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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18215/2023

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ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 14470 / 20 2 1 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa, in virtù di procura special e allegat a al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 122; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Ric. n. 14470/2021sez.

T –a d. 31 - 3 - 202 3 est.

Napolitano A. avverso la sentenza n. 3769 / 20 20 della C.T.R. del Lazio – sede di Roma, depositata in data 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 31 marzo 202 3 ; [OSCURATO:PERSONA] fini dell’Irap, con riferimento ai periodi d’imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in avanti, anche “la società contribuente” o “Sarnese” ) dichiarò, quale componente positivo di reddito, il cd.

“premio di gestione” corrispostole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, “Gori” ), a fronte di specifiche attività di gestione, supporto e assistenza svolte in favore di quest’ultima.

In seguito a verifica fiscale condotta a carico della Gori , fu disconosciuta a quest’ultima la deducibilità ai fini Irap del costo relativo all’indicato premio di gestione, in ragione della mancata prova del requisito della inerenza.

Gori definì la potenziale lite nel 2007 tramite accertamento con adesione, cui decise di aderire in quanto la DirezioneRegionale delle Entrate della Campania nell’atto di adesione avrebbe formalmente riconosciuto l’esistenza in concreto di una doppia imposizione economica e la legittimazione del socio (Sarnese) a presentare istanza di rimborso, creando, a dire della odierna ricorrente, un legittimo affidamento in capo alle due società.

Sicché, sul presupposto di una doppia imposizione, Sarnese presentò istanza di rimborso dell’Irap versata.

In particolare, Sarnese sosteneva che l’indeducibilità del costo scaturente dal pagamento del premio di gestione avesse determinato in capo a Sarnese e alla Gori una doppia imposizione, contraria al divieto di cui all’art. 163 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), con la conseguenza che sarebbe stato necessario provvedere ad una rettifica in diminuzione della base imponibile dell’Irap depurandola del componente positivo di reddito relativo al premio di gestione.Ric. n. 14470/2021sez.

T –a d. 31 - 3 - 202 3 est.

Napolitano A. Non avendo l’Agenzia delle Entrate risposto all’istanza di rimborso, Sarnese adì la C.T.P. di Roma, che rigettò il ricorso.

La C.T.R., su appello di Sarnese, confermò la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La società contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazionedell’art. 163 e 109 comma 5 d.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la società contribuente censura la sentenza impugnata per a ver violato il divieto della doppia imposizione e il principio di simmetria nell’imposizione fiscale.

Dall’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 163 TUIR si tra e il principio secondo il quale se un’imposta è stata assolta in relazione ad uno stesso presupposto da un soggetto, l’imposizione per lo stesso presupposto a carico di un altro soggetto realizza una duplicazione d’imposta.

La C.T.R. avrebbe violato l’art. 163 TUIR, ritenendo che l’adesione alla tassazione di gruppo sia un presupposto per la configurazione della doppia imposizione.

Il principio di simmetria nell’imposizione fiscale non verrebbe meno nel caso in cui a carico di uno dei soggetti protagonisti della transazione economica sia accertata una violazione della normativa tributaria, con il conseguente disconoscimento della deducibilità di un costo.

1.1. Il motivo è infondato.

Risulta dall’esposizione in fattodel ricorso che il recupero alla base imponibile del “premio di gestione” versato dalla Gori a Sarnese sia Ric. n. 14470/2021sez.

T –a d. 31 - 3 - 202 3 est.

Napolitano A. stato effettuato in quanto costo non inerente ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR.

Ne consegue, allora, che non può parlarsi di divieto di doppia imposizione, in quantoi due soggetti, Gori quale società partecipata e Sarnese quale società partecipante, hanno realizzato distinti presupposti, sicché il disconoscimento della deducibilità di un elemento negativodi reddito a carico della partecipata in seguito ad una transazione economica con il soggetto partecipante non necessariamente comporta l’esclusione dalla base imponibile del corrispondente elemento positivoconseguito dal socio.

Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13503 del 29/05/2018; Sez. 5, Sentenza n. 19687 del 27/09/2011) esclude dal campo della doppia imposizione la tassazione degli utili conseguiti dalla società di capitali e quella degli utili distribuiti ai soci, ritenendo diversi i rispettivi presupposti d’imposta, e allo stesso modo devono considerarsi diversi i presupposti d’imposta (Irap) realizzati da due soggetti di diritto distinti ( società partecipata e società partecipante)nei loro rapporti sociali. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, la società odierna contribuente ha dedotto che sia in primo che in secondo grado si era lamentata del fatto che all ’atto della conclusione dell’accertamento con adesione da parte di Gori l’Agenzia delle Entrate avesse riconosciuto l’esistenza di una doppia imposizione con il conseguente diritto di Sarnese di ottenere il rimborso della maggiore Irap versata.

