l. n. 43/1999, come convertitodalla legge n. 118/1999, è stato altresì previsto, all’art. 13, che: ‹‹Ledecisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi inNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenzadel termine fissato per l’effettuazione delle compensazioni previstedal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessividelle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti deiproduttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse››.La disciplina è poi ulteriormente mutata per effetto del d.l. n. 49 del2003, convertito con la legge n. 119/2003, che ha attribuito alleRegioni ed alle [OSCURATO:PERSONA] la competenza in materia diadempimenti relativi al regime comunitario del prelievosupplementare, attribuendo ad [OSCURATO:PERSONA] unicamente la gestione della cd.riserva nazionale di cui all’art. 3 e l’esecuzione del calcolo del prelievonazionale complessivamente dovuto all’Unione europea per esuberoproduttivo nelle consegne.Evidenzia pure la ricorrente che, per il caso in esame, il quadronormativo è rimasto quello precedente per effetto della clausola disalvaguardia contenuta all’art. 10, comma 46, d.l. n. 49/2003.Aggiunge che, a tutt’oggi, per i produttori per i quali non siaintervenuta la definitività della compensazione nazionale, non risultacompletato, da parte di [OSCURATO:PERSONA], l’espletamento delle procedure dicompensazione nazionale, evento al quale è subordinata l’esecuzione,da parte degli acquirenti, dei versamenti e delle restituzioni dellesomme trattenute a titolo di prelievo supplementare previsti dallalegge n. 468/1992; con particolare riferimento alla posizionedell’[OSCURATO:PERSONA], i relativi provvedimenti dicompensazione nazionale per le due campagne in esame sono statiannullati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2020, per cuil’[OSCURATO:PERSONA] doveva essere annoverata tra i produttoriper i quali non poteva dirsi intervenuta la definitività dellacompensazione nazionale, cosicché alla pendenza dell’accertamentodella misura del prelievo non poteva che conseguire la perduranteNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026pendenza del vincolo sulle somme prelevate e la loro indisponibilitàda parte di [OSCURATO:SOCIETA]1.1. Il motivo è infondato.1.2. La domanda svolta dall’[OSCURATO:PERSONA], come bensottolineato dalla Corte d’appello, è volta ad ottenere, ex art. 2041cod. civ., la restituzione delle somme trattenute da [OSCURATO:SOCIETA]. atitolo di prelievo supplementare e non riversate ad [OSCURATO:PERSONA], oltre che ilrisarcimento dei danni patiti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in conseguenzadell’inadempimento contestato all’acquirente del latte, essendo statal’odierna ricorrente chiamata ad un “nuovo” versamento, in favore diAgea, dei medesimi importi, maggiorato di interessi.Nell’azione di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 cod.civ., il rapporto processuale che si instaura coinvolge esclusivamenteil solvens ed il soggetto che abbia avuto un’indebita locupletazione indanno dell’istante (tra le altre, Cass., sez. 1, 16/10/1985, n. 5087;Cass., sez. 1. 10/05/2007, n. 10703), ed a tale principio la Corteterritoriale si è correttamente attenuta, rilevando che [OSCURATO:PERSONA],destinataria ultima delle somme indebitamente trattenute, non avevatitolo per partecipare al presente giudizio, che coinvolgeesclusivamente il rapporto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e laParmalat s.p.a., al quale [OSCURATO:PERSONA] è del tutto estranea.Non essendosi in presenza di un rapporto trilaterale e nonsussistendo un vincolo solidale in capo all’odierna ricorrente neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], potendo quest’ultima agire soltanto nei confrontidel produttore al fine di recuperare le somme trattenute e nonversate dalla prima acquirente, è evidente che, sul piano processuale,non può ravvisarsi una ipotesi di litisconsorzio necessario neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], non avendo valore dirimente la questione,prospettata nella illustrazione del motivo, della permanenza o menodel vincolo di prelievo sulle somme ancora trattenute da ParmalatNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026s.p.a.2. Il secondo motivo denunzia ‹‹nullità della sentenza per difettodi giurisdizione del giudice ordinario, violazione dell’art. 133, comma1, lett. t), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104››.Sostiene la ricorrente che la vicenda qui in esame è del tuttodiversa da quella affrontata da Cass., Sez. Unite n. 11985 del 2017,in relazione alla quale questa Corte ha riconosciuto la giurisdizione delgiudice ordinario, dal momento che, in quel caso, si trattava disomme accantonate che non erano più pacificamente vincolate alprelievo, a differenza di quanto avviene nella presente fattispecie,nella quale, è sub iudice la questione del se il vincolo a favore di Ageasia venuto meno - come sostenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] -per effetto del mancato versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]/Parmalats.p.a. degli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare entroil termine fissato dall’art. 5, comma 1, legge n. 119/2003 o dall’art.5, comma 3, legge n. 468/1992. Ad avviso della ricorrente, qualora sidiscuta se il primo acquirente abbia correttamente adempiuto ad unobbligo legale od abbia posto in essere una forma di autotutelaillegittima nel trattenere gli importi o nell’attivare l’escussione dellafideiussione, è necessario verificare se sussistono le condizioni dilegge ed il potere autoritativo della Regione […] di richiedere ilprelievo supplementare al “primo acquirente”, per cui la giurisdizionespetta al Giudice amministrativo.2.1. Premesso che la disamina della censura è consentita anche aquesta Sezione semplice - ai sensi dell’art. 374, primo comma,secondo periodo, cod. proc. civ. - per avere già espresso le SezioniUnite di questa Corte, cui è istituzionalmente devoluta ogni questionedi giurisdizione , i principi in grado di risolverla, il motivo è infondato.2.2. L’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., che harecepito la previsione di cui all’art. 2 sexies del d. l. n. 63/2005,Numero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026convertito nella l. n. 109/2005, recita: ‹‹Sono devolute allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo … t) le controversierelative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore dellatte e dei prodotti lattiero-caseari...››.Le Sezioni Unite hanno precisato che le controversie alle quali siriferisce la disposizione dell’art. 2-sexies del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 63,convertito in L. 25/6/2005, n. 109, poi recepita nella previsionedell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., devono essere intese comequelle ‹‹direttamente inerenti al momento dell’”applicazione”(assegnazione, quantificazione e così via) del prelievosupplementare›› (Cass., sez. U, 31/12/2018, n. 33682; Cass., sez. U,05/12/2018, n. 31370; Cass., sez. U, 18/10/2018, n. 26249; Cass.,sez. U. 15/06/2009, n. 13897; richiamate anche da Cass., sez. U,06/07/2021, n. 19027; Cass., sez. U, 31/10/2022, n. 32146)Come chiarito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 33682/2018,è opportuno ribadire - come già rilevato dalle stesse Sezioni Unite conordinanza n. 31370 del 5 dicembre 2018 - che la previsionecontenuta nell’art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n.104 del 2010va interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele,da questa Corte già espresso in altri settori dell’ordinamento, ma cheè da intendersi come canone superiore da privilegiare ogni qualvoltavi sia un pericolo di frazionamento e di frammentazione della tutelagiurisdizionale e del quale, del resto, è espressione la stessa “forma”della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; ma ciò, pursempre, conformemente alle indicazioni del Giudice delle leggi, ilquale ha stabilito, come è noto, che sia ben possibile affidare allagiurisdizione amministrativa, ambiti di “intreccio” tra diritti einteressi, purché ciò avvenga per materie particolari e non già per“blocchi” (Corte Cost., nn. 204 del 2004, 191 del 2006, 140 del 2007)e non si sia in presenza di sole situazioni di diritto soggettivo, la cuiNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026cognizione è preclusa al giudice amministrativo.2.3. In applicazione di tale condivisibile principio, vanno,pertanto, esaminate le doglianze di merito svolte dalla AziendaAgricola per accertare se abbia invocato, o meno, ancheimplicitamente, l’esercizio di poteri amministrativi involgenti lacontestazione dell’imposizione.Ebbene, nel caso di specie non si versa, manifestamente, in unacontroversia del genere, non venendo in contestazione né l’an né ilquantum del prelievo. Il dibattito, costituente il petitum sostanziale,di cui qui si tratta, afferisce piuttosto al diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] restituzione delle somme detenute da [OSCURATO:SOCIETA]. senza titoloe alla richiesta di risarcimento dei danni che l’[OSCURATO:PERSONA] di avere patito a seguito dell’inadempimento imputabile aParmalat s.p.a., consistito nel non avere versato ad [OSCURATO:PERSONA] le sommeingiustificatamente trattenute.L’[OSCURATO:PERSONA] non ha, infatti, introdotto il giudizio al fine dicontestare la legittimità dei prelievi supplementari su di essa gravantiper le due annate lattiero-casearie 1999/2000 e 2000/2001, mapiuttosto per lamentare che gli importi a tale titolo a suo tempopacificamente trattenuti dalla “prima acquirente” Eurolats.p.a./[OSCURATO:SOCIETA]., anziché essere riversati direttamente alloStato, come era obbligo della stessa prima acquirente, sono rimastipresso quest’ultima, tanto che [OSCURATO:PERSONA] ha preteso direttamente ecoattivamente dalla produttrice il versamento di detti importi.Si tratta, pertanto, di un arricchimento della prima acquirenteidoneo a cagionare un impoverimento o perfino l’ingiusto danno dellarinnovazione del pagamento, arricchimento dovuto all’inottemperanzaad un prospettato dovere pubblicistico della stessa prima acquirente.2.4. Peraltro, anche laddove si volesse ritenere - ma tanto èescluso da Cass., sez. U, n. 19027/2021, cit. (par. 9.3 dellaNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026motivazione) - che la “prima acquirente” sia figura assimilabile aquella del sostituto d’imposta, la giurisprudenza delle Sezioni Uniteha consolidato il principio secondo cui le controversie tra il sostitutod’imposta ed il sostituito - non coinvolgendo il rapporto d’imposta -danno ingresso ad una lite tra privati la cui giurisdizione appartieneperciò al giudice ordinario (Cass., sez. U, n. 18396 del 2016; Cass.,sez. U, n. 8312 del 2010; Cass., sez. U, n. 15031 del 2009, Cass.,sez. U, 16833 del 2017).Ne consegue che, alla luce del petitum sostanziale, da identificarsiin funzione della natura della pretesa azionata quale oggettivamenterivelata dal complesso delle richieste e dei fatti allegati (cfr. Cass.sez. U, 21/05/2014, n. 11229, che richiama Cass., sez. U,27/02/2012, n. 2926; Cass., sez. U, 11/10/2011, n. 20902; Cass.,sez. U, 25/06/2010, n. 15323), l’azione proposta esula dallagiurisdizione del giudice amministrativo.3. Il terzo motivo prospetta ‹‹violazione e/o falsa applicazionedell’art. 11, d.lgs. n. 542/1996, dell’art. 1, commi 15 e 21 ter d.l. n.43/99, dell’art. 1, commi 3 e 5 d.l. n. 8/2000 e dell’art. 8, comma 1,d.l. n. 268/2000›› e censura la decisione impugnata nella parte in cuiha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia trattenuto il prelievosupplementare oltre il termine fissato.Sostiene, al riguardo, la ricorrente che, per effetto dell’art. 11d.lgs. n. 542/1996, che ha innovato la disciplina di cui alla legge n.468/1992, il dies a quo a partire dal quale l’acquirente è tenuto alversamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] (già Aima) si colloca “a seguitodell’espletamento delle procedure di compensazione nazionale daparte dell’Aima” e, precisamente entro il termine di trenta giorni dalricevimento della comunicazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei prelievidovuti, evento non verificatosi nel caso di specie, dal momento che,sulla base dell’art. 1, comma 13, del d.l. n. 43/99, i risultati delleNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026compensazioni nazionali restavano fermi soltanto nei confronti deiproduttori che non li avevano impugnati in sede amministrativa; nellaspecie, invece, l’[OSCURATO:PERSONA] li