CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enzie delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.1954/2022 depositata il 09/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In punto di fatto, la sentenza in epigrafe riferisce che “CusmanoOrazio ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento n.Numero registro generale 3297/2025Numero sezionale 4384/2026Numero di raccolta generale 18370/2026Data pubblicazione 07/06/2026TYS01W501704/2013, con il quale l’Ufficio recuperava la maggioreimposta oltre sanzioni (e) interessi. L’AE di Catania ha difeso la propriapretesa. [OSCURATO:PERSONA] di Catania ha dichiaratol’inammissibilità del ricorso atteso che lo stesso non rientrava nella ipotesidi reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92 e ritenuto che la costituzione ingiudizio era avvenuta oltre il termine di gg. 30 dalla notifica. Appella partericorrente, che, censurata la sentenza in ordine alla declaratainammissibilità”.1.1. Il ricorso per cassazione, invece, riferisce che:- “il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto dinnanzi alla Commissione TributariaRegionale di aver impugnato, dinnanzi la Commissione TributariaProvinciale di Catania, con ricorso iscritto al n. 1694/2014, la sanzioneamministrativa pecuniaria unica pari ad € 19.305,00, per asseriteviolazioni (IRPEF, add. regionale, IRAP, IVA, add. comunale) di cuiall’avviso di accertamento n. TYS01W501704, notificato in data19.09.2013”;- invero, l’Agenzia, ad esito di contraddittorio nell’ambito di unprocedimento finalizzato a rettifiche in applicazione di studi di settore conriferimento all’attività di autotrasportatore per conto di terzi esercitata dalcontribuente, notificava a questi “l’avviso di accertamento n.TYS01W501704 avente ad oggetto la sanzione pecuniaria di € 19.305,00”,costituente il risultato dell’applicazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 472 del 1997,a fronte di un cumulo materiale, per le distinte violazioni contestate, “pariad € 23.599,00”;- “pertanto la [OSCURATO:PERSONA] di Catania, ha irrogato al ricorrentela sanzione amministrativa unica pari ad € 19.305,00 che il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnato in primo grado dinnanzi la Commissione TributariaProvinciale di Catania”.2. La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello.Numero registro generale 3297/2025Numero sezionale 4384/2026Numero di raccolta generale 18370/2026Data pubblicazione 07/06/20262.1. In motivazione – premesso che il contribuente sosteneva essere ilprimo giudice caduto in errore “nell’avere ritenuto che il valore dellacontroversia è dato dalla somma delle imposte pari ad €. 23.599,00 più lasanzione di € 19.305,00” – osserva:«E tuttavia col ricorso introduttivo “si chiede a codesta On. Commissioneaccolti i suesposti motivi di illegittimità e respinte le contrarie deduzionidell’Ufficio, di volere annullare in quanto illegittimo e/o nullo e/oannullabile perché infondato l’avviso di accertamento n. TYS01W501704,e, ove occorr(a), tutti gli altri atti presupposti e consequenziali”.Orbene dall’esame dell’atto impugnato appare evidente che questo portaun accertamento di maggiori imposte per €. 23.599,00, una sanzione di €.19.305,00 ed ancora interessi per €. 2.294,79 e spese di notifica per €.8,75, con un importo globale dovuto di €. 45.207,54. Sicché, essendostato chiesto l’annullamento dell’intero avviso, il valore della controversia,ai sensi dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/92, è certamente superiore al limite di€. 20.000,00, per cui era richiesta la mediazione, anche a volerconsiderare, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 546/92, la sola imposta senzasanzioni, interessi e spese.In conseguenza il ricorso andava depositato nel termine di cui alsuccessivo l’art. 21, senza l’aggiunta dei 90 gg. previsti per il reclamo-mediazione».3. Propone ricorso per cassazione il contribuente con un motivo;l’Agenzia resta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: “Per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto”.1.1. Vi si deduce che “la questione in esame verte esclusivamente(su)lla corretta applicazione della normativa di cui agli artt. 12 e 17-bis delNumero registro generale 3297/2025Numero sezionale 4384/2026Numero di raccolta generale 18370/2026Data pubblicazione 