CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 44153/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa 1'11 maggio 2023 dal Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 25, 26, 27, 28 e 29) d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo ed alle cessione contestate ai capi 25, 26, 27 e 29 dell'imputazione provvisoria. Deduce il ricorrente che la sua partecipazione all'associazione, con il ruolo di stabile fornitore, è stata desunta da cessioni di sostanza stupefacente in relazione alle quali, fatta eccezione per quella di cui al capo 28, il Tribunale ha utilizzato degli elementi indiziari equivoci, quali la conversazione con Tallio del 15/3/22, o l'accertata presenza di Talio e del [OSCURATO:PERSONA] in territorio catanese. Si segnala, al riguardo, l'assenza di alcun sequestro di sostanza stupefacente - cui si è proceduto nella sola occasione del reato di cui al capo 28 in relazione al quale l'indagato ha reso confessione - e l'impossibilità di ravvisare nel caso in esame un'ipotesi di «droga parlata» atteso che le conversazione captate, connotate dall'assenza di messaggi cifrati o di un linguaggio criptico, documentano, al più, un incontro tra il ricorrente e i coindagati. 2.2 Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed ai criteri di scelta della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. 2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è, infatti, configurabile non solo nel caso in cui i sodali agiscono, in via parallela, per la realizzazione di uno scopo comune (i profitti derivanti dallo spaccio della droga), ma anche in relazione al vincolo derivante da un rapporto continuativo di fornitura di sostanze stupefacenti in cui le parti perseguano propri interessi di profitto (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Beraj, Rv. 208231) Né la diversità di scopo personale o la diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, né l'eventuale contrasto di interessi economici sono, infatti, ostativi alla configurabilità e persistenza del vincolo associativo.Ciò che, invece, determina il salto di qualità del rapporto di fornitura da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, è la presenza di specifici elementi fattuali, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito sulla base delle circostanze della fattispecie concreta, che siano sintomatici della configurabilità dellmaffectio societatis", quali, in particolare, la durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, le modalità dell'approvvigionamento continuativo di stupefacenti, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale (cfr. Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi, Rv. 259881). Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini della "novazione" del rapporto, quanto, piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, assuma le connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato. Peraltro, come già affermato da questa Corte, non si richiede che tale rapporto di fornitura sia anche connotato da esclusività (cfr. Sez. 6, n. 566 del 29/1.012015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764). Con riferimento all'elemento psicologico, è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione, nella quale l'attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e che l'acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa. Si è, infatti, affermato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).Solo a tali condizioni è, dunque, possibile proiettare il singolo atto negoziale di esecuzione del rapporto sinallagmatico di fornitura oltre la sfera dell'attività individuale, per sussumerlo nell'ambito di un rapporto societario, quale elemento costitutivo della complessiva ed articolata struttura organizzativa di cui costituisce, analogamente a quanto accade nell'ambito delle organizzazioni complesse, lecite o illecite, una sorta di «ramo di azienda» che, benchè dotato di una propria autonomia organizzativa e gestionale, concorre stabilmente al perseguimento del progetto criminoso proprio del reato ex art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Va, pertanto, ribadito che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagrnatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 3.L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi e, con motivazione carente e in parte connotata da evidenti salti logici, ha, da un lato, confermato il giudizio di gravità indiziaria in ordine ai reati fine e, dall'altro lato, desunto da detti reati oltre che dalla asserita esclusività del rapporto di fornitura e dal rapporto di conoscenza tra Santoro ed altri associati, gli elementi sintomatici della partecipazione del ricorrente al sodalizio. 3.1 Muovendo in ordine logico dalle censure relative al giudizio di gravità indiziaria relativo alle cessioni contestate ai capi 25, 26, 27 e 29, rileva il Collegio che le argomentazioni del Tribunale appaiono connotate da evidenti fratture logiche che non consentono di comprendere sulla base di quali elementi fattuali abbia desunto dai soli contatti telefonici tra il ricorrente e Talio, o dalla sola geolocalizzazione del loro luogo di incontro, elementi indiziari idonei a far ritenere con elevata probabilità che in tali occasioni il Santoro abbia effettivamente ceduto sostanza stupefacente a Talio o ai sodali. Gli indizi considerati, infatti, in assenza di ulteriori elementi, quali il contenuto specifico delle conversazioni intercorse (non riportato nell'ordinanza impugnata) o i risultati di appositi servizi di osservazione, non possono essere considerati "gravi", dovendosi considerare tali solo gli elementi idonei ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e, dunque, dotati di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (cfr. Sez. 6, n. 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610). 3.2 Le lacune motivazionali in ordine a quattro delle cinque cessioni contestate al ricorrente si riflettono anche sul giudizio di gravità indiziaria relativa alla partecipazione del Santoro al sodalizio, che il Tribunale ha fondato non solo sulla ritenute cessioni contestate al ricorrente ma anche su un elemento, di per sé non dirimente, della non esclusività del rapporto tra lo stesso e Talio, desunta dal tenore di una conversazione in cui il Santoro invitava Talio a chiamare il suo «compare». Peraltro, anche a voler prescindere dalle gravi carenze motivazionali in ordine alle cessioni censurate dal ricorrente, va, comunque, considerato che il Tribunale ha erroneamente desunto dalla mera reiterazione delle ipotetiche forniture o dalla non esclusività del rapporto tra Santori e Talio la partecipazione del primo al sodalizio senza valutarne la stabilità, la consistenza qualitativa e quantitativa, la sua rilevanza economica e, soprattutto, secondo i canoni di giudizio esposti nel par. 2, la incidenza sull'operatività del sodalizio. 4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, attenendosi ai principi di diritto affermati nel par. 2, dovrà illustrare gli elementi dimostrativi delle cessioni contestate ai capi 25, 26, 27 e 29, nonché dell'adesione del Santoro alla "societas sceleris" e, in particolare, della possibilità di qualificare l'eventuale rapporto di fornitura a questo ascrivibile quale consapevole e volontaria attuazione del programma associativo e cooperazione alla permanenza in vita del consorzio criminale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di