CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. ADEYEMI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 dicembre 1985 2. [OSCURATO:PERSONA] Favour, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 febbraio 1991 3. EMAKHU Emanuel, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 maggio 1992 4. SHELLU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 febbraio 1994 5. [OSCURATO:PERSONA] Eveline, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 aprile 1994 Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 6 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per !a inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e per la infondatezza delle altre impugnazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna ha condannato, all'esito di giudizio abbreviato, tra gli altri, ADEYEMI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Favour, EMAKHU lEmanuel, SHELLU [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Eveline alle pene rispettivamente ritenute di giustizia in quanto ritenuti i primi quattro partecipi dell'associazione a delinquere di stampo mafioso descritta al capo 1 dell'imputazione; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali partecipi dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 2) nonché autori cli alcuni reati fine ricompresi nel programma di quest'ultima struttura criminale, contestati ai sensi dell'ad 73 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; SHELLU, anche perché protagonista di più fatti di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana sanzionati ai sensi del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Interposto appello, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato quella appellata. 3. Hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione i suddetti imputati. 3.1 Nell'interesse di ADEYEMI [OSCURATO:PERSONA] si contesta sotto il versante della motivazione assolutamente mancante, illogica o contraddittoria e della violazione di legge riferita ai tratti costitutivi del reato di cui all'ari 416 bis cod. pen. sia con riguardo alla sussistenza in sé dell'ipotizzata associazione descritta al capo 1 - perché alla formazione di extracomunitari di origine nigeriana della quale avrebbe fatto parte il ricorrente sarebbe stato assegnato il carattere della mafiosità, pur in mancanza di elementi indicativi della esteriorizzazione della capacità di intimidazione spiegata dal relativo gruppo criminale, al ipiù in grado di assoggettare i singoli componenti o "cult" contrapposti ma senza spiegare effetti sulla comunità nigeriana in generale; sia in relazione al ruolo apicale ascritto al ricorrente sulla base di elementi congetturali e indicazioni probatorie non dirimenti. Con memoria depositata mediante "pec" del 13 aprile 2023 la difesa ha ribadito le censure esposte dal ricorso dirette a contestare la configurabilità dell'ipotesi associativa di cui all'ad 416 bis cod. pen. 3.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Favour, si deducono due diversi motivi, sotto il versante del difetto di motivazione e della violazione di legge diversamente declinati. Con il primo motivo si contesta il giudizio relativo alla ritenuta sussistenza delle due associazioni descritte ai capi 1 e 2 nei loro tratti costitutivi e si lamenta il difetto di motivazione quanto alla omessa riqualificazione delle ipotesi di reato contestate in termini di associazione semplice (in relazione al capo 1) e associazione ex art 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (con riguardo al capo 2). Si contesta poi il giudizio di intraneità, peraltro con un ruolo apicale, ascritto al ricorrente sulla base di intercettazioni prive di un apprezzabile valore probatorio e trascurando di considerare che il ricorrente era stato coinvolto in un singolo episodio (l'importazione di droga che portò al suo arresto avvenuto il 25 febbraio 2019) e che della sua figura non aveva fatto cenno alcun collaborante. Con il secondo motivo la difesa contesta la qualificazione ascritta ai reati satellite (dell'associazione finalizzata al narcotraffico: capi 5, 6, 7, 8) da ricondurre all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 3.3. Nell'interesse di SHELLU [OSCURATO:PERSONA] si deducono due motivi di ricorso che per oggetto e argomentazioni, sono pressoché sovrapponibili ai rilievi prospettati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Le uniche differenze attengono al perimetro delle contestazioni (qui riferite alla sola associazione di cui al capo 1) e al rilievo prospettato in relazione alla motivazione spesa nel sostenere l'aggravante della transnazionalità, della quale si contesta la sussistenza dei relativi tratti costitutivi. Per il resto, si ribadiscono le osservazioni critiche relativa alla ritenuta assenza di valide argomentazioni dirette a sostenere il reato associativo, il ruolo di intraneità ascritto al ricorrente, la qualificazione da dare all'ipotesi contestata al capo 1 e quelle inerenti alle singole condotte sanzionate ai sensi del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in luogo del quinto comma rivendicato dalla difesa. 