CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 1973
Cassazione n. 10545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) il 01/08/1973 avverso l'ordinanza del 25/06/2025 del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza del 7 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sul reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Padova di inammissibilità della liberazione anticipata, ritenendo sussistente la competenza del Gip di [OSCURATO:PERSONA] e, rilevata una ipotesi di conflitto di competenza, ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione. 2. In particolare, risulta dall’ordinanza che il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena della reclusione sostituita con i lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981, ha declinato la propria incompetenza in favore del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Padova con ordinanza del 7 aprile 2025 ha dichiarato inammissibile l’istanza ritenendo l’istituto della liberazione anticipata non applicabile al lavoro di pubblica utilità trattandosi di un istituto distonico rispetto sia alle pene e misure alternative detentive, sia all’affidamento in prova non essendo previstané attuabile per lo stesso alcuna prescrizione né valutazione di comportamenti rilevatori del positivo evolversi della sua personalità, ai sensi dell’art. 47, comma 12 bis, Ord. pen., elementi necessari per la decisione circa la sussistenza della prova di un recupero sociale. Anche l’intervento del Giudice dell’esecuzione e non del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza indicherebbe la sussistenza di un percorso complessivo diverso rispetto all’esecuzione penale ordinaria e delle misure alternative e varrebbe ad escludere l’applicabilità dell’istituto proprio e tipico del percorso ordinario. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto reclamo per vizio di motivazione e violazione delle disposizioni di cui agli art. 54 Ord. pen. e 47, comma 12-bis Ord. pen., in relazione all’art. 76 della legge n. 689 del 1981 per avere il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza escluso l’applicabilità dell’invocato beneficio al lavoro di pubblica utilità, in relazione al quale il Tribunale ha ritenuto necessario, affrontare, in via preliminare, la questione di competenza in ordine alla valutazione della richiesta. 3. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, la questione sulla competenza ancorché non valutata dal primo giudice può essere valutata in sede di reclamo trattandosi di incompetenza funzionale. Tanto premesso, il Tribunale di sorveglianza, pur consapevole della giurisprudenza della Corte di cassazione che ha stabilito che la competenza funzionale a decidere sulla concessione del beneficio della liberazione anticipata spetta al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ai sensi dell’art. 69-bis Ord. pen., ritiene di discostarsene evidenziando che per l’esecuzione delle pene sostitutive la [OSCURATO:PERSONA] ha delineato due distinti regimi, uno per le pene di carattere sostitutive di tipo detentivo (semilibertà e detenzione domiciliare) per le quali è competente il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, ed uno per il lavoro di pubblica utilità la cui esecuzione è affidata al giudice della cognizione che ha applicato la pena ai sensi dell’art. 63 della legge n. 689 del 1981; di conseguenza le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità sono riservate al giudice dell’esecuzione ciò che comporta che, stante l’autonoma regolamentazione del lavoro di pubblica utilità, questo è per tutta la sua durata sotto la supervisione del giudice che l’ha applicata; inoltre si aggiunge che deporrebbe in tal senso anche l’art. 76 della legge n. 689 del 1981 che estende alle pene sostitutive le singole norme dell’ordinamento penitenziario in quanto compatibili. Più specificamente si evidenzia che l’art. 76 cit. lungi dal richiamare l’art. 69 bis Ord. pen., si limita ad un rinvio formale all’art. 47, comma 12 bis Ord. pen., senza alcun rinvio diretto operato all’art. 69 bis che disciplina il procedimento e la competenza in materia di liberazione anticipata. Pertanto, ad avviso del Tribunale, anche a voler ritenere applicabile la liberazione anticipata ai condannati al lavoro sostitutivo come è per l’affidamento in prova, ciò non giustifica uno spostamento di competenza in capo alla Magistratura di sorveglianza. Nell’ordinanza si rileva altresì che una diversa interpretazione sarebbe incompatibile con la ratio dell’istituto pretendendo una iniziativa solo nella fase finale dell’esecuzione da parte di un organo giudiziario che non ha alcuna cognizione della vicenda esecutiva e altererebbe l’unitarietà del rapporto esecutivo che non troverebbe più il giudice che detiene ab initio il monitoraggio dell’intera misura e che è investito di qualsivoglia profilo applicativo attinente al lavoro di pubblica utilità. Infine, il Tribunale evidenzia che anche dalla relazione illustrativa del d. lgs n. 150 del 2022 è chiara nel senso di ritenere che la liberazione anticipata, qualora applicabile al lavoro di pubblica utilità non possa che essere di competenza del giudice che deve curarne l’esecuzione. Né su tale conclusione inciderebbe la recente previsione di cui all’art. 69 bis, comma 2, ord. pen., in quanto non riferibile al beneficio della liberazione anticipata rispetto al lavoro di pubblica utilità. 4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussiste il denunciato conflitto essendosi determinata una stasi processuale per effetto del contemporaneo rifiuto di due giudici di prendere cognizione del medesimo procedimento; situazione risolvibile solo a seguito di decisione di questa Corte. 2. Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia. Sulla questione di competenza oggetto del conflitto e, ancora prima, su quella dell'ammissibilità del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nel caso di pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56 bis legge n. 689 del 1981, non vi è motivo di discostarsi dalle precedenti decisioni di questo Ufficio. Deve essere, quindi, ancora una volta ribadito che «in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 - 01). In senso conforme si registrano diversi arresti successivi non massimati, quali Sez. 1, n. 38903 del 29/10/2025, Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli; Sez. 1, n. 22662 del 7/03/2025, Quartararo; Sez. 1, n. 30637 del 4/06/2025, confl. GIP Cosenza/MdS Cosenza; Sez. 1, n. 37693 del 7/10/2025, confl. MdS Firenze/GIP Firenze; Sez. 1, n. 37694 del 7/10/2025, confl. Trib. [OSCURATO:PERSONA]/MdS Milano, oltre a Sez. 1, n. 26963 del 16/04/2025, Canli che ha ribadito, incidentalmente, il medesimo principio. Va assicurata continuità a tale orientamento che si basa sul dato inequivoco delle norme di riferimento. In particolare, va richiamato il contenuto testuale dell'art. 69 bis, comma 4, ord. pen., come sostituito dall'art. 5, comma 3 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, in base al quale «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127de1 codice di procedura penale». Il successivo comma 5 stabilisce, inoltre, che «avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio». Pertanto, pur rimanendo ferma la competenza del giudice dell'esecuzione per l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e per tutte le questioni relative alla sua esecuzione fino alla dichiarazione che ne attesta la definitiva espiazione e ne dichiara estinto ogni effetto penale, ai sensi degli artt. 63 e 64 legge n. 689 del 1981, come modificati, dall'art. 71, comma 1, lett. m) ed n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per la concessione del beneficio deve ritenersi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza. 3. Consegue, da quanto esposto, la dichiarazione di competenza del Tribunale di sorveglianza di Venezia cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M Deci