CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15612/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi alla requisitoria depositata in atti. udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. eeRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Ferrara in data 7.10.2020, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta societaria (capo a) e bancarotta fraudolenta distrattiva (capo b) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei suoi confronti nella misura di anni due e mesi otto di reclusione, analogamente riducendo le pene accessorie fallimentari. La sentenza di appello ha anche revocato tutte le statuizioni civili, alla luce della revoca della stessa costituzione di parte civile, in virtù di un accordo transattivo. I reati sono relativi al fallimento della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarato il 23.10.2014, di cui l'imputato è stato legale rappresentante dal 24.2.2009 al 19.12.2013. Al capo a) è contestata la distrazione di cespiti sociali costituiti dai contratti di appalto vantati dalla fallita per complessivi euro 374.867 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ceduti alla EPI s.r.I., società cessionaria che non ha saldato la fattura di vendita n. 37 del 2013; al capo b) è contestata la distrazione della somma di euro 124.525,38 mediante prelevamenti dai conti correnti della società, effettuati nel periodo compreso tra il 2011 e fino al 31.12.2013 (data di cessazione della carica di amministratore unico) e privi di giustificazione. 2. Avverso la citata sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro diversi motivi. 2.1. Il primo motivo di censura eccepisce violazione di legge e vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il capo a) e alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La sentenza di condanna apoditticamente ritiene la sussistenza di un accordo tra l'imputato e il titolare della società cessionaria dei crediti al centro della distrazione - [OSCURATO:PERSONA] - finalizzato a depauperare il patrimonio della società fallita, derivando tale conclusione unicamente dal mancato adempimento del credito per la cessione, dovuto dal cessionario. La difesa evidenzia che il dato ex post dell'inadempimento non può determinare automaticamente la valutazione fraudolenta dell'operazione di cessione dei crediti. 22.2. Il secondo argomento di censura denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo doloso del reato di cui al capo a). La difesa, evocando la giurisprudenza in tema di "indici di fraudolenza", lamenta che non sarebbe stata raggiunta la prova del dolo del reato di cui al capo a), basata solo su presunzioni, invece. 2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riguardo agli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva contestato al capo b). La tesi difensiva è che i prelievi dalle casse della fallita abbiano avuto come causale il rimborso delle spese istituzionali sostenute dall'imputato per l'assolvimento delle sue funzioni di amministratore della società, in conformità con l'art. 17 dello statuto societario. Le giustificazioni difensive di tali esborsi sono state ritenute inidonee a provare la causale societaria dei prelievi, ma in tal modo la Corte di appello ha apoditticamente considerato distrattive condotte di rimborso che tali non sono. 2.4. Il quarto motivo di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione mancante e apparente riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato rispetto ai fatti contestati e incoerente rispetto ai parametri normativi contenuti negli artt. 132 e 133 cod. pen. valutate la gravità dei reati e la personalità del ricorrente. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo sul trattamento sanzionatorio. 2. La prima e la seconda censura mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata sono inammissibili, perché in gran parte costruite con una formulazione generica rispetto alla congrua motivazione dei giudici di appello che, quanto al capo a), hanno ben esposto le ragioni in base alle quali hanno ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (cfr. pagg. 12-13 del provvedimento di secondo grado, quanto all'elemento oggettivo, e pagg. 13-14 quanto al dolo). In particolare, al capo a) è contestata una distrazione mediante cessione di contratti di appalto vantati dalla fallita (per complessivi euro 374.867) a condizioni tali da farne apparire immediata la natura depauperante, in quanto senza corrispettivo da parte della cessionaria EPI s.r.I., di cui era amministratore unico 3il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), che non ha