aveva invece impugnatidinanzi al Tar, ottenendo sentenza a sé sfavorevole, poi impugnatadinanzi al Consiglio di Stato.4. Il quarto motivo denunzia ‹‹violazione e/o falsa applicazionedella legge n. 468/1992, dell’art. 1 d.l. n. 43/99, dell’art. 1, d.l. n.8/2000 e dell’art. 8 d.l. n. 268/2000››, per avere la sentenzaimpugnata erroneamente ritenuto che il mancato pagamento adAgea, da parte dell’acquirente, del prelievo supplementare entro iltermine fissato comporti la perdita del vincolo a favore della PubblicaAmministrazione e l’obbligo della restituzione al produttore.5. Il quinto motivo censura la sentenza impugnata per‹‹violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, legge n.468/1992, dell’art. 11, d.lgs. n. 542/1996, dell’art. 1, comma 21-ter,d.l. n. 43/99, dell’art. 1, commi 3 e 5, d.l. n. 8/2000 e dell’art. 8 d.l.n. 268/2000››, per avere la Corte d’appello ritenuto, pur essendol’[OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:PERSONA] produttore associato, erroneamenteapplicabile il termine di cui all’art. 5, comma 3, della legge n.468/1992, anziché quello di cui all’art. 5, commi 5 - 9, della stessalegge.5.1. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che possono esseretrattati unitariamente perché strettamente connessi, sono infondati.5.2. Va, al riguardo, precisato - richiamando quanto si legge nellapronuncia delle Sezioni Unite n. 19027/2021 (alla cui ricostruzionenormativa complessiva, da pag. 8, punto 5.1, in questa sede èsufficiente rinviare ex art. 118 disp. att. c.p.c.) - che ‹‹sia prima siadopo l’entrata in vigore della legge del 2003, il regime comunitariodel prelievo supplementare prevedeva un sistema rigoroso dicontrollo delle attività di commercializzazione del latte e dei prodottiNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026caseari affidato al primo acquirente, cui erano attribuiti poteri diesazione attraverso la trattenuta e il versamento del corrispettivodovuto al produttore di quota parte corrispondente all’importo dalmedesimo dovuto a titolo di prelievo supplementare (L. n. 468/1992,art. 5, comma 3), ovvero attraverso la costituzione di una idoneafideiussione bancaria (dapprima prevista con il D.M. 25/10/1999,quindi dalla L. n. 79/2000, art. 1, comma 5, infine dalla L. n.119/2003, art. 5, comma 6)››.Pertanto, una volta effettuata la trattenuta, il primo acquirente èsenz’altro obbligato a riversarlo alla pubblica amministrazione, nonessendo previste nell’ordinamento forme anomale di compensazioneo restituzione di tali somme, pertanto illegittime, anche a titolo diprestito (peraltro o sia pure infruttifero); si tratta, dunque, di unobbligo, presidiato da sanzioni, e non di semplice facoltà.Si è spiegato, nella pronuncia delle Sezioni Unite da ultimorichiamata, che ‹‹all’obbligo del versamento si affiancava una serie diadempimenti che contribuiva a delineare la figura del primoacquirente come un vero e proprio obbligato, sia pure in funzione digaranzia rispetto all’obbligo del produttore, al fine di evitare che loStato dovesse attendere l’esito di eventuali ricorsi dei debitoriobbligati anziché riscuotere il cosiddetto superprelievo alle scadenzestabilite e far fronte agli obblighi verso l’UE, ovvero si impegnasse inun’attività di recupero nei confronti dei singoli produttorieccessivamente frammentaria e dispendiosa››. E si è ulteriormenteprecisato che ‹‹la qualità soggettiva del “primo acquirente”, qualepersona dotata delle necessarie autorizzazioni amministrative, gliobblighi a lui imposti e concernenti, tanto, la tenuta della contabilità ela conservazione della documentazione, quanto, essenzialmente, latrattenuta e il versamento del prelievo supplementare, la messa asua disposizione da parte dello Stato membro di strumenti perNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026l’assolvimento di tali obblighi, le sanzioni previste per il caso diinadempimento, la responsabilità diretta dello Stato verso laComunità europea per il prelievo risultante dal superamento delquantitativo di riferimento nazionale, sono tutti elementi chedepongono per un effettivo inserimento del «primo acquirente» nelrapporto tra lo Stato e l’Unione europea, quale parte e strumentoessenziale volto a facilitare e rafforzare l’adempimento, da parte delloStato, degli obblighi inerenti all’organizzazione comune dei mercatinel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari››.Irrilevante è, pertanto, l’analisi dei rapporti dell’acquirente con ilproduttore, in chiave di solidarietà o di garanzia, giacché ciò cheimporta è la gestione, in nome e per conto della pubblicaamministrazione, di un’attività continuativa di interesse generale, chepuò essere anche solo di garanzia del corretto svolgimento di unadata attività (Cass., sez. U, 9/01/2019, n. 328).5.3. Ne deriva che, nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA]., qualeassuntore del concordato di [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe dovutoprovvedere immediatamente a versare ad [OSCURATO:PERSONA] le somme trattenutea titolo di prelievo supplementare, ciò indipendentemente da ognicircostanza, a nulla valendo la questione del permanere o meno delvincolo del prelievo, spettando poi ad [OSCURATO:PERSONA] effettuare i successivicontrolli.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2033 e 2041 cod. civ. e si contesta al giudiced’appello di avere ritenuto configurabile l’azione di ingiustificatoarricchimento in luogo dell’azione di ripetizione dell’indebito.Assume il ricorrente, da un lato, che, nel caso in esame, risultano,invece, integrati i presupposti per la ripetizione dell’indebito, cosicchéi giudici di merito avrebbero dovuto dare rilevanza all’assenza disussidiarietà dell’azione, e, dall’altro, che in ogni caso ostaNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026all’esperibilità dell’azione ex art. 2041 cod. civ. la mancanza delrequisito della dipendenza dell’incremento e della correlativadiminuzione del patrimonio da un fatto costitutivo unico.6.1. Il motivo è infondato.6.2. La sentenza impugnata, che ha confermato la qualificazionedata alla fattispecie dal primo giudice e, inizialmente, dall’originariaparte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sussumendo il rapporto inoggetto sotto la ipotesi dell’arricchimento senza causa di cuiall’art.2041 cod. civ., ed escludendo che poteva configurarsi l’azionedi ripetizione dell’indebito, ha fatto corretta applicazione delle relativenorme ed ha dato nel contempo motivazione compiuta e noncontraddittoria.È utile precisare che, in materia di pagamento dell’indebito, l’indebitooggettivo, di cui all’art. 2033 cod. civ. si ha o perché manca unacausa originaria giustificativa del pagamento (condictio indebiti sinecausa), o perché la causa del rapporto, originariamente esistente, èpoi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nelnulla (a seguito di annullamento, risoluzione o inefficacia del negozio)il rapporto medesimo (condictio indebiti ob causam finitam).Tale azione, avendo per unica effettiva base l’inesistenzadell’obbligazione che il solvens ha materialmente adempiuta colpagamento non dovuto, non è in sostanza che un’azione di nullità permancanza di causa, che ha per presupposto la mancanzanell’accipiens del diritto di acquisire il bene o il valore patrimonialetrasmessogli dal solvens, prescinde dal verificarsi di un danno ed hanatura autonoma e principale.L’azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ., invece,ha per proprio presupposto la locupletazione ingiustificata di unaparte a danno del solvens e, infine, carattere del tutto sussidiario,chiaramente espresso dal successivo art. 2042 cod. civ.Numero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026Allorquando venga chiesta la condanna di un soggetto alpagamento di una somma di danaro in base all’assuntodell’inesistenza della causa dell’obbligazione in forza della quale erastata corrisposta detta somma, la domanda va qualificata comeripetizione di indebito e non come azione di arricchimento indebito, laquale ultima, infatti, ha per proprio presupposto la locupletazioneingiustificata di una parte a danno dell’altra (Cass., sez. 1,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2784; Cass., sez. 1, 16/02/1963, n. 348; Cass., sez.2, 09/02/1987, n. 1334; Cass., sez. 2, 26/08/1993, n. 9018).6.3. Nella specie, correttamente è stata esperita