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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27086/2025

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Gela avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA

1. L'imputato ha presentato ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo: 1) contrasto tra la motivazione e il dispositivo, da cui si evince che la dichiarazione di accordo delle parti verteva sull'accoglimento di tutti i motivi di appello (mentre dalla motivazione risulta che l'accordo verteva soltanto sul trattamento sanzionatorio); 2) errata applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Quanto a tale aspetto, essendo esitato il procedimento a carico dell'imputato in senso opposto a quello di altro imputato suo stretto concorrente, si deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare assoluzione anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], astenendosi dall'accogliere la richiesta di pena concordata, come consentito - ed anzi imposto - dal testo dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che risulta, quindi, violato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, a nulla rilevando che nel dispositivo della sentenza impugnata non sia richiamato in termini specifici l'oggetto dell'accordo (invece correttamente precisato in motivazione).

3. Quanto al secondo motivo, a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità del concorrente di [OSCURATO:PERSONA] con una motivazione ritagliata sulla posizione di tale imputato, è il caso di rilevare che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato - come nella specie in relazione ai motivi sulla responsabilità - in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

4. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Gela avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA 1. L'imputato ha presentato ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deducendo: 1) contrasto tra la motivazione e il dispositivo, da cui si evince che la dichiarazione di accordo delle parti verteva sull'accoglimento di tutti i motivi di appello (mentre dalla motivazione risulta che l'accordo verteva soltanto sul trattamento sanzionatorio); 2) errata applicazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Quanto a tale aspetto, essendo esitato il procedimento a carico dell'imputato in senso opposto a quello di altro imputato suo stretto concorrente, si deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare assoluzione anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], astenendosi dall'accogliere la richiesta di pena concordata, come consentito - ed anzi imposto - dal testo dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che risulta, quindi, violato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, a nulla rilevando che nel dispositivo della sentenza impugnata non sia richiamato in termini specifici l'oggetto dell'accordo (invece correttamente precisato in motivazione). 3. Quanto al secondo motivo, a prescindere dal fatto che la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità del concorrente di [OSCURATO:PERSONA] con una motivazione ritagliata sulla posizione di tale imputato, è il caso di rilevare che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato - come nella specie in relazione ai motivi sulla responsabilità - in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. 4. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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