saldato la fattura di vendita n. 37 del 2013. Il ricorso non si confronta con gli argomenti, numerosi e logici, coerenti con la piattaforma probatoria, che ha speso la Corte di appello, ma rimane del tutto generico nei due motivi in esame, aspecifico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato e anche a tratti confuso nell'esposizione, oltre che costruito assertivamente riportando brani virgolettati della sentenza impugnata e chiosandoli con osservazioni apodittiche, nella gran parte fuori fuoco e, appunto, prive di confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. La sentenza impugnata, dal suo canto, ha messo ben in risalto gli indici di fraudolenza dai quali ha tratto il convincimento di colpevolezza e ha proposto una ricostruzione logica e salda nei riferimenti fattuali. I giudici si sono, così, ispirati alla giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). Si sono messi così, in risalto: anzitutto la dubbia adeguatezza della strategia imprenditoriale attuata dall'imputato rispetto alla finalità di reperire immediata liquidità per garantire la prosecuzione dell'attività d'impresa in un momento di crisi, con una eccessiva dilazione delle tranche di pagamento del contratto di cessione (il 74% del totale si conveniva fosse pagato dopo oltre un anno dall'entrata in vigore del contratto); quindi, la mancata prova dell'asserzione difensiva secondo cui una parte del debito della cessionaria era stato pagato tramite compensazione con crediti che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva con fornitori della fallita; l'assenza di qualsiasi garanzia di solvibilità del cessionario e, anzi, le condizioni di totale commistione in cui il contratto di cessione è avvenuto, dal momento che il vantaggio fu tutto della cessionaria in una situazione in cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di tale ente e anche socio di maggioranza della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.; la circostanza che tale operazione di cessione fu l'ultima prima 4che l'imputato ne lasciasse l'amministrazione, da quel momento avviata al fallimento, con un amministratore di comodo. A seguito dell'esame di tali indici di fraudolenza, la sentenza impugnata, in modo del tutto logico, ha ritenuto implausibile la diversa spiegazione difensiva secondo cui l'operazione di cessione non poteva ritenersi fraudolenta poichè aveva finalità genuinamente imprenditoriali, ancorchè attuata in modo avventato e negligente. Né che vi fossero state altre ragioni contingenti contraddittoriamente evocate dalla difesa (l'irregolarità del DURC, su cui cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). La Corte di appello evidenzia anche come, date le obiettive, svantaggiose condizioni alle quali venne stipulato il contratto di cessione, vi è prova che l'imputato si sia prefigurato l'eventualità che l'obbligazione della cessionaria non sarebbe mai stata adempiuta, in ciò concretizzandosi, dunque, la prova del dolo generico, nella forma quantomeno eventuale, del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, in proposito, che il dolo generico è sufficiente a configurare l'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche nella sua forma eventuale; non è richiesto il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori, ma soltanto la consapevolezza della sottrazione di beni alla garanzia della massa creditoria, normalmente implicita nella condotta distrattiva, in quanto conseguenza tipica di essa (Sez. 1, n. 4472 del 27/02/1997, Paoletti, Rv. 207480 - 01); sul dolo generico, si veda la ricostruzione di Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 — 01. 3. Il terzo motivo è infondato. Si censura l'affermazione di responsabilità per il capo b), ove è contestata la distrazione della somma di euro 124.525,38 mediante prelevamenti dai conti correnti della società, effettuati nel periodo compreso tra il 2011 e fino al 31.12.2013 (data di cessazione della carica di amministratore unico da parte del ricorrente) e privi di giustificazione. La tesi difensiva, secondo cui i prelievi dalle casse della fallita abbiano avuto come causale il rimborso delle spese istituzionali sostenute dall'imputato per l'assolvimento delle sue funzioni di amministratore della società, in conformità con l'art. 17 dello statuto societario, si rivela priva di concreti elementi di fondatezza. Anzi, la sentenza impugnata ne mette in risalto la dubbia corrispondenza al reale, visto che dei documenti giustificativi degli esborsi il ricorrente non ha mai fatto parola nel corso della procedura fallimentare e che la documentazione societaria, da cui sarebbero dovuti risultare tali prelievi se corrispondenti allo statuto sociale, non ne lasciava traccia. E ciò è stato ritenuto oltremodo rilevante, 5dal momento che le scritture contabili sono state valutate affidabili, tutte depositate e compieste, tanto che non sono state mosse contestazioni per reati di bancarotta documentale, fraudolenta o semplice. Ecco perché la sentenza impugnata ha sottolineato come i documenti offerti dalla difesa (attinenti per lo più a spese per la consumazione di pasti, molti per pluralità di commensali, e taxi) al fine di provare la giustificazione dei prelievi siano inattendibili, "oltremodo generici e del tutto disancorati dall'attività di impresa" ed anche incongruenti dal punto di vista temporale (cfr. pag. 15), ed ha ritenuto, pertanto, che detti prelevamenti siano stati effettuati al di fuori della contabilità perchè privi di legittima giustificazione (si è evidenziato, tra l'altro, come siano stati addotti, per l'anno 2013, anche scontrini per l'acquisto di beni del tutto scollegati all'attività di impresa). La Corte territoriale, in altre parole, esamina le prove, anche la documentazione prodotta dalla difesa in udienza il 7.10.2020, e spiega logicamente i motivi per i quali non la ritiene rilevante al fine di escludere la distrazione, considerato che le spese ivi indicate come fatte a titolo di attività gestoria e amministrativa della società non furono mai esposte nella contabilità aziendale né altrimenti riscontrate come spese aziendali. In tale operazione logica non si ritrova alcuna inversione dell'onere della prova, come insegna la giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Anche le somme imputate dalla difesa a titolo di rimborsi chilometrici per l'uso della sua autovettura quale auto aziendale, concessa in comodato alla [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto del 10.04.2009, sono state ritenute prive di reale, affidabile giustificazione, poiché estranee al contratto di comodato, che prevedeva la sola posizione a carico dell'ente delle spese di mantenimento e manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. pag. 16 e 17). Sul punto, il ricorso svolge considerazioni in fatto che chiamano il [OSCURATO:PERSONA] a rivalutare le prove, con operazione non consentita in sede di legittimità. Nel giudizio di cassazione, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, a meno che non si rivelino indicatori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le 6altre, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. È fondato l'ultimo motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato rispetto ai fatti contestati e privo di motivazione adeguata in relazione ai parametri normativi contenuti negli artt. 132 e 133 cod. pen. La sentenza impugnata, effettivamente, focalizza sulla tautologica gravità del reato le ragioni per non rimodulare il trattamento sanzionatorio secondo le richieste più miti svolte dalla difesa. Non che non si possa far leva su tale elemento unico per valorizzare la scelta di una determinata dosimetria, poiché anche uno solo dei parametri ex art. 133 cod. pen. può essere ritenuto prevalente. Tuttavia, nel caso di specie, i giudici di secondo grado anticipano illogicamente gli argomenti con i quali rigettano il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio rispetto alle ampie ragioni con le quali, invece, concedono le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata dei più fatti di bancarotta. Tale incedere motivazionale stride con l'ordinata sequenza che avrebbe dovuto guidare il giudice nella determinazione della pena che, infatti, in coda alla sentenza, viene poi affidata a poche scarne indicazioni, che partono da una pena base di quattro anni di reclusione, poco coerente con la precedente visione di meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche in bilanciamento prevalente, in cui la Corte territoriale ha preso in esame indicatori favorevoli di personalità dell'imputato, e si pone in palese contraddizione con le argomentazioni utilizzate per rigettare il motivo sull'eccessiva entità della pena, in realtà necessariamente successivo alla valutazione sulle generiche e di "chiusura" sulla dosimetria. L'inversione logica del tessuto motivazionale determina, quindi, anche una contraddittorietà intrinseca della motivazione sul trattamento sanzionatorio nel suo complesso. 5. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio sul punto del trattamento sanzionatorio, che andrà rimodulato dal giudice di rinvio senza incorrere negli errori logici già evidenziati. Il ricorso va complessivamente rigettato nel resto. 7 P.Q.M