07/06/2026D.Lgs. 546/92”. “I Giudici delle [OSCURATO:PERSONA] adite sono incorsiin errore ritenendo che il valore della controversia è dato dalla somma diciò che hanno definito imposte pari ad euro 23.599,00 più la sanzioneunica di € 19.305,00”. “L’Agenzia delle Entrate nei propri scritti che siriportano integralmente all’avviso di accertamento ha correttamentedefinito ‘sanzioni le somme ivi indicate pari ad euro 23.599,00, difatti silegge: ‘Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguentisanzioni (Irpef, Add. regionale, Irap, Iva, Add. comunale) per lacomplessiva somma di euro 23.599,00” e ‘non imposte’ come definite insentenza dalla [OSCURATO:PERSONA]”. “Pertanto l’importorisultante dal cumulo giuridico di euro 19.305,00 è inferiore a quellorisultante dal cumulo materiale di € 23.559,00”. “Si evidenzia altresì,senza rinuncia alle superiori eccezioni, che, secondo la lettera dell'art. 17-bis (che recita testualmente: ‘per le controversie di valore non superiore aventimila euro ...’), il limite di valore va comunque riferito alla‘controversia’ e non all'atto in sé; esso, pertanto, non va determinato inragione di tutte le somme richieste nel provvedimento dell'Agenzia, madegli importi concretamente impugnati dal contribuente. Così, di fronte adun atto impositivo che contenga imposte anche per un importo superiore a20.000 euro, l'istituto troverà applicazione laddove il soggetto passivointenda opporvisi nel limite di valore previsto dall'art. 17-bis”. “LaCommissione Tributaria Regionale riferisce nella sentenza che il Cusmanocon il ricorso introduttivo avrebbe chiesto: ‘di volere annullare in quantoillegittimo e/o nullo e/o annullabile perché infondato l’avviso diaccertamento n. TYS01W501704, e, ove occorr(a), tutti gli altri attipresupposti e consequenziali (…)’. Tale riferimento è parziale e ‘impreciso’e non corrisponde ad una lettura corretta delle richieste formulate dalCusmano il quale, si legge nel ricorso, ha chiesto alla CommissioneTributaria Regionale: ‘In accoglimento del presente appello, vengatotalmente riformata la sentenza n. 587/20207 emessa dalla CommissioneNumero registro generale 3297/2025Numero sezionale 4384/2026Numero di raccolta generale 18370/2026Data pubblicazione 07/06/2026Tributaria Provinciale di Catania – Sez. 12 - R.G. 1696/2014, e di ritenerenon dovuta la sanzione di € 19.305,00 (…)’”.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie l’effettiva “ratiodecidendi” della sentenza impugnata.2.1. Afferma la CTR che il valore della controversia, alla luce dellalettura del ricorso introduttivo del giudizio, era superiore alla soglia di euro20.000, superata la quale non era ammissibile la procedura di mediazione-reclamo: ciò – evidenzia la CTR – alla luce dell’espressa richiesta delcontribuente, contenuta in tale ricorso, di annullare per intero l’avviso diaccertamento, con riferimento cioè ad imposte, interessi e sanzioni, oltreaccessori, siccome totalmente illegittimo, e non già per quella sola parterelativa alle sanzioni.La confutazione di tale interpretazione della domanda iniziale ad operadella CTR (peraltro conformemente alla CTP), effettuata dal contribuentenel motivo, non coglie nel segno, perché, a dimostrazione dell’errore in cuisarebbero caduti entrambi i giudici di merito, il contribuente non offre unariproduzione letterale, contraria a quella compiuta dalla CTR, tratta dalricorso introduttivo, bensì una citazione tratta dal ricorso in appello.2.2. Talché la questione della rilevanza, ai fini della determinazione delvalore della controversa, della sola sanzione unica di euro 19.305,00, enon delle sanzioni complessive in cumulo, è irrilevante: come visto, la CTRnon erra affatto nel considerare l’unico corretto importo sanzionatorio, chefa coincidere con la sanzione unica di euro 19.305,00, ma rileva cheimpugnato era l’avviso di per se stesso, recante sia detta sanzione che leimposte, con conseguente sforamento della soglia di euro 20.000.3. In definitiva, il ricorso va integralmente disatteso.Nulla è statuirsi sulle spese, in difetto di attività agenziale.Numero registro generale 3297/2025Numero sezionale 4384/2026Numero di raccolta generale 18370/2026Data pubblicazione 07/06/2026Il contribuente è nondimeno “ex lege” tenuto al pagamento del cd.doppio contributo unificato. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro