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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45368/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Giulia e COSOLO Fabio hanno proposto ricorsi, con unico atto e medesimo difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato quella del Tribunale di Treviso di condanna dei predetti per tentativo di furto aggravato in concorso.

2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, oltre che non scanditi da effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (a conferma cfr., su aggravante della pubblica fede, Sez. un., n. 52117 del 17/7/2014, Pg in proc.

Prevete e altro, Rv. 261186; sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280157; sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280913; su aggravante del mezzo fraudolento, sez.

S.U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018,Rv. 271757; sez. 5, n. 2296 del 19/11/2017, dep. 2018, Clun, Rv. 272001; quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, poi, cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, .Rv. 247959; infine, sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sez. 3 n. 44458 del 30/9/2015, Pomposo, Rv. 265613; n. 18386 del 19/3/2021, Rv. 281296).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] FrancescòMri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Giulia e COSOLO Fabio hanno proposto ricorsi, con unico atto e medesimo difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato quella del Tribunale di Treviso di condanna dei predetti per tentativo di furto aggravato in concorso. 2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, oltre che non scanditi da effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (a conferma cfr., su aggravante della pubblica fede, Sez. un., n. 52117 del 17/7/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186; sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808; sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280157; sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280913; su aggravante del mezzo fraudolento, sez. S.U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018,Rv. 271757; sez. 5, n. 2296 del 19/11/2017, dep. 2018, Clun, Rv. 272001; quanto al diniego delle generiche e al relativo onere motivazionale del giudice, poi, cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, .Rv. 247959; infine, sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, sez. 3 n. 44458 del 30/9/2015, Pomposo, Rv. 265613; n. 18386 del 19/3/2021, Rv. 281296). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] FrancescòMri
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