azione ex art.2041 cod. civ., configurandosi un ingiustificato arricchimento in capoal percettore in conseguenza del suo inadempimento all’obbligo,previsto dalla legge, di ritrasferimento, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], dellasomma trattenuta a titolo di prelievo. All’arricchimento conseguitodalla prima acquirente corrisponde, quale conseguenza del medesimoinadempimento, un impoverimento della [OSCURATO:PERSONA] produttrice, che hadovuto effettuare un nuovo versamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] el’arricchimento e l’impoverimento discendono dal medesimo fatto,costituito dal trattenimento delle somme da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. edal mancato versamento delle stesse in favore di [OSCURATO:PERSONA].7. Con il settimo motivo è denunziata la ‹‹violazione e falsaapplicazione degli artt. 9, 113 e 136 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;alternativamente violazione e falsa applicazione dell’art. 4-bis d.l. 23dicembre 2003, n. 347››.Deduce la ricorrente che già in primo grado aveva eccepito che lesomme di cui l’[OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzioneerano state accantonate nello stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA], dove sileggeva che l’ammissione al passivo di detti crediti era da intendersieffettuata “in prededuzione con riserva di produzione documentalequanto alla titolarità del credito e ad escussione della fideiussioneNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026prestata”. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata làdove ha negato la competenza del Tribunale di Parma, quale giudicedella procedura concorsuale, rilevando che non vi sarebbe ‹‹alcunaevidenza del fatto che le somme›› - richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] -‹‹siano state effettivamente iscritte al passivo di [OSCURATO:SOCIETA] con riservanel numero cronologico indicato da [OSCURATO:SOCIETA]›› e che, comunque,l’ammissione al passivo sarebbe stata fatta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],destinataria legittima delle somme trattenute, e non già all’AziendaRampon che dette somme aveva versato alla [OSCURATO:SOCIETA] perché daquesta fossero riversate ad [OSCURATO:PERSONA].7.1. Il motivo è infondato.7.2. Il presupposto su cui poggia la doglianza si pone in contrastocon l’accertamento operato dal giudice d’appello che, pronunciandosisulla questione qui riproposta, ha disatteso l’eccezioned’incompetenza, reputando non adeguata la prova offerta a supportodella tesi dell’ammissione, con riserva, al passivo della proceduraEurolat s.p.a., delle somme oggetto della richiesta di restituzione inquesto giudizio, risultando estremamente generica l’annotazioneriportata al passivo di “conferenti/c/tratt. Quote latte ([OSCURATO:PERSONA])”.Peraltro, è dirimente, al fine di ritenere infondata la censura, tenerepresente che il vincolo della “riserva” non era in alcun modoopponibile all’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva titolo perinsinuarsi al passivo per la restituzione delle trattenute operate suisuoi conferimenti di latte, per la semplice ragione che esse eranooggetto di un credito vantato da [OSCURATO:PERSONA].8. Con l’ottavo motivo, censurando la decisione gravata per‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ. conriferimento all’art. 2041 cod. civ.››, si attinge la decisione nella partein cui ha disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata da Parmalats.p.a. Sul punto, la ricorrente evidenzia come, secondo laNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026prospettazione della controparte, gli importi trattenuti a titolo diprelievo supplementare avevano perduto il vincolo a favore di AGEAsin dal momento in cui avrebbero dovuto essere versati alla P.A.;pertanto, il termine prescrizionale entro il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto far valere l’azione ex art. 2041 cod. civ. risultava, alla data diproposizione del ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., introduttivodell’odierna controversia, già spirato, non assumendo rilievo ilmomento in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto conoscenza