3.4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Eveline, si contesta il percorso logico della motivazione spesa dalla Corte territoriale nel ricavare dalla mera partecipazione della ricorrente ai fatti di importazione di sostanza stupefacente alla stessa ascritta i presupposti logico giuridici della intraneità della suddetta all'associazione di cui al capo 2), nonché la mancata qualificazione dei singoli reati satellite ai sensi del comma quinto dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 3.5. Nell'interesse di EMAKHU Emanuel, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione del reato associativo, da ricondurre all'ipotesi di cui all'art 416 cod. pen., alla ritenuta intraneità del ricorrente, da escludere sul versante dell'elemento soggettivo, alla eccessività della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti inammissibili per le ragioni precisate di seguito. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di EMAKF1U Emanuel è tardivo. La sentenza gravata risale al 6 giugno 2022 e prevedeva giorni 90 per il deposito delle motivazioni, (deposito) avvenuto tempestivamente il 5 settembre 2022 (il termine, per il vero, scadeva il quattro, che cadeva tuttavia di domenica).In ragione di tanto, il termine ultimo per impugnare, era, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c, del codice di rito, fq quello del 21 ottobre 2022. (9 Il ricorso, di contro, risulta depositato il 21 novembre 2023. 3. I ricorsi prospettati nell'interesse di Adeyemy, Shellu e [OSCURATO:PERSONA] mettono in gioco i profili inerenti alla configurabilità dell'associazione di matrice mafiosa contestata al capo 1) della rubrica; quello di [OSCURATO:PERSONA] contesta anche la qualificazione dell'associazione di cui al capo 2), lamentando tuttavia, nella parte in cui assume una minima consistenza sul tema, un asserito difetto di motivazione caduto non tanto sui tratti costitutivi dell'organizzazione criminale finalizzata al narcotraffico contestata nell'imputazione, quanto sui rilievi prospettati in appello con riguardo alla possibilità di ricondurre il reato contestato all'ipotesi di cui al comma 6 dell'art 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 4. Sotto quest'ultimo versante, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , oltre c:he marcatamente generico ( perchè nulla si deduce sugli elementi, assertivamente pretermessi nelle fasi di merito, che dovrebbero portare alla veste giuridica rivendicata dalla difesa), è manifestamente infondato: perché si riscontri l'ipotesi di reato sollecitata dall'impugnazione occorre che tutti i reati fine realizzati nel quadro programmatico inerente all'azione comune possano essere ricondotti, senza esclusioni di sorta, al comma 5 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n.1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278098); di contro, la situazione riscontrata nel caso a mano è di segno diametralmente opposto, giacché, anche per le ragioni di seguito precisate scrutinando le singole posizioni di alcuni degli odierni ricorrenti, non si rinvengono azioni illecite finalizzate al narcotraffico, ricomprese nel programma associativo, riconducibili all'ipotesi di cui al comma 5 della disposizione legislativa citata da ultimo. 5. Quanto all'associazione mafiosa di cui al capo 1) della rubrica, i rilievi prospettati dai ricorsi sono caratterizzati da genericità e aspecific:ità. Corrisponde al vero che la sentenza gravata, sul punto, replica le argomentazioni tracciate da quella di primo grado. Ma tanto nel caso trova puntuale giustificazione nel confluire congiunto di due aspetti tra loro interconnessi: per un verso, la particolare puntualità della decisione appellata, che affrontava e disattendeva, con corrette indicazioni di principio e altrettanto puntuali riferimenti fattuali, i profili critici sollevati dall'appello, già esposti innanzi al Giudice dell'udienza preliminare; per altro verso, il tenore generico dei rilievi prospettati con i rispettivi gravami di merito su tali punti, genericità del resto ribadita dalle modalità di declinazione degli odierni ricorsi di legittimità, che non si confrontano con le indicazioni argomentative spese dai giudici del merito di primo e secondo grado nel disvelare i tratti costitutivi dell'associazione mafiosa nel caso riscontrata. 5.1.In premessa, va ribadito, in linea con le stesse valutazioni di principio espresse nelle due, conformi, decisioni di merito, che - come questa Corte ha avuto occasione di precisare in diverse occasioni-, il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera i quali, pur senza assumere il controllo di tutti coloro che lavorano o vivono in un determinato territorio, perseguano la finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti ad una determinata comunità, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione ed omertà delle vittime (Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Rv. 280552; n. 43898 del 2018, Rv. 274231; n. 35914 del 2001, Rv. 221245). In particolare, l'addebito di partecipazione ad una «associazione a delinquere di tipo mafioso...facente parte di un più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi stati europei e extraeuropei», è stato riscontrato reputando che «il requisito implicito della fattispecie di associazione di stampo mafioso, generalmente indicato, sincopatamente, come controllo del territorio, è in realtà, e ovviamente, riferibile non già al controllo di un'area geografica in quanto tale, ma al controllo della comunità o della aggregazione sociale individuabile mediante il suo insediamento nel territorio». A tal fine, rileva come i «metodi tipicamente mafiosi e la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo» siano impiegati non già da «una mera 'setta' segreta, a struttura gerarc:hica e iniziatica», bensì da una vera e propria organizzazione dedita ad attività delittuose, avente come scopo quello di acquisire, ad esempio, il controllo su ogni forma di attività economica della comunità nigeriana in un determinata città italiana (così Sez. 5, n. 15595 del 13/03/2007, n. m.). 5.2. Le sentenze di merito si sono puntualmente attenute, nel valutare le diverse emergenze probatorie, alle superiori indicazioni di principio. 5.2.1. In particolare, è stata messa in evidenza l'esistenza di una "articolazione locale della [OSCURATO:PERSONA]" di origine nigeriana e poi diffusa nel mondo, nel caso radicata nel territorio della provincia di Ferrara e zone contigue e destinata a replicare dal "cult" nigeriano, la struttura gerarchica e paramilitare, la natura dei rapporti interni e le modalità operativa, trasfuse e diversamente declinate in ragione del diverso contesto socioeconomico di riferimento. Struttura, questa, destinata essenzialmente, ma non solo, ad agire in via di intimidazione e prevaricazione all'interno della comunità nigeriana insediatasi in quell'ambito territoriale, principale referente della modalità operativa che deriva dal sodalizio.Accanto alla associazione di matrice mafiosa è altresì emersa una costola organizzativa dedicata al narcotraffico, composta anche da alcuni sodali della prima; associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 che garantiva, anche grazie ad un collaudato e ripetuto sistema di importazione e successivo smercio in Italia di sostanza stupefacente, sostegno finanziario alla associazione mafiosa. 5.2.2. I tratti di mafiosità sono stati coerentemente individuati in primo luogo facendo leva sulla struttura interna del relativo gruppo associativo, caratterizzata da una "rigorosa gerarchia dei ruoli": in particolare, nella sentenza di primo grado vengono ricostruite le gerarchie che in generale l'esperienza ha consentito di riscontrare rispetto al "cult" di riferimento; poi sono stati attribuiti i ruoli corrispondenti nel gruppo criminale a giudizio, facendo riferimento anche a soggetti rimasti immediatamente estranei al procedimento che occupa. Si è poi posto l'accento sulla veicolazione di risorse economiche investite per mantenere in vita il gruppo ( in particolare garantendo agli affiliati colpiti da misura detentiva i sussidi necessari per affrontare le relative spese legali e di sostentamento); sulle riunioni svolte con sistematicità tra i sociali ai quali questi ultimi non potevano sottrarsi pena un intervento sanzionatorio (e sotto questo ultimo versante alla predisposizione di un autonomo sistema disciplinare, fatto di "processi sommari e sanzioni corporali"). Si è altresì rimarcato che l'esercizio della violenza impositiva era destinato ad esondare i confini interni del gruppo per materializzarsi all'esterno in più direzioni e per finalità tutte correlate all'obiettivo di affermare il proprio dominio sul territorio di riferimento. Tanto al fine di meglio supportare le azioni illecite dei rispettivi sodali; ma anche con l'obiettivo di radicare la propria supremazia nei rapporti di forza esterni con altre organizzazioni criminali concorrenti, soprattutto sul terreno del narcotraffico (emblematico in tal senso il riferimento il tentativo di uccisione a colpi di machete di OBOH Stephen, nella guerra in atto con gli EYIE, altro "cult" nigeriano presente nella medesima zona territoriale) nonché di affermare la propria egemonia su tutta la comunità nigeriana insediata nel ferrarese e altrove in modo da rendere immediata la carica intimidatoria del gruppo ( come confermano i riferimenti ai violenti tentativi di affiliazione nonché gli abusi operati in danno di diversi operatori commerciali, emersi con difficoltà proprio per la paura e l'omertà generati dalla aggregazione criminale) ma anche fuori da siffatto ambito specifico ( si rimarcano le allarmanti azioni di plateale contrapposizione allo Stato italiano quale la c.d. rivolta dei cassonetti), fatti ai quali era stato dato ampio risalto sui media, così da rendere i VIKINGS riconoscibili anche al di fuori della comunità nigeriana oltre che altamente temuti oramai da tutti i residenti della zona.Ne emerge, in coerenza, un quadro fattuale certamente confacente alla fattispecie associativa contestata, inadeguatamente contrastato dai ricorsi che come già rimarcato, mancano di una critica mirata e specifica diretta a disattendere le situazioni in fatto messe in luce dalle sentenze di merito ed a porre in crisi le valutazioni in diritto che ne sono state, coerentemente e correttamente, tratte a supporto della ritenuta ipotesi associativa. 6. Venendo ai motivi di ricorso afferenti alle singole posizioni processuali singoli ricorsi e prendendo le mosse da quella di [OSCURATO:PERSONA], va subito rimarcato che con l'impugnazione non si contrasta, a ben vedere, l'intraneità associativa del ricorrente ma solo il ruolo apicale allo stesso ascritto. Lo si fa, tuttavia, del tutto inadeguatamente, negando apoditticamente rilievo alle emergenze tratte dai colloqui intercettati (valorizzate dalla pag. 68 della sentenza di primo grado e richiamate in quella di appello) che contribuiscono, di contro, con immediata chiarezza a definirne non solo la partecipazione ma anche la posizione apicale rivestita all'interno del gruppo quale diretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] (detto Boogye), il quale ultimo rivestiva il ruolo di "FF" e cioè di massimo referente della zona interessata dall'azione associativa. Sono inequivoci in tal senso non solo il riferimento reso al compito svolto dal ricorrente nel curare la inizializzazione di nuovi adepti ma soprattutto la sua partecipazione alla discussione occorsa con Okenwa e relativa alla successione del coordinatore della città di Ferrara dopo l'arresto di Odianose (coinvolto nel tentato omicidio di Oboh nel corso del conflitto con gli Eiye) nonché' il suo immediato e attivo coinvolgimento nella sostituzione dell'executional di Padova ([OSCURATO:PERSONA]), situazione che portò al subentro nella relativa c:arica dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (realizzata in esito alla spedizione punitiva descritta alla pagina 72 della sentenza di primo grado). Da qui l'inammissibilità dei motivi prospettati dal relativo ricorso. 7. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa evidenzia che la duplice intraneità del ricorrente alle associazioni descritte ai capi 1) e 2) dell'imputazione sarebbe unicamente desunta dall'arresto del prevenuto, avvenuto il 25 febbraio del 2019 per l'importazione dall'Olanda di 10 kg di eroina e cocaina; e ciò malgrado l'utenza del ricorrente non fosse mai stata accertata e senza considerare che nessun collaborante aveva mai fatto cenno alla persona del ricorrente nel descriverlo quale esponente di elevato rango della mafia nigeriana operativa nella zona coperta dal gruppo in contestazione. L'impugnazione è all'evidenza aspecifica rispetto all'insieme di emergenze probatorie evidenziate dai giudici del merito dirette a fotografare il coinvolgimento dell'imputato, in posizione apicale, nell'associazione mafiosa nonché quale componente attivo della costola associativa finalizzata al narcotraffico.Incontrovertibilmente noto con il suo soprannome di Popory, il ricorrente è il protagonista indiretto di diversi dialoghi intercettati occorsi tra più sodali, anche di rivelante spessore interno all'associazione in contestazione, sia precedenti che successivi al suo arresto; e ciò proprio perchè rivestiva un ruolo di assoluto prestigio a livello nazionale (quello di [OSCURATO:PERSONA] : vedi pag. 32 della sentenza di primo grado), legittimato dal referente dell'Italia settentrionale a curare il forum dell'associazione ( si veda pag. 76 della sentenza di primo grado), sistema di rapida e riservata comunicazione degli affari interni al cult nigeriano in questione. Spiccano, in particolare, i colloqui captati successivi al suo arresto, nel corso dei quali si discute della sua possibile sostituzione, e quelli successivi alla sua liberazione, in occasione della quale il gruppo si muove per trovargli immediata collocazione. Il ricorso si limita a ritenere insufficienti tali intercettazioni, senza precisare le ragioni di tali contestazioni né confrontarsi con il tenore dei dialoghi captati riportati dal primo giudice. E contesta, altrettanto genericamente, l'identificazione nel ricorrente del Popori, cui si riferiscono i colloquianti captati: certa la coincidenza del relativo soprannome, gli altri indici logici, richiamati dalla Corte del merito (alla pagina 13 della relativa motivazione), sono rimasti estranei a qualsivoglia confronto critico. Parimenti è a dirsi con riferimento alla partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, i cui elementi logici di valutazione puntualmente sintetizzati dalla sentenza gravata rifacendosi al più elaborato percorso argomentativo steso dal Giudice dell'udienza preliminare non sono oggetto di alcuna critica specifica. Il ricorso contesta infine la mancata riqualificazione nei termini di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 dei diversi episodi di importazione e detenzione di cocaina ed eroina ascritti al ricorrente. Su tale versante devono ritenersi ineccepibili i riferimenti logici operati dai giudici di merito nel ricondurre le condotte contestate a un meccanismo organizzativo ribadito con sistematicità per più volte e diretto alla importazione di apprezzabili quantità di sostanze quali eroina e cocaina ( come confermato dagli esiti dell'arresto del febbraio 2019): aspetti senza incertezze incompatibili, già solo per la dimensione strutturale e organizzativa del relativo contesto di riferimento, con la qualificazione privilegiata dalla prospettiva difensiva. 8. Altrettanto generiche e aspecifiche si sono rivelate le lamentele del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai dati probatori che ne hanno cristallizzato la responsabilità quale intraneo all'associazione di cui al capo 1). Anche nel caso il ricorso difetta di specificità critica rispetto ai dialoghi captati valorizzati dai giudici del merito, dai quali emerge con evidenza sia l'ascesa gerarchica del prevenuto, subentrato al coordinatore di Padova all'esito della violenta sostituzione determinatasi nel marzo del 2019; sia il c:oncreto ruolo in tal senso assunto dopo queste vicende. E' anche aspecifica la critica mossa nei confronti della ritenuta applicabilità alla specie dell'aggravante della transnazionalità: si rimarca, replicando i temi della analoga censura disattesa in appello, l'identità tra il gruppo in questione e la casa madre nigeriana senza considerare le puntuali ragioni differenziazione e autonomia tra i due contesti messe in luce dai giudici del merito a sostegno della diversità delle due formazioni associative ( vedi pagina 66 della sentenza di primo grado), coerentemente valorizzate, sul piano giuridico, nel riscontrare l'ipotesi normativa in contestazione. Rispetto alla rivendicata qualificazione ai sensi del quinto comma dell'art. 73 TUS dei singoli fatti di cessione ascritti al ricorrente, il ricorso è parimenti aspecifico. Manca infatti di criticare le puntuali e stringenti argomentazione spese dalla Corte del merito con riguardo alla apprezzabile quantità (in diversi chilogrammi) delle operazioni illecite realizzate dal ricorrente, ripetute nel tempo, così da assegnare coerente rilievo assorbente al dato quantitativo quale fattore dirimente, senza incertezze, nell'escludere, nel caso, la tenuità delle relative condotte. 9. Analoghe valutazioni, infine, possono spendersi relativamente alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], atteso che anche questo ricorso è assolutamente aspecifico. E ciò con riguardo, in primo luogo, alla ritenuta intraneità all'associazione di cui al capo 2) della rubrica, rispetto alla quale l'impugnazione manca di qualsivoglia confronto con le argomentazioni spese dai giudici del merito nel rimarcare non solo e tanto la ripetitiva presenza della ricorrente nelle diverse importazioni ( 9 in pochi mesi, con una cadenza pressoché settimanale ) realizzate dal gruppo dall'Olanda, secondo un cliché organizzativo sistematicamente replicato, all'interno del cui meccanismo operativo [OSCURATO:PERSONA] (quale ovulatrice) aveva assunto una importanza non trascurabile, tanto da risultare coinvolta in sistematici contatti con il fornitore e con il capo dell'organizzazione in contestazione ( [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, arrestato anche egli nel febbraio del 2019) e con altri sodali immediatamente coinvolti nella realizzazione delle relative trasferte (coinvolgimento così immediato che in una occasione la ricorrente ebbe ad appropriarsi di parte dello stupefacente, così confermando di avere un ruolo tutt'altro che marginale nello sviluppo della relativa azione comune). Con riguardo, infine, alla mancata configurazione dei diversi fatti ascritti alla ricorrente in termini coerenti all'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 più volte citato, le considerazioni da spendere sono del tutto identiche a quelle già rassegnate scrutinando gli analoghi rilievi prospettati dalla difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], alla luce della evidente incompatibilità della configurazione privilegiata dalla difesa rispetto alla situazione strutturale e organizzativa all'interno della quale si inserivano le condotte a giudizio, caratterizzate da ripetute importazioni dall'estero di quantitativi certamente consistenti di cocaina e eroina. 10. Alla inammissibilità dei ricorsi fanno seguito le pronunce res