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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15204/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35977/25 Ritenuto che con sentenza del 27 maggio 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Trapani del 3 ottobre 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Misiliscemi il 30 marzo 2024, alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti tre motivi di impugnazione: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 41, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 41, secondo comma, e 62-bis cod. pen.; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 41, secondo comma, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 in relazione all'art. 133 cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; eufuituki-Ck che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha negato la derubricazione nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione del rimarchevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (1.042 dosi medie singole), sintomatico di inserimento dell'imputato in contesto criminale di spessore, tale da garantire fonti di approvvigionamento certe e stabili nonché il rifornimento di un vasto mercato; che il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte negato, con motivazione esplicativa dell'esercizio del proprio potere discrezionale, le circostanze attenuanti generiche in considerazione delle modalità del fatto, del vulnus arrecato ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, dell'elevato grado di colpevolezza dell'imputato, come desumibile dalla non estemporaneità dell'azione delittuosa, e dalla condotta susseguente al reato, per nulla sintomatica di resipiscenza; che il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte, con motivazione logica, ha spiegato perché la pena inflitta, stabilita in misura assai inferiore alla media eaittale, sia congrua e, in particolare, ha giustificato il discostamento dal minimo in ragione della gravità del fatto e della spiccata capacità a delinquere dell'imputato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che 235977/25 nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35977/25 Ritenuto che con sentenza del 27 maggio 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Trapani del 3 ottobre 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Misiliscemi il 30 marzo 2024, alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti tre motivi di impugnazione: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 41, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 41, secondo comma, e 62-bis cod. pen.; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 41, secondo comma, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 in relazione all'art. 133 cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; eufuituki-Ck che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha negato la derubricazione nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione del rimarchevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina (1.042 dosi medie singole), sintomatico di inserimento dell'imputato in contesto criminale di spessore, tale da garantire fonti di approvvigionamento certe e stabili nonché il rifornimento di un vasto mercato; che il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte negato, con motivazione esplicativa dell'esercizio del proprio potere discrezionale, le circostanze attenuanti generiche in considerazione delle modalità del fatto, del vulnus arrecato ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, dell'elevato grado di colpevolezza dell'imputato, come desumibile dalla non estemporaneità dell'azione delittuosa, e dalla condotta susseguente al reato, per nulla sintomatica di resipiscenza; che il terzo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte, con motivazione logica, ha spiegato perché la pena inflitta, stabilita in misura assai inferiore alla media eaittale, sia congrua e, in particolare, ha giustificato il discostamento dal minimo in ragione della gravità del fatto e della spiccata capacità a delinquere dell'imputato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che 235977/25 nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M
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