del mancatoversamento ad [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenzadeve essere integrata. L’eccezione di prescrizione è statatardivamente sollevata in primo grado, per la prima volta, in data 2novembre 2020 nelle note d’udienza per la trattazione scrittadepositate per l’udienza da remoto, anziché nella comparsa dirisposta depositata da [OSCURATO:SOCIETA]. il 13 settembre 2019 e,pertanto, oltre il termine previsto dall’art. 702-bis, terzo comma, cod.proc. civ., cosicché l’odierna ricorrente è decaduta dalla facoltà di farvalere l’eccezione in senso stretto.9. Con il nono motivo si denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2041 e 2043 cod. civ., per avere la Corte d’appellocumulato l’indennizzo ed il risarcimento del danno.Assume la ricorrente che la domanda di indennizzo perarricchimento senza causa e quella di risarcimento danni daresponsabilità aquiliana non sono intercambiabili, ma “riguardanodiritti per la cui individuazione è indispensabile il riferimento airispettivi fatti costitutivi, che divergono tra loro, identificando duediverse entità”.La censura è infondata.Nel caso de quo, oltre alla sussistenza dell’ingiustificatoarricchimento, per le ragioni già sopra indicate, il giudice d’appello haNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026accertato la sussistenza di una condotta illecita imputabile a Parmalats.p.a., la quale, non avendo adempiuto ai propri obblighi nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], ha determinato un pregiudizio economico alla AziendaRampon, evidentemente ulteriore rispetto all’impoverimento, essendoquest’ultima stata costretta a pagare somme a titolo di interessi infavore di [OSCURATO:PERSONA]. Essendo, dunque, imputabile a [OSCURATO:SOCIETA]. ancheuna condotta integrante responsabilità extracontrattuale,correttamente la Corte d’appello ha ritenuto fondata anche ladomanda di risarcimento danni fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA],essendo ben possibile il cumulo, ove sia riscontrata, come nellaspecie, la ricorrenza dei relativi presupposti.10. Con il decimo motivo è denunziata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 11, comma 2, d.l. n.542/1996, per avere la Corte d’appello riconosciuto la debenza degliinteressi legali al tasso di cui all’art. 1284, quarto comma, a far datadalla domanda giudiziale.Premesso che l’art. 11, comma 2, d.l. n. 542/1996, all’ultimocapoverso prevede “Sulle somme residue spettanti ai produttorirestano dovuti gli interessi al tasso legale”, la ricorrente deduce chetale disposizione non può che rinviare al primo comma dell’art. 1284c.c., dal momento che all’epoca non era stato ancora introdotto ilquarto comma, frutto dell’art. 17, comma 1, del d.l. 12 settembre2014, n. 132. Contesta, pertanto, al giudice d’appello di non avereverificato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione, allavicenda in esame, dei cd. super-interessi.La censura è inammissibile per violazione dell’art. 366, primocomma, n. 6, cod. proc. civ.Difetta l’allegazione, da parte della ricorrente, della avvenutadeduzione in sede di appello di questione esattamente corrispondentea quella svolta in questa sede, emergendo dalla sentenza impugnataNumero registro generale 11982/2024Numero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 21886/2026Data pubblicazione 26/06/2026che l’allora appellante, ora ricorrente, si era lamentata, in secondogrado, del fatto che gli interessi ex art. 1284, quarto comma, cod.civ. erano stati riconosciuti dal giudice di primo grado “pur inpresenza di un debito di valore”.11. All’inammissibilità del decimo motivo ed all’infondatezza deglialtri (opportunamente corretta la motivazione sulla questione oggettodel decimo) consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensoredella controricorrente, che si è dichiarato antistatario. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazioneche liquida in euro 10.700,00 per compensi, oltre agli esborsi, pari adeuro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, edagli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Romano, dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 4 giugno 2026.IL PRESIDENTE