Tale riconoscimento avrebbe ingenerato un legittimo affidamento circa l’esistenza del diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del contribuente, in capo a Sarnese, che aveva subìto la tassazione del provento quale reddito d’impresa.

Sia la C.T.P. che la C.T.R. avrebbero omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione del citato art. 10 della legge n. 212 del 2000.Ric. n. 14470/2021sez.

T –a d. 31 - 3 - 202 3 est.

Napolitano A. 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la società contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, seppure si voglia ritenere che abbia implicitamente ritenuto inesistente la violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate, avrebbe violato o falsamente applicato la citata disposizione, chenon avrebbe consentito, in presenza di un legittimo affidamento creato dal comportamento dell’Agenzia, il rifiuto del rimborso Irap richiesto.

3.1. Il secondo e il terzo motivo, che per la loro connessione possono essereesaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.

In particolare, l’insussistenza della prospettata violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente renderebbe comunque inutile la cassazione con rinvio in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia, potendo la Corte, in omaggio al principio di economia processuale e della ragionevole durata del processo, integrare sul punto la motivazione del giudice di appello (Sez. 5, n. 16171/2017).

Orbene, dispone l’art. 10, comma 2, dello Statuto che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivame nte modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

Ove, dunque, non sia stato proposto un formale interpello (art. 11 St. contr.) all’amministrazione, essendosi questa limitata a dare indicazioni tramite atti generali, al contribuente che vi si sia conformato non possono essere irrogate sanzioni né richiesti gli interessi di mora.

Nel caso che ci occupa,invece, manca innanzitutto l’atto formale al quale il contribuente si sarebbe conformato.Ric. n. 14470/2021sez.

T –a d. 31 - 3 - 202 3 est.

Napolitano A. La determinazione a concludere l’accertamento con adesione è stata assunta dalla Gori, e a quel procedimento era estranea l’odierna contribuente.

In secondo luogo, quand’anche vi fosse stato un atto formale(non costituente risposta a un interpello) alle cui indicazioni la contribuente si fosse conformata, quest’ultima potrebbe essere esentata non dal pagamento dell’imposta, ma solo dal pagamento delle sanzioni e degli interessi.

L’imposta versata in linea capitale, dunque, non sarebbe comunque indebita.

In terzo luogo, la citata disposizione dello Statuto del contribuente si riferisce al caso in cui il contribuente commetta “in buona fede” una violazione tributaria dalla quale deriva il mancato integrale pagamento di un’imposta dovuta, non al caso in cui l’amministrazione dia indicazioni giuridicamente non precise o non corrette circa la spettanza di un diritto al rimborso.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato“Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata perché non si sarebbe pronunciata sulla questione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado di giudizio, della doppia imposizione economica realizzatasi, da un lato, con la accertata indeducibilità da parte di Gori del “premio di gestione” versato a Sarnese e, dall’altro, con il pagamento dell’Irap sul premio incassato da parte di Sarnese.

5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 comma 9 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la violazione della disposizione indicata in rubrica, dalla quale sarebbe derivata la doppia imposizione economica a suo carico. 5.1.

Il quarto e il quinto motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.

Innanzitutto non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia.Ric. n. 14470/2021sez.

T –a d. 31 - 3 - 202 3 est.

Napolitano A. La C.T.R. ha ampiamente spiegato le ragioni del rigetto della domanda di rimborso, spiegando che dalla indeducibilità del “premio di gestione” versato da Gori non deriva, quale conseguenza necessaria ex lege, il diritto al rimborso in capo a Sarnese dell’Irap versata sullo stesso.

Peraltro, con riferimento alla prospettata violazione di legge, la contribuente non spiega in cosa sia consistita la violazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’art. 109, comma 9, Tuir.

In realtà, essa sembra volere affermare che dalla indeducibilità del premio di gestione pagato dalla Gori derivi necessariamente l’esclusione dalla sua base imponibile ai fini Irap di quello stesso premio di gestione ricevuto in pagamento.

Senonché, non vi è alcuna norma che sancisca la esclusione dalla base imponibile di un elemento positivo di reddito prodotto dall’attività economica di un soggetto qualora esso derivi da un pagamento, causalmente giustificato, effettuato da un altro soggetto nei cui confronti tale versamento sia stato parimenti considerato quale elemento positivo di reddito (cfr., con riferimento all’imposizione diretta a carico della società e del socio, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13503 del 29/05/2018).

6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si Ric. n. 14470/2021sez.

T –a d. 31 - 3 - 202 3 est.

Napolitano A. liquidano in euro quattromilaottocento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente principale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 14470 / 20 2 1 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa, in virtù di procura special e allegat a al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 122; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Ric. n. 14470/2021sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. avverso la sentenza n. 3769 / 20 20 della C.T.R. del Lazio – sede di Roma, depositata in data 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 31 marzo 202 3 ; [OSCURATO:PERSONA] fini dell’Irap, con riferimento ai periodi d’imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in avanti, anche “la società contribuente” o “Sarnese” ) dichiarò, quale componente positivo di reddito, il cd. “premio di gestione” corrispostole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, “Gori” ), a fronte di specifiche attività di gestione, supporto e assistenza svolte in favore di quest’ultima. In seguito a verifica fiscale condotta a carico della Gori , fu disconosciuta a quest’ultima la deducibilità ai fini Irap del costo relativo all’indicato premio di gestione, in ragione della mancata prova del requisito della inerenza. Gori definì la potenziale lite nel 2007 tramite accertamento con adesione, cui decise di aderire in quanto la DirezioneRegionale delle Entrate della Campania nell’atto di adesione avrebbe formalmente riconosciuto l’esistenza in concreto di una doppia imposizione economica e la legittimazione del socio (Sarnese) a presentare istanza di rimborso, creando, a dire della odierna ricorrente, un legittimo affidamento in capo alle due società. Sicché, sul presupposto di una doppia imposizione, Sarnese presentò istanza di rimborso dell’Irap versata. In particolare, Sarnese sosteneva che l’indeducibilità del costo scaturente dal pagamento del premio di gestione avesse determinato in capo a Sarnese e alla Gori una doppia imposizione, contraria al divieto di cui all’art. 163 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), con la conseguenza che sarebbe stato necessario provvedere ad una rettifica in diminuzione della base imponibile dell’Irap depurandola del componente positivo di reddito relativo al premio di gestione.Ric. n. 14470/2021sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. Non avendo l’Agenzia delle Entrate risposto all’istanza di rimborso, Sarnese adì la C.T.P. di Roma, che rigettò il ricorso. La C.T.R., su appello di Sarnese, confermò la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, affidato a cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La società contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazionedell’art. 163 e 109 comma 5 d.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la società contribuente censura la sentenza impugnata per a ver violato il divieto della doppia imposizione e il principio di simmetria nell’imposizione fiscale. Dall’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 163 TUIR si tra e il principio secondo il quale se un’imposta è stata assolta in relazione ad uno stesso presupposto da un soggetto, l’imposizione per lo stesso presupposto a carico di un altro soggetto realizza una duplicazione d’imposta. La C.T.R. avrebbe violato l’art. 163 TUIR, ritenendo che l’adesione alla tassazione di gruppo sia un presupposto per la configurazione della doppia imposizione. Il principio di simmetria nell’imposizione fiscale non verrebbe meno nel caso in cui a carico di uno dei soggetti protagonisti della transazione economica sia accertata una violazione della normativa tributaria, con il conseguente disconoscimento della deducibilità di un costo. 1.1. Il motivo è infondato. Risulta dall’esposizione in fattodel ricorso che il recupero alla base imponibile del “premio di gestione” versato dalla Gori a Sarnese sia Ric. n. 14470/2021sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. stato effettuato in quanto costo non inerente ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR. Ne consegue, allora, che non può parlarsi di divieto di doppia imposizione, in quantoi due soggetti, Gori quale società partecipata e Sarnese quale società partecipante, hanno realizzato distinti presupposti, sicché il disconoscimento della deducibilità di un elemento negativodi reddito a carico della partecipata in seguito ad una transazione economica con il soggetto partecipante non necessariamente comporta l’esclusione dalla base imponibile del corrispondente elemento positivoconseguito dal socio. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13503 del 29/05/2018; Sez. 5, Sentenza n. 19687 del 27/09/2011) esclude dal campo della doppia imposizione la tassazione degli utili conseguiti dalla società di capitali e quella degli utili distribuiti ai soci, ritenendo diversi i rispettivi presupposti d’imposta, e allo stesso modo devono considerarsi diversi i presupposti d’imposta (Irap) realizzati da due soggetti di diritto distinti ( società partecipata e società partecipante)nei loro rapporti sociali. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, la società odierna contribuente ha dedotto che sia in primo che in secondo grado si era lamentata del fatto che all ’atto della conclusione dell’accertamento con adesione da parte di Gori l’Agenzia delle Entrate avesse riconosciuto l’esistenza di una doppia imposizione con il conseguente diritto di Sarnese di ottenere il rimborso della maggiore Irap versata. Tale riconoscimento avrebbe ingenerato un legittimo affidamento circa l’esistenza del diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del contribuente, in capo a Sarnese, che aveva subìto la tassazione del provento quale reddito d’impresa. Sia la C.T.P. che la C.T.R. avrebbero omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione del citato art. 10 della legge n. 212 del 2000.Ric. n. 14470/2021sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la società contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, seppure si voglia ritenere che abbia implicitamente ritenuto inesistente la violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate, avrebbe violato o falsamente applicato la citata disposizione, chenon avrebbe consentito, in presenza di un legittimo affidamento creato dal comportamento dell’Agenzia, il rifiuto del rimborso Irap richiesto. 3.1. Il secondo e il terzo motivo, che per la loro connessione possono essereesaminati e decisi congiuntamente, sono infondati. In particolare, l’insussistenza della prospettata violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente renderebbe comunque inutile la cassazione con rinvio in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia, potendo la Corte, in omaggio al principio di economia processuale e della ragionevole durata del processo, integrare sul punto la motivazione del giudice di appello (Sez. 5, n. 16171/2017). Orbene, dispone l’art. 10, comma 2, dello Statuto che “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivame nte modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”. Ove, dunque, non sia stato proposto un formale interpello (art. 11 St. contr.) all’amministrazione, essendosi questa limitata a dare indicazioni tramite atti generali, al contribuente che vi si sia conformato non possono essere irrogate sanzioni né richiesti gli interessi di mora. Nel caso che ci occupa,invece, manca innanzitutto l’atto formale al quale il contribuente si sarebbe conformato.Ric. n. 14470/2021sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. La determinazione a concludere l’accertamento con adesione è stata assunta dalla Gori, e a quel procedimento era estranea l’odierna contribuente. In secondo luogo, quand’anche vi fosse stato un atto formale(non costituente risposta a un interpello) alle cui indicazioni la contribuente si fosse conformata, quest’ultima potrebbe essere esentata non dal pagamento dell’imposta, ma solo dal pagamento delle sanzioni e degli interessi. L’imposta versata in linea capitale, dunque, non sarebbe comunque indebita. In terzo luogo, la citata disposizione dello Statuto del contribuente si riferisce al caso in cui il contribuente commetta “in buona fede” una violazione tributaria dalla quale deriva il mancato integrale pagamento di un’imposta dovuta, non al caso in cui l’amministrazione dia indicazioni giuridicamente non precise o non corrette circa la spettanza di un diritto al rimborso. 4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato“Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata perché non si sarebbe pronunciata sulla questione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado di giudizio, della doppia imposizione economica realizzatasi, da un lato, con la accertata indeducibilità da parte di Gori del “premio di gestione” versato a Sarnese e, dall’altro, con il pagamento dell’Irap sul premio incassato da parte di Sarnese. 5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 comma 9 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la violazione della disposizione indicata in rubrica, dalla quale sarebbe derivata la doppia imposizione economica a suo carico. 5.1. Il quarto e il quinto motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati. Innanzitutto non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia.Ric. n. 14470/2021sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. La C.T.R. ha ampiamente spiegato le ragioni del rigetto della domanda di rimborso, spiegando che dalla indeducibilità del “premio di gestione” versato da Gori non deriva, quale conseguenza necessaria ex lege, il diritto al rimborso in capo a Sarnese dell’Irap versata sullo stesso. Peraltro, con riferimento alla prospettata violazione di legge, la contribuente non spiega in cosa sia consistita la violazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’art. 109, comma 9, Tuir. In realtà, essa sembra volere affermare che dalla indeducibilità del premio di gestione pagato dalla Gori derivi necessariamente l’esclusione dalla sua base imponibile ai fini Irap di quello stesso premio di gestione ricevuto in pagamento. Senonché, non vi è alcuna norma che sancisca la esclusione dalla base imponibile di un elemento positivo di reddito prodotto dall’attività economica di un soggetto qualora esso derivi da un pagamento, causalmente giustificato, effettuato da un altro soggetto nei cui confronti tale versamento sia stato parimenti considerato quale elemento positivo di reddito (cfr., con riferimento all’imposizione diretta a carico della società e del socio, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13503 del 29/05/2018). 6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si Ric. n. 14470/2021sez. T –a d. 31 - 3 - 202 3 est. Napolitano A. liquidano in euro quattromilaottocento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente principale
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