CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 09102/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1619/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34153/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE DI APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che – per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9102/2026 Roma, lì, 09/03/2026 quanto qui di interesse – aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società “Olvin s.r.l.”, fallita il 7 novembre 2013. Secondo i giudici di merito, l'imputato – nella qualità di amministratore della società –, «con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori», avrebbe tenuto «i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari». 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità su una lettura distorta delle risultanze processuali e, in particolare, delle relazioni del curatore fallimentare e del consulente tecnico del pubblico ministero. Dalle relazioni, invero, emergerebbero delle mere irregolarità contabili, che sarebbero inidonee a configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale e che, in ogni caso, sarebbero riferibili a periodi successivi alla cessazione della carica di amministratore da parte dell’imputato, avvenuta il 27 luglio 2012. In particolare, le anomalie evidenziate dai giudici di merito – quali la mancata consegna del libro inventari, le discrasie nei bilanci, le vendite di cespiti nel 2013 e l’inserimento di crediti inesistenti nel bilancio fallimentare – non potrebbero essere ricondotte alla responsabilità dell’imputato, essendo relative a un periodo di tempo in cui egli non rivestiva più alcuna funzione gestoria in seno alla società. Lo stesso Tribunale, d’altronde, aveva ritenuto che non potesse ritenersi provato che l’imputato, successivamente alla cessazione della carica formale, avesse operato come amministratore di fatto della società. Secondo il ricorrente, sulla base delle relazioni tecniche, non si potrebbe ritenere che la contabilità fosse tenuta in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il consulente tecnico del pubblico ministero, inoltre, avrebbe fatto riferimento alla fattispecie della bancarotta semplice. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato i fatti come bancarotta fraudolenta documentale, quando, invece, essi andrebbero ricondotti alla diversa fattispecie della bancarotta semplice. La parte ribadisce che, sulla base delle relazioni tecniche, non si potrebbe ritenere che la contabilità fosse tenuta in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il consulente tecnico del pubblico ministero, inoltre, avrebbe fatto riferimento alla fattispecie della bancarotta semplice. Né la mancanza del libro degli inventari per gli anni 2009, 2010 e 2012 muterebbe i termini della questione, atteso che l'omessa tenuta del libro degli inventari integrerebbe la fattispecie della bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Entrambi i motivi – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi – sono inammissibili. Il ricorrente, in sostanza, sostiene che ci troveremmo di fronte a delle mere irregolarità inidonee a integrare la bancarotta documentale fraudolenta, non essendo stato dimostrato e non emergendo dalle relazioni tecniche che le scritture contabili fossero tenute in maniera tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società; conseguentemente, al più, potrebbe ritenersi integrata la bancarotta documentale semplice. Sotto altro profilo, sostiene che le irregolarità sarebbero riconducibili a un periodo successivo alla cessazione dell'incarico formale assunto dall’imputato. Ebbene, con riferimento a quest’ultimo profilo, va detto che le censure del ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che i giudici di merito (cfr. anche pagina 15 della sentenza di primo grado) hanno circoscritto la responsabilità dell'imputato al periodo in cui rivestiva la qualità di amministratore di diritto, ossia fino al luglio 2012, ponendo correttamente in rilievo come numerose anomalie riscontrate dal curatore e dal consulente tecnico fossero riferibili proprio a tale periodo (tra le altre: omessa tenuta del libro degli inventari negli anni 2009 e 2010; azzeramento anomalo, per l'anno 2010, del conto mastro n. 32300 socio c/finanziamenti; registrazione nell'anno 2011 dell'importo di euro 2.165.000, che storna l'importo degli acconti accumulati durante l'anno). Quanto all’altro profilo, va rilevato che i giudici di merito, in maniera precisa, hanno riportato le numerose e gravi difformità nella tenuta delle scritture contabili, evidenziando l’inidoneità di queste ultime a consentire la ricostruzione del patrimonio della società (cfr. anche pagine 6 e ss. e 14 e ss. della sentenza di primo grado). Si tratta, in effetti, di difformità che incidono in maniera rilevantissima rispetto alla rappresentazione della situazione della società: azzeramento del conto mastro; storno degli acconti; omessa tenuta per svariati anni del libro degli inventari; iscrizione in contabilità di crediti inesistenti o già ceduti; anomala registrazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali. A fronte della rigorosa valutazione operata dai giudici di merito, il ricorrente non spiega le ragioni per cui tali gravi difformità non avrebbero impedito la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società, limitandosi a delle generiche asserzioni e a richiamare il fatto che il consulente tecnico avrebbe fatto riferimento alla bancarotta semplice. Al riguardo, va rilevato che la qualificazione giuridica del fatto spetta al giudice e non certo al consulente tecnico. Ebbene, i giudici di merito hanno correttamente escluso la bancarotta semplice, rilevando, sotto il profilo oggettivo, l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito e, sotto quello soggettivo, la sussistenza del dolo. Si tratta di una valutazione corretta, atteso che, nella bancarotta fraudolenta generica, l’elemento soggettivo deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (cfr. Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677). Nella bancarotta semplice, invece, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili (cfr. Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Pisano, Rv. 274630). Quanto all’elemento oggettivo, poi, alla bancarotta bancarotta semplice è estraneo l'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che invece caratterizza il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale. I giudici di merito, infine, non sono incorsi in nessun errore nel dare rilievo anche al libro degli inventari. Infatti, se è vero che rispetto alla bancarotta semplice vengono in rilievo le scritture obbligatorie e solo quelle, è altrettanto vero che nella bancarotta fraudolenta vengono in rilievo tutti i libri e le scritture contabili (siano obbligatori o meno), quando essi siano redatti in maniera tale da non consentire una, sia pure approssimativa, ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]