CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LidiaGiorgio, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta di riesameavanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CaprettiMarco avverso il decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero, avente ad oggetto idispositivi elettronici nella disponibilità dei ricorrenti, indagati in concorso per il delitto di truffaaggravata.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale degli indagati Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo il motivo di seguito enunziato nei termini strettamente necessariper la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: violazione dell’art.275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al vincolo di pertinenzialità tra i dispositiviinformatici sequestrati e l’ipotizzato reato, con consequenziale violazione del divieto diconnotazione probatoria esplorativa. Secondo il difensore, l’ordinanza impugnata haerroneamente confermato il sequestro dei dispositivi informatici degli indagati nonostante lamotivazione a sostegno del provvedimento fosse lacunosa e generica e palesasse una finalitàesplorativa. Il collegio cautelare ha ritenuto in maniera del tutto assertiva che il pubblicoministero abbia adeguatamente illustrato le ragioni alla base del vincolo senza considerare chela sovrabbondanza delle parole chiave destinate ad orientare la ricerca non garantisce l’esigenzadi assicurare i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura. L’ordinanzaimpugnata, inoltre, ha omesso di circostanziare il rapporto di pertinenzialità tra i beni insequestro ed il reato ipotizzato a carico degli indagati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili per genericità e aspecificità delle censure proposte.Il Tribunale a pag. 3 ha illustrato le ragioni alla base del rigetto delle censure difensive,evidenziando che il pubblico ministero, in linea con le indicazioni della giurisprudenza dilegittimità, ha illustrato nel provvedimento genetico le ragioni giustificative del sequestro, leinformazioni oggetto di ricerca, specificando le parole “chiave” da utilizzare in maniera aderenteai fatti investigati, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato, identificando, altresì,la perimetrazione temporale dei dati di interesse e il tempo necessario per la selezione di quantodi rilievo.Il difensore, lungi dal confrontarsi con la motivazione rassegnata, assume in manieraassertiva che la sovrabbondanza di parole “chiave” si tradurrebbe in un indiscriminato accessoai dati contenuti nei dispositivi in violazione del principio di proporzionalità senza, tuttavia,effettuare alcuna specifica allegazione atta a dimostrare la giuridica sostenibilità dell’assunto etrascurando che l’adeguatezza della temporanea espropriazione riposa, alla luce del dirittovivente, sulla sinergica operatività dei limiti reiteratamente enunziati dalla giurisprudenza dilegittimità in materia.Né ha pregio il rilievo difensivo in punto di pertinenzialità, avendo l’ordinanza impugnata apag. 2 richiamato il provvedimento genetico nella parte contenente l'enunciazione descrittivadell'inerenza dei beni sequestrati all'accertamento dell’ipotesi di reato provvisoriamente ascrittaagli indagati (Sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, Iannella, Rv. 252423-01).2. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiaratiinammissibili con conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., come dadispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]